Corte di Cassazione, Sez I Penale, 09 Gennaio 2025 n. 752
PRINCIPIO DI DIRITTO
È vietato il porto fuori l’abitazione di un bastone di legno senza giustificato motivo ai sensi del comma 2 dell’art.4 della legge n. 110 del 1975, anche se non ricorrono le circostanze di tempo e di luogo che rendono l’oggetto chiaramente utilizzabile per l’offesa
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- Il ricorso non merita accoglimento;
- L’art. 4 legge n. 110 del 1975 sanziona il porto, fuori dalla propria abitazione, di tre categorie di oggetti;
La prima riguarda quelli descritti al primo comma che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore; si tratta di «armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione»;
La seconda categoria è costituita dagli oggetti descritti nel primo periodo del secondo comma dell’art. 4 cit. che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo:
«bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, strumenti softair e puntatori laser»;
Infine, nella terza categoria rientrano gli oggetti descritti nel secondo periodo del secondo comma che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo e nel caso in cui ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che li rendono chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona;
Vi è incluso «qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio»;
L’ultima è un’indicazione residuale in quanto, se si verte in tema di oggetto che rientra nelle altre due categorie, è irrilevante l’esigenza di valutare le circostanze di tempo e di luogo che rendono l’oggetto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona;
E’ stato affermato e, in quanto pienamente condiviso, deve essere, anche in questa sede, ribadito che un bastone in legno deve essere considerato una “mazza”, ed in quanto tale è incluso nella seconda categoria sopra descritta;
Ne deriva che il relativo porto fuori della abitazione senza giustificato motivo è, pertanto, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona (Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 26477; Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, dep. 31/07/2003, P.G. in proc. Porcu, Rv. 225116);
In tal senso, più di recente anche Sez. 1, n. 188 del 25/10/2023, dep. 2024, Xaferaj, n.m. (la cui motivazione viene seguita in questa sede) che ha avuto cura di precisare, condivisibilmente, che «il termine “mazze” del secondo comma dell’art. 4 è, infatti, diverso, e più ampio, rispetto all’espressione “mazze ferrate” di cui al primo comma della stessa norma, e si riferisce anche ai bastoni in legno»;
Nella fattispecie, tenuto conto della natura dell’oggetto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, (bastone di legno lungo 79 cm) i giudici di merito hanno fatto riferimento, in termini corretti, alla sola mancanza di giustificato motivo del relativo porto omettendo di accertare, siccome non necessario, l’ulteriore requisito della utilizzabilità dell’oggetto ai fini dell’offesa alla persona;
- Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso, essendosi lo stesso concentrato su un elemento non necessario per il perfezionamento della fattispecie contestata, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;