Testo rilevante della decisione:
- sulle caratteristiche delle strade vicinali di uso pubblico
«La caratteristica delle strade vicinali, evidenziata dalle norme, è dunque quella di essere sottoposte all’uso pubblico, e non anche di essere proprietà di enti pubblici, come invece stabilito dall’art. 22 della citata legge n. 2248/1865, All. F, per le altre categorie di strade (“Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato; quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali”). Si tratta di un aspetto ben colto dalla giurisprudenza, la quale da sempre differenzia le strade vicinali “pubbliche”, contraddistinte da una servitù di pubblico transito a favore della collettività e dalla adduzione a luoghi di generale interesse, indipendentemente dalla loro appartenenza al patrimonio del Comune o di privati, dalle strade vicinali “private” formate ex collatione privatorum agrorum e destinate unicamente all’accesso ai fondi latistanti o in consecuzione, i cui proprietari ne godono in veste di condomini e non jure servitutis (cfr. Cass. civ., sez. II, 1 agosto 1947, n. 1350).
In talune occasioni, la stessa giurisprudenza ha anzi avuto modo di precisare che alla definizione della strada vicinale “pubblica” è essenziale, insieme alla sottoposizione a servitù di uso pubblico a favore di una determinata collettività, la non appartenenza allo Stato o ad altro ente pubblico, vale a dire che la strada sia di proprietà privata (così Cass. civ., sez. II, 17 aprile 1972, n. 1231). E, nel tempo, la nozione si è consolidata e stabilizzata nel senso che, per poter ascrivere una strada alla categoria delle vicinali “pubbliche”, occorrono: il requisito del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone, qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con una via pubblica, esigenze di pubblico interesse; un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, identificabile anche nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1974, n. 1168, e, da ultimo, id., sez. VI, ord. 12 marzo 2021, n. 7091).
Che sia l’uso pubblico, e non la proprietà pubblica, a caratterizzare le strade vicinali “pubbliche” è oggi positivamente confermato dall’art. 3 co. 1 n. 52 del d.lgs. n. 285/1992, che le definisce “strade private ad uso pubblico poste fuori dai centri abitati”, mentre l’assimilazione delle strade vicinali a quelle comunali, operata dall’art. 2 co. 6 del medesimo d.lgs. n. 285/1992, è circoscritta alla disciplina della circolazione stradale (“Ai fini del presente codice…”) e non incide sul regime proprietario dei beni».
- sul valore meramente dichiarativo dell’iscrizione nell’elenco delle strade vicinali del Comune
«(…) l’iscrizione della strada (…) nell’elenco delle vicinali di uso pubblico del Comune (…) può far presumere la sussistenza dei requisiti che definiscono l’appartenenza alla categoria e, con essi, della servitù pubblica in favore della collettività locale. Ma la destinazione all’uso pubblico di per sé non è sufficiente affinché una strada possa ritenersi di proprietà pubblica, e proprio la classificazione quale strada “vicinale di uso pubblico”, e non quale strada “comunale”, rafforza tale conclusione a fronte della mancanza di un titolo giuridico (convenzione o provvedimento ablatorio; usucapione, usurpazione espropriativa) idoneo a trasferirne il dominio all’amministrazione (giurisprudenza costante, per tutte cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2017, n. 4141, e i precedenti ivi citati)».
- sulla compravendita di fondi e strade vicinali accessorie
«E se è vero che i beni compravenduti sono identificati, oltre che mediante l’individuazione dei confini, attraverso gli estremi catastali delle singole particelle, che non includono la strada, da tempo è stato chiarito che le strade vicinali – in quanto originate dal conferimento di terreni originariamente appartenenti ai fondi latistanti, ovvero di fondi che si succedono – sono legate ai fondi da esse attraversati da un vincolo di accessorietà permanente ex art. 817 c.c., in forza del quale si intendono comprese negli atti di trasferimento dei fondi medesimi senza necessità di un’espressa menzione; né tale rapporto viene meno a causa della successione nella titolarità del diritto di proprietà sul fondo latistante, o di una parte di esso, di modo che ciascun proprietario, anche se di un diritto frazionato, rispetto all’originario fondo conferente, conserva la titolarità del diritto di transito jure domini quale espressione di un diritto di proprietà assoluta sulla strada comune, insuscettibile di estinguersi per non uso (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1990, n. 2995, id., 19 maggio 1984, n. 3108; id., 12 luglio 1974, n. 2092)».
TAR Toscana, sez. III, sentenza n. 170/2022