<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza 11 giugno 2021, n. 23101</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><em> Va premesso che questa Corte di legittimità ha stabilito la differenza tra la <strong>truffa contrattuale</strong> ed il reato di <strong>frode in commercio</strong>, precisando che la truffa si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa è stato <strong>determinante per la conclusione del contratto</strong>, mentre la frode in commercio si perfeziona sul presupposto di un <strong>vincolo contrattuale costituito liberamente</strong> senza il concorso di raggiri o artifici, qualora venga poi consegnata una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita (cfr. Sez. 3, n. 40271 del 16/07/2015, Manconi, Rv. 265163), o anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita e tale divergenza qualitativa deve riguardare caratteristiche non essenziali del prodotto, relative alla sua utilizzabilità, al suo pregio qualitativo o al grado di conservazione (cfr. Sez. 3, n. 44274 del 15/11/2005, P.G. in proc. Borile, Rv. 233203), essendo il bene giuridico tutelato il <strong>leale esercizio dell’attività di commercio</strong>, per cui la condotta tipica consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto (in tal senso, Sez. 2, n. 48026 del 4/11/2014, P.C., Puccia, Rv. 261325).</em></li> <li><em> Orbene, osserva la Corte, la sentenza impugnata non si è confrontata con le doglianze già proposte in appello quanto alla qualificazione giuridica del fatto, posto che tutti i ricorrenti hanno sostenuto che gli apparecchi aspirapolvere consegnati erano quelli mostrati nelle sedute dimostrative, la cui potenza era sottolineata per i migliori risultati di pulizia e quindi di salubrità dell’ambiente domestico, per cui non sussisterebbe nessuna frode nell’oggetto consegnato all’acquirente, che si identificava appunto in quello mostrato. I giudici fiorentini si sono limitati ad osservare che non erano pertinenti le argomentazioni proposte dalle difese circa la mancata induzione in errore sulle qualità del prodotto, perché non era contestata la truffa, senza tenere conto delle linee tracciate dalla ricordata giurisprudenza di legittimità e senza fornire risposta agli specifici punti sollevati con gli atti di appello, tra i quali, la tardività delle querele presentate dagli acquirenti e le ipotizzate tecniche di vendita ascrivibili al c.d. dolus bonus.</em></li> <li><em> Risultano altresì fondate le doglianze proposte in ordine alla mancata motivazione circa il ruolo di ciascun imputato rispetto al reato contestato. Non sono stati per nulla chiariti, né si evincono neppure dalla lettura della parte motiva della sentenza di primo grado, le specifiche condotte poste in essere da ciascun ricorrente, che non sono state delineate laddove si analizza la struttura della "(OMISSIS) ", né successivamente, essendo la parte motiva del primo grado principalmente dedicata alla ricostruzione fattuale mediante il riassunto dei contenuti testimoniali degli acquirenti, senza che risulti spiegata la efficacia causale delle condotte riconducibili ai C. , all’E. ed alle segretarie R. e D. , rispetto sia alla conclusione della vendita, che alla consegna degli apparecchi di aspirapolvere di cui all’imputazione.</em></li> <li><em> Le <strong>carenze motivazionali</strong> sulla sussistenza del reato contestato e sul contributo oggettivo e soggettivo ascrivibile a ciascuno dei ricorrenti - dovendosi conseguentemente ritenere assorbite le doglianze sulla pena comminata, avanzate dai soli C.P. , C.A. ed E.S. - imporrebbero una pronuncia di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, pronuncia che, in considerazione dello spirare dei termini di prescrizione del residuo segmento delle condotte del reato contestato, va stabilita, per quanto attiene agli effetti penali, nella declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, mentre per quanto attiene agli interessi civili, dei quali sono portatrici le parti civili costituite, l’annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, giudice al quale va altresì devoluto il regolamento delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p>