<p style="text-align: justify;"><strong>Massima</strong></p> <p style="text-align: justify;">Il vizio di “omessa pronuncia” ovvero di violazione del principio della “corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato” di cui all’art.112 c.p.c. da parte del Giudice d’Appello, direttamente collegato alla violazione degli artt.99 e 113 c.p.c., è configurabile quando manca totalmente l’esame di una domanda proposta dall’attore/appellante già in primo grado (nel caso de quo una domanda di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. art.1490 e 1492 c.c.) ancorchè quando manca una valutazione di fatti ritenuti rilevanti ai fini della decisione sulla controversia.</p> <p style="text-align: justify;">Tuttavia, tale vizio non si ravvisa in presenza di una domanda nuova, ritenuta inammissibile dalla Corte in applicazione del principio del divieto di ius novorum di cui all’art.345 c.p.c. (nel caso de quo domanda di annullamento del contratto per dolo e malafede).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Il ricorso è fondato.</li> </ol> <p style="text-align: justify;">1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto, formulata ai sensi dell’art. 1490 c.c.. nonché del D.Lgs. n. 24 del 2002 e della direttiva comunitaria 1999/44/CE.</p> <p style="text-align: justify;">Il ricorrente evidenzia di aver domandato la risoluzione del contratto sin dal giudizio di primo grado, sull’assunto che la vettura non fosse conforme a quella indicata in contratto, poiché aveva manifestato vizi non compatibili con lo stato di usura dichiarato al momento della vendita, e solo in seguito alla costituzione in giudizio della venditrice aveva allegato le circostanze relative al comportamento tenuto dalla predetta, che aveva fatto dichiarazioni mendaci in ordine al numero di chilometri percorsi dalla vettura e alla data di immatricolazione, oltre ad aver alterato il contachilometri. Si trattava di circostanze strumentali anche a dimostrare che la vettura non era conforme a quella pattuita, e pertanto la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di risoluzione, che non era stata rinunciata.</p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li>Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c. e art. 111 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo e si contesta che, nonostante i fatti allegati fossero i medesimi e la domanda di risoluzione fosse stata tenuta ferma, la Corte d’appello ha ritenuto che l’appellante avesse domandato soltanto l’annullamento del contratto.</li> <li>Il primo motivo è fondato e assorbe il rimanente.</li> </ol> <p style="text-align: justify;">3.1. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio denunciato (ex plurimis, Cass. 21/04/2016, n. 8069), risulta confermato che il ricorrente, già attore e poi- appellante, aveva formulato la domanda di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., per la non conformità del bene venduto con quello pattuito, e che in appello aveva argomentato anche sul dolo e sulla malafede del venditore, introducendo la domanda di annullamento del contratto. Tuttavia, la proposizione della domanda nuova, correttamente ritenuta inammissibile, non comportava il venir meno dell’originaria domanda di risoluzione, sulla quale la Corte territoriale era tenuta a pronunciare.</p> <ol style="text-align: justify;" start="4"> <li>All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà sulla domanda dell’appellante, e regolerà anche le spese del presente giudizio.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, II, sentenza del 04.10.2019, n. 24855</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Ylenia Menchise</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"></p>