Corte costituzionale, Sentenza 28 marzo 2024, n. 52
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 214, comma 8, cod. strada, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che “Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo”, anziché “Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”.
TESTO RILEVANTE DELLA SENTENZA
1.- Il Giudice di pace di Forlì dubita, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 8, del D.Lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 23-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla L. n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
L’art. 214 cod. strada regola il “[f]ermo amministrativo del veicolo” e, al comma 8, stabilisce quanto segue: “[i]l soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.984 ad Euro 7.937.
Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario”.
Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e risulterebbe ” irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della patente di guida, o, in alternativa, ove la stessa non prevede il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravità del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida”.
2.- In via preliminare, occorre rilevare che, nel passaggio appena citato, il rimettente chiede, alternativamente, due diversi interventi: a) la sostituzione della prevista revoca automatica con la sospensione della patente tra un minimo e un massimo di durata; b) la sostituzione della prevista revoca automatica con la possibilità di graduare la sanzione scegliendo tra revoca e sospensione della patente.
Il carattere alternativo del petitum indicato nella motivazione dell’ordinanza non inficia l’ammissibilità delle questioni sollevate. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni quando l’alternatività prospettata dal rimettente impediva una precisa definizione del thema decidendum, riguardando le disposizioni oggetto della questione o il loro significato (tra le altre, sentenze n. 225 e n. 66 del 2022, n. 168 del 2020 e n. 237 del 2019) o i parametri invocati (ad esempio, ordinanza n. 104 del 2020).
Nel presente caso, invece, l’alternatività non concerne i termini della questione, che è identificata in modo preciso in relazione sia alla norma censurata (revoca automatica della patente) sia al parametro (principi di eguaglianza e ragionevolezza): dunque, il giudice a quo non ha rimesso alla Corte l’individuazione del thema decidendum.
L’alternatività riguarda il tipo di intervento richiesto, ma tale profilo rientra nell’autonomia del giudice costituzionale, tanto è vero che l’ordinanza di rimessione non necessariamente deve indicare un petitum (ex multis, sentenze n. 136 del 2022 e n. 204 del 2021) e, quando lo precisa, questa Corte non è da esso vincolata (da ultimo, sentenza n. 12 del 2024).
3.- Nel merito, la questione sollevata con riferimento al principio di proporzionalità è fondata. Con la sentenza n. 246 del 2022, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 213, comma 8, cod. strada (che sanziona l’analoga fattispecie di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro) “nella parte in cui dispone che “Si applica”, anziché “Può essere applicata”, la sanzione accessoria della revoca della patente”.
La sentenza n. 246 del 2022 ha rilevato che, “sul presupposto di una indifferenziata valutazione della condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la norma censurata vi ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravità del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile eterogeneità di ragioni, sottese alla condotta integrante l’illecito amministrativo, senza che ciò possa essere valutato dall’organo preposto all’applicazione della sanzione accessoria medesima”; ha inoltre osservato che ” [i]l denunciato automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro”.
Questa Corte ha dunque concluso che “[c]iò costituisce violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa”, e ha adottato una pronuncia sostitutiva, che ha trasformato la revoca della patente da sanzione automatica a sanzione applicabile previa valutazione del caso concreto operata dal prefetto (e dal giudice, in sede di impugnazione).
La sentenza n. 246 del 2022 è stata preceduta da diverse pronunce che parimenti hanno censurato la previsione della revoca automatica della patente (sentenze n. 99 e n. 24 del 2020, n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018).
Invece, successivamente alla sentenza n. 246 del 2022 questa Corte ha in due occasioni dichiarato non fondate questioni relative alla revoca automatica della patente: con la sentenza n. 194 del 2023, concernente il caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e con la sentenza n. 266 del 2022, concernente la violazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade.
Tali pronunce non si pongono in contraddizione con il precedente indirizzo, poiché hanno fatta salva la revoca automatica della patente a fronte di un “comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone” (sentenza n. 194 del 2023). Nel caso qui in esame, questa Corte non può che ribadire le conclusioni raggiunte con riferimento all’art. 213, comma 8, cod. strada.
La norma oggetto del presente giudizio, infatti, presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode.
Inoltre, anche per l’illecito di cui all’art. 214, comma 8, cod. strada si può osservare che “l’effettività della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto […] mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale” (così la sentenza n. 246 del 2022, con riferimento all’art. 213, comma 8, cod. strada).
L’art. 214, comma 8, cod. strada va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che “Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo”, anziché “Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”. Resta assorbito ogni altro profilo di censura