<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 26 marzo 2021 n. 8503</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il primo motivo di ricorso, col quale il Consorzio lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 140, lettere c) e d), del r.d. n. 1775/1933, là dove il Tribunale superiore ha escluso la competenza del giudice ordinario, è infondato.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Queste sezioni unite (con sentenza 3 maggio 2018, n. 10536) hanno già stabilito, sia pure con riguardo a canoni demaniali risarcitori, che la controversia avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento ad essi relativa, emessa per l’occupazione di aree su cui insistono infrastrutture di rete di telecomunicazioni, spetta alla giurisdizione ordinaria del Tribunale regionale delle acque pubbliche (e non a quella amministrativa del TSAP);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>sul piano generale, d’altronde, rientra nella competenza del giudice specializzato la controversia che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque (tra varie, Cass. 14 novembre 2018, n. 29356); e nel caso in esame questa incidenza non è dubbia, considerato che si ha riguardo a interramento di condutture in zone del demanio idrico, perciò idonee a interferire col regime delle acque;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>parimenti infondata è l’ulteriore censura compendiata nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, coi quali il Consorzio denuncia rispettivamente la violazione degli artt. 86, comma 1, e 89, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dell’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, alla luce di quanto previsto dalla direttiva n. 2002/21/CE, nonché dell’art. 823 c.c., là dove il TSAP ha ritenuto che l’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 259/03 ponga un divieto generalizzato di istituire canoni o oneri per attraversamento o occupazioni di aree con infrastrutture di telecomunicazione -secondo motivo-, e la violazione delle indicate norme del d.lgs. n. 112/98 e del d.lgs. n. 259/03, in combinazione con gli artt. 134, 136 e 137 del r.d. 8 maggio 1904, n. 368, là dove il giudice d’appello ha trascurato la portata della riserva di legge dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/03, che farebbe salve le norme previgenti (appunto gli artt. 134, 136 e 137 del r.d. n. 368/1904) -terzo motivo; l’ampio tenore dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259/03, a norma del quale «</em>Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo…<em>», smentisce la prospettazione che vorrebbe escludere il Consorzio dall’ambito applicativo della norma;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>il Consorzio, d’altronde, a norma dell’art. 2, comma 6-bis, della L.reg. Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2002, n. 28, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, «…</em>esercita le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente…, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265…<em>»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>quanto all’ambito di applicazione del divieto posto dall’art. 93 del d.lgs. n. 269/03, interpretato autenticamente dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, come successivamente modificato, a norma del quale «L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto», per indirizzo consolidato di questa Corte l’attraversamento del demanio idrico da parte delle infrastrutture di comunicazione elettronica gestito dalle regioni non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche o da una legge statale ad esso successiva (Cass., sez. un., n. 10536/18, cit.; sez. un., 2 febbraio 2017, n. 2730, nonché, tra le più recenti, Cass. 29 novembre 2019, n. 31334); e ciò in rispondenza alla ratio della disposizione, intesa ad eliminare ogni possibile tipo di interferenza sulla libera concorrenza nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa derivare dalla sottoposizione all’interno del territorio dello Stato a canoni o oneri geograficamente differenziati;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>inammissibile è, poi, il profilo della censura col quale si deduce la natura indennitaria della richiesta, perché non congruente col contenuto della decisione impugnata e con la ricostruzione dei fatti in essa contenuta, che si riferisce alla pretesa concernente “canoni” per l’attraversamento di rogge e canali;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>il ricorso va quindi respinto, ma i profili di relativa novità con esso posti comportano la compensazione delle spese.</em></p>