<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 20 dicembre 2019 n. 277</strong><strong> </strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione); nonché degli artt. 6, comma 1, lettera d), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui limitano alle sole associazioni di volontariato animalista «</em></strong><strong>riconosciute ai sensi della legge 266/1991<em>» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla stessa legge regionale; va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri; va dichiarata del pari non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri; va infine dichiarato estinto il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2019, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, lettera c), 6, comma 1, lettere d) ed e), 7, 8, 10, comma 4, 19, comma 1, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.– Oggetto di censura è anzitutto l’art. 6, comma 1, lettera e), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, che, al fine di consentire alle aziende sanitarie locali la soppressione dei cani e dei gatti raccolti, rinvia alle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, della stessa legge, ove si stabilisce l’obbligo di denuncia di smarrimento o di sottrazione dell’animale d’affezione entro cinque giorni dall’evento.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.1.– Tale previsione contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali in materia di «tutela della salute», di cui all’art. 2, commi 2 e 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo); in virtù di tali principi, infatti, la soppressione degli animali vaganti ritrovati e ricoverati nelle apposite strutture sarebbe consentita «soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.2.– La disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 21 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione Basilicata). A seguito di tale abrogazione la difesa statale ha rinunciato al ricorso limitatamente alla questione in esame.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.3.– Poiché, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0202o-19.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0202o-19.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNF_H_gZWO4AbxAksSLtOJp6qWJbsw">n. 202 del 2019</a>, <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0055o-18.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0055o-18.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNFfcHdsHeoe0phbMzbBmRW4NMGaow">n. 55 del 2018</a>, <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0027o-16.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0027o-16.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNGYRQYjJEIA4rh0H4WcFDnvz-nbjg">n. 27 del 2016</a>, <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0199o-15.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0199o-15.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNEKQuPQs2gZfKg34wMiRotVoSobhw">n. 199</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0134o-15.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0134o-15.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNF6IOvErrv4qciU3dZ4S8tN9nhx-g">n. 134</a> del 2015), il processo va dichiarato estinto limitatamente alla questione relativa all’art. 6, comma 1, lettera e), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.– Con una seconda questione è impugnato l’art. 10, comma 4, della stessa legge, secondo cui, «se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.1.– Asserisce l’Avvocatura generale dello Stato che siffatta disciplina lederebbe i principi fondamentali nella materia della «tutela della salute» di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 281 del 1991, ove si indica un termine più lungo, pari a sessanta giorni, e una diversa procedura per la cessione dei cani vaganti catturati.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.2.– La questione è fondata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.2.1.– La disciplina dettata dalla legge n. 281 del 1991 concerne principalmente la materia dell’assistenza e della polizia veterinaria, ascrivibile alla «tutela della salute», sebbene per taluni profili possano essere interessati anche ulteriori titoli di competenza (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0193s-13.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0193s-13.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNEm5sdyGTnM1CxZaswMdu-HPTRBsQ">sentenza n. 193 del 2013</a> e, in vigenza della precedente formulazione del Titolo V della Costituzione, <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0123s-92.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0123s-92.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNE3q-C31KRP9Jxhe0QilMgWVzX8cg">sentenza n. 123 del 1992</a>).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>A tal proposito, l’art. 2, comma 5, della legge n. 281 del 1991 stabilisce che i cani vaganti catturati, nonché i cani ospitati presso le apposite strutture, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, possano essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previa profilassi contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Tale disciplina persegue l’evidente finalità di garantire che la cessione degli animali abbandonati avvenga nel rispetto di regole uniformi sul territorio nazionale, onde assicurare l’espletamento delle opportune procedure veterinarie nonché tutelare la salute degli animali presso coloro a cui vengono affidati. Si tratta, dunque, di aspetti che certamente possono essere considerati espressione di un principio fondamentale in materia di «tutela della salute» (e, con specifico riferimento al termine, costituiscono anche un’uniforme regolazione di profili di diritto privato, concernendo la derelictio del cane, come già sottolineato dalla <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0123s-92.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0123s-92.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNE3q-C31KRP9Jxhe0QilMgWVzX8cg">sentenza n. 123 del 1992</a>).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.2.2.– La disposizione regionale impugnata si discosta in modo evidente dalla disciplina statale di principio, stabilendo un termine inferiore decorso il quale i cani possono essere ceduti. Inoltre, vengono regolati diversamente gli adempimenti da espletarsi prima della cessione, ossia la profilassi veterinaria e la verifica delle garanzie di buon trattamento che devono fornire i privati cessionari.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La previsione di un termine più breve, in particolare, potrebbe compromettere il corretto svolgimento del trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili, che, tra l’altro, non è espressamente richiamato dalla legislazione regionale, la quale fa generico riferimento al previo espletamento dei controlli sanitari.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.2.3.– Ne deriva, in conclusione, che l’intervento del legislatore regionale è idoneo a pregiudicare quelle esigenze di uniformità espresse dalla legislazione statale di principio, con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.– La parte ricorrente ha impugnato altresì gli artt. 6, comma 1, lettera d), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.1.– Tali disposizioni, in particolare, limitano alle sole associazioni di volontariato animalista riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), ossia le organizzazioni di volontariato, la legittimazione a essere parti di accordi di collaborazione e la facoltà di concorrere all’erogazione di servizi in materia di tutela degli animali, quali, ad esempio, la gestione dei canili e delle colonie feline. La qual cosa comporterebbe una violazione dell’art. 3 Cost., risolvendosi in una discriminazione degli altri enti del Terzo settore, in particolare delle associazioni di promozione sociale che, in base agli artt. 7 e 8 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), avrebbero le stesse finalità e diritto al medesimo trattamento.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.2.– Le questioni sono fondate.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.2.1.– Le disposizioni regionali impugnate regolano talune attività riconducibili alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, limitandone tuttavia l’esercizio alle sole organizzazioni di volontariato riconosciute, ora disciplinate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» (da qui: codice del terzo settore).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Tuttavia, proprio il codice del terzo settore, all’art. 5, riconduce le attività in questione a quelle d’interesse generale che possono essere svolte da tutti i vari soggetti del Terzo settore. E anche l’art. 4 della legge n. 281 del 1991, con particolare riferimento all’affidamento della gestione dei canili e delle colonie feline, non pone alcuna limitazione in tal senso, consentendo l’affidamento in convenzione in via generale alle associazioni «protezioniste», «animaliste» e «zoofile» (nonché ai privati), senza nulla specificare riguardo alla tipologia di tali associazioni.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Dunque, sebbene le Regioni possano regolare le attività dei soggetti del Terzo settore nelle materie attribuite alla propria competenza, come nel caso in esame, limitare alle sole organizzazioni di volontariato animalista lo svolgimento delle attività consentite a tutte le associazioni animaliste risulta senz’altro discriminatorio. Non è possibile rinvenire, infatti, una ragione alla base dell’esclusione delle altre tipologie di soggetti (si veda la <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0166s-18.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0166s-18.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNEReOMUVNNdQ5rYtdXhSb2Sw_NAlQ">sentenza n. 166 del 2018</a>), tenuto conto che la differenziazione si fonda esclusivamente sullo status giuridico di dette organizzazioni, che di per sé non è indice di alcuna ragionevole giustificazione della disciplina restrittiva della concorrenza dettata dalla Regione (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0285s-16.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0285s-16.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNEfXiXj2AeB8VykexPBbCbtVCjlBQ">sentenza n. 285 del 2016</a>).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.2.2.– Ne consegue l’illegittimità delle impugnate disposizioni nella parte in cui limitano alle sole associazioni di volontariato animalista «riconosciute ai sensi della legge 266/1991» lo svolgimento delle attività consentite alle associazioni animaliste dalla stessa legge regionale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.– Ulteriore questione è promossa in relazione all’art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, secondo cui la Regione detta norme in materia di randagismo e di tutela degli animali da affezione «al fine di reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l’abbandono».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.1.– Asserisce la parte ricorrente che ciò comporterebbe una lesione della competenza esclusiva statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., tenuto conto che le condotte di maltrattamento e di abbandono configurano ipotesi di reato (artt. 544-ter e 727 del codice penale) e, pertanto, la connessa attività di repressione rientrerebbe tra i compiti istituzionali affidati alle forze di polizia.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.2.– La questione non è fondata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.2.1.– Come chiarito dalla costante giurisprudenza costituzionale, la materia «ordine pubblico e sicurezza» si riferisce all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale (ex multis, sentenze <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0118s-13.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0118s-13.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNE6kg8_ITbKcz38_fbTLG-Y1OBrrg">n. 118 del 2013</a>, <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0300s-11.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0300s-11.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNGeNui0sa-jnAUPQroC87-5D16gig">n. 300</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0035s-11.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0035s-11.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNEcEIBYf7i3gycKMFwZ8yXKtRvHkQ">n. 35</a> del 2011, <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0226s-10.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0226s-10.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNGDWmHaNnSOxO95PMxp8BkmlU_Thw">n. 226</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0021s-10.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0021s-10.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNFLB3dChIp7f_FOCWOY46E1j9D6ZQ">n. 21</a> del 2010 e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0383s-05.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0383s-05.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNFayu5zo5o6MROBs-p7bfIWKq5G1w">n. 383</a> del 2005). Il che può riscontrarsi anche nello specifico settore in esame, come nel caso di norme statali tese a salvaguardare l’incolumità pubblica dall’aggressione da parte degli animali addestrati all’aggressività (tra tutte, <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0222s-06.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0222s-06.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNH6Abxr58kJhNCAVKpuwHanWxXBDw">sentenza n. 222 del 2006</a>). Le Regioni, quindi, non possono adottare direttamente misure per la tutela dell’incolumità pubblica e della pubblica sicurezza, ma possono solo cooperare a tal fine attraverso disposizioni poste nell’esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali (tra tutte, <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0063s-16.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0063s-16.html&source=gmail&ust=1577785512968000&usg=AFQjCNGWuj0tNM3SkhGyHXx5EeG81HBGZA">sentenza n. 63 del 2016</a>). Ciò comporta che le discipline regionali non devono porre strumenti di politica criminale, né provocare «interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati» (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0035s-12.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0035s-12.html&source=gmail&ust=1577785512969000&usg=AFQjCNH2BWRdJpMzhLPnP8-iaR7ev9EaLA">sentenza n. 35 del 2012</a>).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.2.2.– Nessuna delle circostanze sopra descritte è rilevabile nel caso di specie.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Premesso che la disposizione impugnata ha carattere d’indirizzo, non individuando alcuna puntuale attività degli organi regionali, le Regioni, come già sottolineato, nell’esercizio delle proprie competenze in materia sanitaria e nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, possono dettare misure e obblighi al fine di prevenire il randagismo e di tutelare il benessere animale. La qual cosa comporta che la legislazione regionale possa anche disciplinare le sanzioni amministrative tese a reprimere le violazioni di tali misure e obblighi (<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0123s-92.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0123s-92.html&source=gmail&ust=1577785512969000&usg=AFQjCNHBVu-9LnZCSsQNDD3_x13r_byuBg">sentenza n. 123 del 1992</a>).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il richiamo alla repressione dell’abbandono e del maltrattamento degli animali di all’art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, dunque, rientra in tale ambito, senza che possa venire in considerazione l’attività di repressione dei reati, la quale spetta certamente allo Stato, ma in alcun modo potrebbe essere lesa dalla previsione regionale in questione. Nulla esclude, d’altronde, che sanzioni amministrative e penali possano anche concorrere, come già nello schema della legge n. 281 del 1991, che all’art. 5 sanziona in via amministrativa l’abbandono di animali, in parallelo alla contravvenzione prevista dall’art. 727 cod. pen.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Non può quindi attribuirsi alla disposizione impugnata alcuna sovrapposizione all’attività di prevenzione dei reati propria degli organi statali.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>6.– Da ultimo, oggetto di censura è l’art. 19, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui prevede che la denuncia di smarrimento dell’animale da compagnia o d’affezione da parte del responsabile degli stessi animali debba essere presentata, oltre che al servizio veterinario ufficiale, anche alle «Forze dell’Ordine».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>6.1.– Secondo la difesa statale, la Regione avrebbe invaso la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., individuando, tra l’altro con espressione generica e poco chiara, nelle forze di polizia il soggetto competente alla ricezione delle denunce.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>6.2.– La questione non è fondata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>6.2.1.– Va precisato che la disposizione regionale impugnata, effettivamente generica riguardo alla locuzione «Forze dell’Ordine», risulta censurata esclusivamente per quanto concerne l’obbligo di denuncia nei casi di smarrimento, non, quindi, per l’ipotesi di sottrazione, pur disciplinata dalla stessa disposizione. La sottrazione può delinearsi quale fattispecie penalmente rilevante, nella specie integrando i reati di furto (art. 624 cod. pen.) o appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), per cui una denuncia alle forze di polizia appare un’eventualità del tutto fisiologica.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nondimeno, anche lo smarrimento di un animale, come di qualsiasi bene, può essere oggetto di denuncia alle forze dell’ordine, che in tal caso sarebbero certamente obbligate a ricevere la stessa. Lo smarrimento, d’altronde, ben potrebbe essere una sottrazione non ancora nota al titolare. A ciò si aggiunga che la previsione della citata contravvenzione di cui all’art. 727 cod. pen., relativa all’abbandono di animali, rende possibile, anche nei casi di smarrimento, una segnalazione alle forze di polizia, se non altro da parte dell’autorità sanitaria. Né possono escludersi altre ipotesi di necessaria segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza, come in caso di smarrimento di animali aggressivi, idoneo a causare rischi per l’incolumità pubblica.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L’obbligo di denuncia posto dalla legge regionale in capo al responsabile dell’animale, quindi, di per sé non comporta l’attribuzione di competenze ulteriori alle forze di polizia, che sarebbero in ogni caso tenute a ricevere le denunce di smarrimento in virtù delle funzioni istituzionali già previste dalle norme statali, in cui trova quindi fondamento il coinvolgimento di organi dello Stato censurato dal ricorrente (tra le tante, sentenze <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0104s-10.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0104s-10.html&source=gmail&ust=1577785512969000&usg=AFQjCNEYGU8TtHekhA8Aeib-8G_3mM4Yyw">n. 104 del 2010</a>, <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0010s-08.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0010s-08.html&source=gmail&ust=1577785512969000&usg=AFQjCNHBDOREeVAgG3YeCxxiDaypeEdb-A">n. 10 del 2008</a> e <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0454s-07.html" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0454s-07.html&source=gmail&ust=1577785512969000&usg=AFQjCNEnFOKhbQDCIPMxm4ZgMBkTjMI87w">n. 454 del 2007</a>).</em></p>