Corte di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza 10 gennaio 2025 n. 1033
PRINCIPIO DI DIRITTO
Chiunque, non facendosi carico di adeguata detenzione, non apprestando le cure veterinarie necessarie e trattamenti igienici atti a prevenire patologie anche gravi e per di più non provvedendo alle vaccinazioni previste da legge e inoltre confezionando false attestazioni circa il fatto che gli animali siano stati sottoposti alle vaccinazioni previste da legge, determini la morte o la sofferenza dell’animale risponde per il reato di abbandono di cui al comma 2 dell’art. 727 c.p. in quanto la detenzione assume rilevanza non solo quando determina un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche quando produce meri patimenti.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Per motivi di ordine logico, va innanzitutto esaminato il quarto motivo di ricorso che è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il ricorrente, al fine di massimizzare i guadagni ricavati dalla vendita di cuccioli di cane di razza, anticipava la loro consegna agli acquirenti senza farsi carico di una adeguata detenzione di tali animali, apprestando le cure veterinarie necessarie ed i trattamenti igienici atti a prevenire l’insorgenza di patologie anche gravi, per di più senza procedere alle vaccinazioni e confezionando false attestazioni che i cuccioli fossero stati sottoposti alle previste vaccinazioni di legge, tanto che conseguiva il decesso di alcuni cuccioli e una condizione di evidente sofferenza fisica per altri cuccioli. Le conclusioni cui perviene la Corte di merito sono coerenti all’interpretazione cheè stata data alla norma dalla giurisprudenza di legittimità. È stato, infatti, chiarito che la detenzione è penalmente rilevante non solo quando determina un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche quando produce meri patimenti (Sez. 3, n. 39844 del 06-10-2022, Solidore; Sez.3, n. 14734 del 08-02-2019, Capelloni, Rv. 275391), proprio perché l’evento della fattispecie è rappresentato dalla sofferenza dell’animale, che deve quindi essere collegata alle condizioni di detenzione da un nesso causale; assumendo così rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10-7-2015, Francescangeli, Rv. 265267). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; essa, inoltre, è in linea con i sopra illustrati principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia, dovendosi ricordare in proposito che la legge 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell’art. 727 cod. pen., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela•penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi.
- È anche manifestamente infondato il primo motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione del divieto di reformatio in pejus. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è la statuizione contenuta nel dispositivo che deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell’eventuale violazione di un divieto di reformatio in pejus. La statuizione in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata confermata nel dispositivo della sentenza di secondo grado, senza alcuna violazione del predetto divieto. Nel caso in esame, infatti, sebbene la Corte di merito abbia in parte motiva erroneamente affermato la sussistenza di una prognosi sfavorevole circa la futura condotta e, quindi, in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena integrante motivo di appello, il dispositivo ha diversamente disposto la conferma delle statuizioni non riformate della sentenza di primo grado, tra le quali la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al ricorrente. Tale affermazione si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui è legittima la decisione con la quale il giudice di appello critichi la decisione del giudice di primo grado, lasciando, tuttavia, inalterato il dispositivo di assoluzione (Sez. 5, n. 4011 del 19-05-2005, dep. 2006, Rv. WOLTERS KLUWER ONE LEGALE ? Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 14 Gennaio 2025 pag. 3 233593). Ed è coerente anche con il principio secondo cui il divieto di reformatio in pejus riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 3, n. 25585 del 10-02-2023, Guerrisi, Rv. 284694; Sez. 3, n. 3070 del 08-09-2016, dep. 2017, Rv. 268893 -01; Sez. 4, n. 3447 del 03-10-2007, dep. 2008, Rv. 238738).
- Sono fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso. I giudici di secondo grado, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, a seguito del proscioglimento per i reati di cui ai capi b), c), e), f), g), e della riqualificazione dei capi a) e d) ai sensi dell’art. 727 cod. pen., hanno bl~n spiegato i motivi per i quali è stata scelta sanzione detentiva, individuandola nella pena base di mesi tre di arresto, richiamando la reiterazione delle condotte e le conseguenze letali derivate ad alcuni dei cuccioli; a tanto tuttavia non ha fatto seguito un’adeguata illustrazione del procedimento di calcolo della pena, non essendo stata individuato il quantum di pena per l’ulteriore recito contravvenzionale satellite e non essendo stato eseguito l’abbattimento di pena, previsto in ragione della metà dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., procedendosi in sede di rito abbreviato per due reati contravvenzionali. In tal modo, la sentenza ha violato l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo ilquale il giudice, riconosciuta la continuazione tra reati ai sensi dell’art. 81 c.p., “nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motiva1re l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite” (Sez. U, n. 47127 del 24-06- 2021, Rv. 282269, Pizzone). Le Sezioni Unite, sulla specifica questione sollevata dal ricorrente, vale a dire la determinazione per l’aumento di pena del reato satellite, richiamano Sez. 3, n. 24979 del 22-12- 2017, dep. 201.8, non massimata sulla questione, secondo cui “se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e-o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato”. Non solo, la sentenza ha anche espressamente disatteso il disposto dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., non procedendo alla diminuzione della metà prevista in caso di rito abbreviato, allorchè si proceda per reati contravvenzionali.
- Essendo i richiamati motivi di ricorso fondati, il rapporto processuale deve considerarsi validamente instaurato e la sentenza della Corte di appello di Bologna va annullata senza rinvio perché i reati residui di cui ai capi a) e d) sono estinti per intervenuta prescrizione, con assorbimento del quinto motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio. È infatti principio del tutto pacifico che l’obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato. In specie, il termine massimo di prescrizione decennale decorreva per il reato di cui al capo a) dal 15- 02-2018 ed è maturato il 15-02-2023, e per il reato di cui al capo d) dal 16-03-2018 ed è maturato il 16- 03-2023, senza che siano intervenute, nel corso dei giudizi di merito, sospensioni del corso della prescrizione.
- Infine, deve ricordarsi, con riferimento al sesto motivo di ricorso, con il quale ci si duole della mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per WOLTERS KLUWER ONE LEGALE ? Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 14 Gennaio 2025 pag. 4 l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialitàstorica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28-09-2021, Glorioso, Rv. 282214).