Persone senza tetto, introduzione in appartamento disabitato e violazione di domicilio – Fattispecie
Integra il reato di violazione di domicilio la condotta di chi si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un appartamento di proprietà altrui, adibito a deposito di oggetti personali e saltuariamente visitato nonché regolarmente chiuso e periodicamente sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l’attualità dell’uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell’assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell’avente diritto.
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La fattispecie concreta che ha dato epifania alla pronuncia in oggetto, riguarda la condotta di due soggetti, senza fissa dimora, accusati di essersi introdotti nello stabile di proprietà altrui, disabitato ma adibito a deposito e parzialmente arredato (nel quale il proprietario vi si recava quotidianamente, anche con finalità di controllo), allo scopo di trascorrervi la notte.
Il fatto è stato configurato nell’ipotesi di reato prevista dall’art. 614 c.p., nella sua manifestazione aggravata dalla violenza sulle cose (i due coimputati si sono introdotti nello stabile danneggiando una porta finestra).
Invero, deve richiamarsi l’insegnamento delle Sezioni Unite che hanno stabilito, proprio risolvendo numerosi dubbi in tema di concetto di “domicilio” a fini penalistici, che rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
Ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d’abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di atti di vita privata.
L’attualità dell’uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell’assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell’avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per sé sola, la volontà di non tornare ad accedere all’abitazione nè quella di abbandonare il domicilio.