Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, 27 agosto 2024, n. 33136
PRINCIPIO DI DIRITTO
In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218 rilevanti anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida.
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- […] Con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998 […]);
1.1. L’applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall’art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo […];
1.2. Tuttavia, come più volte ribadito da questa Corte in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, rilevanti anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017 […]);
1.3. […] in un caso sovrapponibile […] la Corte ha ritenuto apodittico […] il mero riferimento in motivazione alla “gravità della condotta”, in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione;
1.4. […] peraltro la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada “nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agii artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.”
1.5. […] la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589 bis che dall’art. 590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti);
1.6. Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità […] il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare,, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto […] dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada;
1.7. Nel caso di specie, il GUP ha applicato la sanzione accessoria di fatto […]con una mera clausola di stile (“tenuto conto del concreto disvalore delle condotte degli imputati”;
- Orbene, essendo venuto meno […] il predetto automatismo […] l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria non può che essere rimessa, per una nuova valutazione in ordine alla stessa, al giudice di merito in quanto divenuta oggetto di valutazione discrezionale, pur rimanendo collegata alla “condanna” […] equiparabile, ai fini in parola, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa esula dall’oggetto dell’accordo delle parti;
2.1. Ne consegue che va disposto l’annullamento delia sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvio per una nuova valutazione sul punto al Tribunale di Marsala;
- Non competono spese per questo giudizio di legittimità alle parti civili ancorché […] le stesse, attraverso il loro difensore e procuratore speciale, abbiano presentato memoria scritta e nota spese;
3.1. Ed invero, questa Corte ha più volte chiarito in passato, in relazione a ricorsi per cassazione degli imputati afferenti al solo trattamento sanzionatorio – ma, mutatis mutandis, il principio trova applicazione anche al caso in cui il thema deciderteli attenga alla sanzione amministrativa accessoria – che, qualora dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali;