Consiglio di Stato, sentenza 2 maggio 2024, n. 4014
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il procedimento disciplinare a carico dei magistrati ordinarî costituisce pacificamente
un procedimento giurisdizionale (v. Corte cost., 27 marzo 2009, n. 87), con un soggetto (il Procuratore generale) che esercita nell’interesse collettivo l’azione ed un organo distinto (il Consiglio superiore della magistratura) che decide con sentenza (v. Corte cost., 16 luglio 2015, n. 170). 4.2. Conseguentemente, l’accesso agli atti del procedimento non segue le ordinarie regole di cui agli artt. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che quelli di cui si chiede l’ostensione non sono documenti amministrativi, bensí atti processuali (in termini, Tar Lazio, sez. I, 28 luglio 2022, n. 10729).
E siffatta caratterizzazione connota anche la fase preliminare, in quanto segmento del
procedimento disciplinare preordinato alla verifica dei presupposti dell’azione disciplinare stessa, ma anche all’accertamento dell’esistenza di un illecito che, se di scarsa rilevanza (ai sensi dell’articolo 3 bis del D.Lgs. n. 109 del 2006) ne legittima la definizione con un provvedimento di archiviazione, quale esito della valutazione sul merito della ipotetica accusa di violazione degli obblighi di rilevanza disciplinare sanciti dal ridetto testo normativo.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Nel merito le doglianze dell’appellante sono infondate.
Il T.a.r., infatti,ha fatto correttamente rinvio: al consolidato orientamento, secondo cui il procedimento disciplinare a carico dei magistrati ordinarî costituisce pacificamente un procedimento giurisdizionale (v. Corte cost., 27 marzo 2009, n. 87), con un soggetto (il Procuratore generale) che esercita nell’interesse collettivo l’azione ed un organo distinto (il Consiglio superiore della magistratura) che decide con sentenza (v. Corte cost., 16 luglio 2015, n. 170).
4.2. Conseguentemente, l’accesso agli atti del procedimento non segue le ordinarie re-
-gole di cui agli artt. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che quelli di cui si chiede l’ostensione non sono documenti amministrativi, bensí atti processuali (in termini, Tar Lazio, sez. I, 28 luglio 2022, n. 10729).
E siffatta caratterizzazione connota anche la fase preliminare, in quanto segmento del
procedimento disciplinare preordinato alla verifica dei presupposti dell’azione disciplinare stessa, ma anche all’accertamento dell’esistenza di un illecito che, se di scarsa rilevanza (ai sensi dell’articolo 3 bis del D.Lgs. n. 109 del 2006) ne legittima la definizione con un provvedimento di archiviazione, quale esito della valutazione sul merito della ipotetica accusa di violazione degli obblighi di rilevanza disciplinare sanciti dal ridetto testo normativo. (cfr. da ultimo sentenza della Sezione n.13142/2023) (così, in motivazione, la sentenza appellata).
Si tratta di principi consolidati, in quanto confermati da copiosa giurisprudenza, dai
quali non v’è motivo per discostarsi (cfr. Cons. Stato, IV, 6 aprile 2020, n. 2302 ; Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 2020, n. 2309; Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2021, n. 2593; Cons. Stato, Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5712; Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2022, n. 5647; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 14664 del 2011).