Cass. pen., IV, ud. dep. 05.10.2021, n. 36151
La sentenza impugnata fa buon governo del principio secondo cui il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia (conferente il richiamo a Sez. 4, n. 34765 del 3/4/2008, Morgione e altro, Rv. 240774) o di contenerne il naturale slancio (così questa Sez. 4 n. 30548/2016), come avvenuto nel caso di specie (per gli obblighi in capo a chi detenga un cane vedasi anche Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271329 e Sez. 4, n. 31874 del 27/6/2019, Giambellucca, Rv. 276705).
Infatti, il ricorrente, in sua assenza, aveva affidato il cane al figlio minore non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia e di contenerne il naturale slancio, non in grado, pertanto, di evitare l’aggressione da parte del cane privo di museruola e, di conseguenza, le lesioni fisiche riportate dalla persona offesa dal reato. Il ragazzo era solo e non, come evoca il ricorso, sotto il controllo di altri adulti.