Cass. Pen., ud. Dep. 12.10.2021, n. 36960
Con la pronuncia n. 36960 del 12.12.2021 la Corte di Cassazione, aderendo al principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite del 25.10.2018, n. 20808, chiosano che “Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157 c.p., comma 3, esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 c.p. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato”.
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA:
In tale arresto (Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019), il Supremo Consesso, pur considerando la rilevanza del riconoscimento della recidiva anche nel caso in cui la circostanza aggravante non riesca ad annullare l’attenuante in quanto subvalente all’esito del giudizio di comparazione, ha, tuttavia, rilevato come l’aggravante in esame si caratterizzi, tra le circostanze del reato, per essere produttiva di effetti ulteriori rispetto alla misura della sanzione, decisivi per la concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo. “Quando, infatti, il giudice di merito formula un giudizio di sub valenza, egli esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere. Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma” (così le Sezioni Unite)”. Ne consegue, secondo le Sezioni Unite, che, in caso di recidiva subvalente, non solo non si produce l’effetto principale di aggravamento della pena ma nemmeno quelli indiretti dell’aggravante. Nonostante l’affermazione di tale principio generale, sono tuttavia casi in cui della recidiva si deve tenere conto prescindendo dal suo bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti; nell’ambito di tali ipotesi deve collocarsi anche quella della rilevanza della circostanza aggravante in esame ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, atteso che l’art. 157 c.p., comma 3 esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all’art. 69 c.p. ai fini della determinazione della pena massima del reato. Ne consegue, dunque, che, ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l’abbia vista subvalente.