In tema di cooperazione internazionale tra stati membri dell’UE, l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità dello Stato di esecuzione, al di fuori di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti da tale decisione quadro, non può, in linea di principio, rifiutare di riconoscere e di dare esecuzione ad una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria qualora l’autorità dello Stato della decisione abbia qualificato il reato in questione, nel certificato di cui all’articolo 4 di detta decisione quadro, come rientrante in una delle categorie di reati per i quali detto articolo 5, paragrafo 1, non ha previsto alcuna verifica della doppia punibilità del fatto.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU 2005, L 76, pag. 16), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla Bezirkshauptmannschaft Weiz (autorità amministrativa del distretto di Weiz, Austria), avente ad oggetto il riconoscimento e l’esecuzione, in Ungheria, di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a LU, cittadina ungherese, per un’infrazione commessa da quest’ultima in Austria.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi dei considerando 1, 2 e 4 della decisione quadro 2005/214:
«(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.
(2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate.
(…)
(4) La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada».
4 L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:
«Ai fini della presente decisione quadro:
- a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:
(…)
- ii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;
iii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;
(…)».
5 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione quadro:
«Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria».
6 L’articolo 5 della decisione quadro 2005/214, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1, trentatreesimo trattino, nonché al paragrafo 3, enuncia quanto segue:
«1. I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni:
(…)
– infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,
(…)
- Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione alla condizione che la decisione si riferisca a una condotta che costituirebbe un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica».
7 L’articolo 6 di detta decisione quadro prevede quanto segue:
«Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7».
8 Ai sensi dell’articolo 7 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione»:
«1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione qualora il certificato di cui all’articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.
- L’autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se risulta che:
(…)
- b) in uno dei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, la decisione si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;
(…)
- Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie».
9 L’articolo 20 della decisione quadro 2005/214, intitolato «Attuazione», al paragrafo 3 enuncia quanto segue:
«Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3».
10 Il certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214 e contenuto nel suo allegato comprende, in particolare, la rubrica g) nella quale l’autorità che ha emesso la decisione deve indicare la natura della decisione sanzionatoria (punto 1), effettuare una sintesi dei fatti e una descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso (punto 2) e, nella misura in cui tale reato costituisce uno dei reati menzionati all’articolo 5, paragrafo 1, di tale decisione quadro, contrassegnare la casella pertinente.
Diritto ungherese
11 L’articolo 112 dell’az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (legge n. CLXXX del 2012 sulla cooperazione in materia penale con gli Stati membri dell’Unione europea), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, enuncia quanto segue:
«L’assistenza giudiziaria in materia di esecuzione [comprende:]
(…)
- c) [l’]assistenza giudiziaria all’esecuzione di sanzioni pecuniarie o di altre obbligazioni pecuniarie;
(…)».
12 Secondo l’articolo 113 di tale legge, si può provvedere all’esecuzione della sanzione o della misura in questione laddove si possa tener conto della sentenza dello Stato membro.
13 L’articolo 140/A, paragrafi 3 e 4, di detta legge dispone quanto segue:
«3. Nel caso dei reati di cui all’allegato 12, il giudice non può rifiutare di eseguire la sanzione pecuniaria inflitta da un altro Stato membro per il fatto che la decisione sanzionatoria emessa da tale Stato non può essere presa in considerazione giacché la condizione della doppia punibilità non è soddisfatta.
- Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis anche nel caso in cui l’autorità dell’altro Stato membro promuova l’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta in tale Stato per un atto che costituisca un’infrazione amministrativa in questo stesso Stato (…)».
Diritto austriaco
14 L’articolo 103, paragrafo 2, del Bundesgesetz vom 23. Juni 1967 über das Kraftfahrwesen (Kraftfahrgesetz 1967 – KFG. 1967), (legge sugli autoveicoli 1967), del 23 giugno 1967 (BGBl. 267/1967), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «KFG 1967»), stabilisce quanto segue:
«L’autorità può chiedere informazioni sull’identità della persona che, in un determinato momento, abbia guidato un veicolo identificato dal suo numero d’immatricolazione o abbia utilizzato un rimorchio identificato dal suo numero d’immatricolazione o abbia parcheggiato il veicolo o il rimorchio da ultimo in un preciso luogo prima di un determinato momento. Tali informazioni, che devono includere il nome e l’indirizzo della persona interessata, devono essere comunicate dal titolare dell’immatricolazione – in caso di prove di guida o di guida associata ad un trasferimento del veicolo, da parte del titolare dell’autorizzazione –; se tale titolare non è in grado di comunicare dette informazioni, egli è tenuto a indicare la persona che sia in grado di farlo e alla quale, pertanto, incombe l’obbligo informativo; le informazioni fornite dalla persona soggetta all’obbligo informativo non dispensano l’autorità dal verificare queste ultime qualora ciò risulti necessario in base alle circostanze del caso. Le informazioni devono essere trasmesse immediatamente e, in caso di richiesta scritta, entro due settimane dalla notifica; se tali informazioni non possono essere fornite senza registrazioni corrispondenti, queste ultime devono essere effettuate. Il potere dell’autorità di richiedere tali informazioni prevale sul diritto al silenzio».
15 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del KFG 1967:
«Chiunque violi la presente legge federale (…) commette un’infrazione amministrativa ed è punibile con un’ammenda fino a EUR 5 000 e, in caso di impossibilità di riscuotere quest’ultima, con una pena privativa della libertà fino a sei settimane».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16 Con un avviso di contravvenzione del 6 giugno 2018, divenuto definitivo il 1º gennaio 2019, l’autorità amministrativa del distretto di Weiz ha inflitto a LU, in applicazione del combinato disposto dell’articolo 103, paragrafo 2, e dell’articolo 134, paragrafo 1, del KFG 1967, una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 80, poiché quest’ultima, al cui nome era immatricolato un veicolo coinvolto in un’infrazione stradale avvenuta il 28 dicembre 2017 nel territorio del comune di Gleisdorf (Austria), aveva commesso un illecito amministrativo, non avendo risposto, nel termine prescritto dalla normativa austriaca, alla richiesta da parte di detta autorità di indicare il nome della persona che aveva guidato o parcheggiato detto veicolo.
17 L’autorità amministrativa del distretto di Weiz, quale autorità competente dello Stato della decisione, ha trasmesso la decisione di sanzione pecuniaria allo Zalaegerszegi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Zalaegerszeg, Ungheria), autorità competente dello Stato di esecuzione, ai fini dell’esecuzione di tale decisione. Nel certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214 che correda detta decisione, l’autorità amministrativa dello Stato della decisione ha affermato che l’illecito amministrativo che aveva dato luogo all’avviso di contravvenzione del 6 giugno 2018 rientrava nella categoria delle «infrazioni al codice della strada», previste all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214.
18 Lo Zalaegerszegi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Zalaegerszeg) nutre dubbi circa la possibilità di accogliere la richiesta dell’autorità che ha emesso la decisione di dare esecuzione alla decisione sanzionatoria in Ungheria, tenuto conto della qualificazione giuridica dell’infrazione che ha dato luogo all’avviso di contravvenzione del 6 giugno 2018 come «infrazion[e] al codice della strada» effettuata da tale autorità. Infatti, detto giudice si chiede se tale infrazione rientri effettivamente nella categoria delle infrazioni previste all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214.
19 Il giudice del rinvio riconosce che, nella sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) (C 671/18, EU:C:2019:1054), la Corte ha dichiarato che l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria riguardante un’infrazione stradale, ai sensi di detta disposizione di tale decisione quadro, qualora una sanzione del genere sia stata inflitta alla persona a nome della quale il veicolo di cui trattasi è immatricolato, sulla base di una presunzione di responsabilità prevista dalla normativa dello Stato della decisione, purché tale presunzione possa essere confutata.
20 Tuttavia, tale giudice osserva che, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, la sanzione era stata adottata a seguito di una violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale.
21 Orbene, la situazione sarebbe diversa nel procedimento principale, in quanto i fatti contestati a LU costituirebbero un rifiuto di conformarsi ad un ordine delle autorità austriache competenti di indicare l’identità della persona che guidava il veicolo al momento della commissione dell’infrazione piuttosto che un’«infrazion[e] al codice della strada» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214.
22 In tali circostanze, l’infrazione in questione nel procedimento principale potrebbe non rientrare tra quelle che danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni sanzionatorie senza verifica della doppia punibilità del fatto.
23 Del resto, qualificare detta infrazione come «infrazion[e] al codice della strada» costituirebbe un’interpretazione eccessivamente estensiva dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 e sarebbe in contrasto con l’obiettivo di quest’ultima.
24 Alla luce di tali considerazioni, lo Zalaegerszegi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Zalaegerszeg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la norma di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro [2005/214] debba essere interpretata nel senso che, se lo Stato membro della decisione indica una delle condotte elencate in tale disposizione, l’autorità dello Stato membro di esecuzione non dispone di ulteriore margine di discrezionalità per negare l’esecuzione e deve eseguire [la decisione sanzionatoria].
2) In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l’autorità dello Stato membro di esecuzione possa sostenere che la condotta indicata dallo Stato membro della decisione nella decisione medesima non corrisponde alla condotta descritta nell’elenco».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
25 Il governo austriaco fa valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, in quanto non consente alla Corte di stabilire se la risposta alle questioni pregiudiziali sia necessaria per dirimere la controversia principale.
26 Infatti, secondo detto governo, tali questioni mirano a determinare se il giudice del rinvio possa rifiutare di eseguire la decisione sanzionatoria di cui trattasi nel procedimento principale in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2005/214, il che implica di verificare previamente se l’infrazione contestata a LU rientri tra quelle menzionate nell’elenco che figura nell’articolo 5, paragrafo 1, di tale decisione quadro e, in caso di risposta negativa, se costituisca un’infrazione alla luce del diritto dello Stato di esecuzione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di detta decisione quadro.
27 Orbene, la domanda di pronuncia pregiudiziale non consentirebbe di verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta, dal momento che il giudice del rinvio non avrebbe precisato se l’infrazione commessa da LU costituisca un’infrazione ai sensi del diritto ungherese.
28 In proposito, è vero che, come risulta dai termini stessi dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C 558/18 e C 563/18, EU:C:2020:234, punto 45).
29 Tuttavia, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del procedimento principale, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, dato che le questioni poste vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 12 maggio 2021, Altenrhein Luftfahrt, C 70/20, EU:C:2021:379, punto 25).
30 Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto da questi individuato sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non presenta alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni sottopostele (sentenza del 12 maggio 2021, Altenrhein Luftfahrt, C 70/20, EU:C:2021:379, punto 26).
31 Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione.
32 In secondo luogo, va ricordato che, poiché il procedimento pregiudiziale non ha ad oggetto l’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari nazionali, il fatto che la decisione di rinvio non sia assolutamente precisa nella sua descrizione del diritto nazionale non può avere l’effetto di privare la Corte della competenza a risolvere la questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 1° dicembre 2005, Burtscher, C 213/04, EU:C:2005:731, punto 33).
33 In terzo luogo, è giocoforza constatare che, indipendentemente dalla questione relativa alle condizioni di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, la risposta della Corte consentirà di chiarire se l’autorità dello Stato di esecuzione disponga di un margine discrezionale per rimettere in discussione la qualificazione giuridica di un’infrazione operata dall’autorità che ha emesso la decisione, secondo cui tale infrazione rientra nell’elenco previsto all’articolo 5, paragrafo 1, di detta decisione quadro.
34 In tali circostanze, e tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti da 28 a 30 della presente sentenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
35 Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 debba essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria qualora ritenga che l’infrazione di cui trattasi, come qualificata e descritta dall’autorità dello Stato membro della decisione nel certificato di cui all’articolo 4 di tale decisione quadro, non rientri in una delle categorie per le quali detto articolo 5, paragrafo 1, non prevede la verifica della doppia punibilità del fatto.
36 Va anzitutto ricordato, al riguardo, come risulta, in particolare, dai suoi articoli 1 e 6 nonché dai suoi considerando 1 e 2, che la decisione quadro 2005/214 intende istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontaliero delle decisioni definitive che infliggono una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica a seguito del compimento di una delle infrazioni elencate all’articolo 5 della medesima [sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C 671/18, EU:C:2019:1054, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].
37 Tale decisione quadro mira pertanto, senza procedere all’armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di diritto penale, a garantire l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie all’interno di tali Stati in virtù del principio del reciproco riconoscimento (sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C 183/18, EU:C:2020:153, punto 49).
38 È quindi il principio del reciproco riconoscimento che è alla base dell’impianto della decisione quadro 2005/214. Quest’ultimo principio implica, in forza dell’articolo 6 di tale decisione quadro, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a riconoscere, senza altre formalità, una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria che sia stata trasmessa conformemente all’articolo 4 di detta decisione quadro e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, considerato che i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di tale decisione devono essere interpretati restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C 671/18, EU:C:2019:1054, punto 31 e giurisprudenza ivi citata].
39 Inoltre, va ricordato che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del reciproco riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne (sentenza del 10 gennaio 2019, ET, C 97/18, EU:C:2019:7, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
40 In tale contesto, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta, in linea di principio, a riconoscere e ad eseguire la decisione trasmessa e può opporre un rifiuto, in deroga alla regola generale, solo in presenza di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti dalla decisione quadro 2005/214 [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C 671/18, EU:C:2019:1054, punto 33].
41 Per quanto riguarda la qualificazione dell’infrazione che ha dato luogo alla decisione sanzionatoria in questione, occorre rilevare che, conformemente al testo dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214, danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, senza la verifica della doppia punibilità del fatto, i reati che figurano nell’elenco previsto da tale disposizione, se punibili nello Stato della decisione e «quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione».
42 Di conseguenza, l’autorità dello Stato di esecuzione è, in linea di principio, vincolata alla valutazione effettuata dall’autorità dello Stato della decisione, relativa alla qualificazione del reato di cui trattasi, in particolare per quanto concerne la questione se tale reato rientri in una delle categorie di reati che figurano nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214.
43 Pertanto, quando l’autorità dello Stato della decisione qualifica un reato come rientrante in una delle categorie di reati che figurano nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214, e trasmette la decisione che sanziona il reato conformemente all’articolo 4 di tale decisione quadro, l’autorità dello Stato di esecuzione è tenuta, in linea di principio, a riconoscere e a dare esecuzione a detta decisione.
44 Tale conclusione è corroborata dall’analisi del contesto in cui si inserisce l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214. Infatti, da un lato, dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione quadro risulta che i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione sono espressamente previsti da quest’ultima. Dall’altro, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione quadro, nei casi previsti al suo articolo 7, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta, prima di decidere di non riconoscere e di non dare esecuzione alla decisione, a consultare l’autorità competente dello Stato della decisione con tutti i mezzi opportuni e, se del caso, a richiedere senza indugio tutte le informazioni necessarie.
45 Inoltre, un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 che consenta all’autorità dello Stato di esecuzione di procedere alla propria qualificazione del reato di cui trattasi alla luce del suo diritto nazionale sarebbe contraria al principio della fiducia reciproca su cui tale decisione quadro si fonda e che riveste un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, nonché alle esigenze connesse al buon funzionamento e all’efficacia del sistema di assistenza reciproca istituito da detta decisione quadro.
46 Nel caso di specie, il giudice del rinvio dubita che l’infrazione commessa da LU possa rientrare nella categoria delle infrazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214. In particolare, tale giudice ritiene che l’autorità dello Stato membro della decisione abbia proceduto ad un’interpretazione troppo ampia di detta categoria, la quale non può comprendere le infrazioni che presentano soltanto un nesso indiretto con la sicurezza stradale e che, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscono piuttosto un rifiuto di conformarsi ad un ordine dell’autorità che una «condotta contraria alle norme di sicurezza stradale».
47 Tuttavia, dalle informazioni di cui dispone la Corte emerge, da un lato, che l’autorità dello Stato membro della decisione, basandosi sull’articolo 103, paragrafo 2, del KFG 1967, ha qualificato l’infrazione in questione nel procedimento principale come infrazione al codice della strada, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214.
48 Dall’altro lato, la decisione di rinvio, in primo luogo, non fornisce alcun elemento che consenta di ritenere che il certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214 non corrisponda manifestamente alla decisione che sanziona l’infrazione stradale commessa il 28 dicembre 2017 e, in secondo luogo, si limita a indicare che l’autorità che ha emesso la decisione ha proceduto ad un’interpretazione troppo ampia della categoria di reati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, di tale decisione quadro. Pertanto, non sembra che il caso di specie rientri in una delle ipotesi previste all’articolo 7, paragrafo 1, di detta decisione quadro, nelle quali le autorità dello Stato di esecuzione possono rifiutare di riconoscere e di dare esecuzione alla decisione sanzionatoria.
49 In tali circostanze, l’autorità dello Stato membro di esecuzione non può rifiutarsi di riconoscere e di dare esecuzione alla decisione sanzionatoria che le è stata trasmessa.
50 Occorre tuttavia ricordare che, conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali definiti all’articolo 6 TUE, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione della decisione. In un caso del genere, essa deve chiedere preventivamente all’autorità dello Stato membro della decisione qualsiasi informazione necessaria, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione quadro. Al fine di garantire l’effetto utile di detta decisione quadro e, in particolare, il rispetto dei diritti fondamentali, l’autorità dello Stato membro della decisione è tenuta a fornire tali informazioni [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C 671/18, EU:C:2019:1054, punti 44 e 45].
51 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 deve essere interpretato nel senso che l’autorità dello Stato di esecuzione, al di fuori di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti da tale decisione quadro, non può, in linea di principio, rifiutare di riconoscere e di dare esecuzione ad una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria qualora l’autorità dello Stato della decisione abbia qualificato il reato in questione, nel certificato di cui all’articolo 4 di detta decisione quadro, come rientrante in una delle categorie di reati per i quali detto articolo 5, paragrafo 1, non ha previsto alcuna verifica della doppia punibilità del fatto.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Corte di Giustizia UE, I, 06.10.2021, C-136/20 (ECLI EU:C:2021:804)