[…] La lesione al volto, per potere integrare uno sfregio o una deformazione, e giustificare il severo trattamento sanzionatorio comminato dalla norma astratta, deve produrre, non un qualsiasi esisto cicatriziale, ma un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, che incida sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso, sì da compromettere la percezione del sé da parte della vittima e di coloro con i quali si relaziona.
2.6. Vale, ora, la pena di ricordare che la giurisprudenza si è curata, da epoca risalente, di individuare il discrimen tra lo sfregio e la deformazione, affermando che, in tema di lesioni personali gravissime, deformazione o deformismo è un’alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento, mentre lo sfregio permanente è un qualsiasi nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione ma importi un turbamento irreversibile dell’armonia, dell’euritmia delle linee del viso (Sez. 4, n. 12006 del 04/07/2000, Rv. 217897 – Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente affermata l’aggravante in questione da parte del giudice che, pur in mancanza di documentazione fotografica, ha espresso un ragionevole giudizio di attitudine a deturpare il volto sulla base della diagnosi delle lesioni riportate e del diretto riscontro della evidenza ed imponenza della cicatrice residuata).
Con un risalente approdo, si era anche considerato che, se pure non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisca sfregio, sono certamente tali le alterazioni che ne turbino l’armonia con effetto sgradevole o d’ilarità, anche se non di ripugnanza: il tutto rapportato ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (Sez. 5, n. 10903 del 02/10/1981, Rv. 151231; conf. Sez. 5, n. 21998 del 16/01/2012, Rv. 252952) […].
Cass. pen., V, ud. dep. 25.08, n. 35795