*Famiglia – Filiazione – Maltrattamenti in famiglia, minori che assistono 2 volte e aggravante comune
La circostanza aggravante di cui all’art. 572 C.P., comma 2, inizialmente prevista con riferimento alla condotta commessa in danno di persona minore degli anni quattordici, è stata abrogata dal D.L. n.93 del 14 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 119 del 15 ottobre 2013, (art. 1, comma 1-bis) che, contestualmente, ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui all’art. 61 c.p. n. 11-quinquies in relazione ai delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale ed al delitto di cui all’art. 572 c.p..
La L. n. 69 del 19 luglio 2019 ha reintrodotto un’aggravante al comma 2 con previsione dell’aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità.
La giurisprudenza in merito ha per giunta condivisibilmente distinto tra la struttura abituale della fattispecie incriminatrice e la struttura della circostanza aggravante per la cui sussistenza è, dunque, sufficiente che anche una sola condotta sia stata commessa in presenza del minore.
Ritiene il Collegio che le medesime considerazioni debbano essere estese all’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 572 c.p. in quanto strutturalmente sovrapponibile all’ipotesi prima prevista dall’art. 61 n. 11-quinquies (Sez. 6, n. 19832 del 6/4/2022). Ne consegue, pertanto, che anche ai fini della sua configurabilità non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo, a tal fine, sufficiente che il minore degli anni diciotto percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato, e ciò anche quando la sua presenza non sia visibile all’autore di questo, sempre che l’agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza.