<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 10 maggio 2019 n. 113</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La disposizione di cui al comma 13-bis dell’art. 23 cod. strada si riferisce a due ipotesi particolari, diverse da quella della “</em>installazione abusiva<em>”: la prima riguarda infatti la violazione del comma 7, che esclude in radice l’autorizzabilità della pubblicità «</em>lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi<em>»; mentre la seconda fattispecie è costituita dalla violazione delle prescrizioni, di cui allo stesso comma 13-bis, dirette ad assicurare la rimozione di cartelli abusivi o difformi da quanto previsto dal comma 1 che siano collocati su «</em>suolo privato<em>», come del resto più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (Corte di cassazione, sezione sesta, ordinanza 8 gennaio 2016, n. 167; sezione seconda civile, ordinanza 20 dicembre 2011, n. 27846 e sentenza 19 ottobre 2011, n. 21606). La “</em>installazione abusiva<em>” di cartelli pubblicitari su suolo pubblico ricade dunque nella generale previsione sanzionatoria di cui al comma 11 del su citato art. 23, esattamente individuata dal rimettente come </em>tertium comparationis<em> ai fini della valutazione di ragionevolezza del trattamento sanzionatorio della “installazione difforme”, introdotto dalla disposizione censurata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il comma 10-bis dell’art. 36 del d.l. n. 98 del 2011 – che ha sostituto il comma 12 dell’art. 23 del d.lgs. n. 285 del 1992 – ripete il contenuto di un emendamento (n. 36.5) al predetto art. 36, introdotto in sede di conversione in legge del d.l. n. 98 del 2011: emendamento non illustrato dalla proponente e non discusso, né in commissione né durante i lavori nelle aule parlamentari, non altrimenti spiegabile che in funzione compensativa di altre voci di spesa recate dal medesimo d.l. n. 98. Per effetto di una tale occasionale e non sistematica riformulazione del comma 12 dell’art. 23 cod. strada, il regime sanzionatorio della “</em>installazione difforme<em>” di cartelli pubblicitari – che, nel testo previgente di detta norma, era (sub comma 12) corrispondente a meno della metà di quello (sub comma 11) riferibile alla “</em>installazione abusiva<em>” – è risultato, invece, inspiegabilmente più che triplicato nel minimo, e quasi decuplicato nel massimo, rispetto al trattamento sanzionatorio di quest’ultima, ben più grave, fattispecie di illecito. Il nuovo regime sanzionatorio della infrazione sub comma 12 dell’art. 23 cod. strada – così estemporaneamente introdotto dal legislatore del 2011 – è manifestamente irragionevole: ciò sia per la contraddittoria inversione della risposta sanzionatoria, all’interno delle ipotesi elencate nel predetto art. 23, che finisce con il punire più severamente la condotta di installazione non conforme a prescrizione autorizzativa, innegabilmente connotata da minor disvalore rispetto a quella di installazione di cartello pubblicitario del tutto priva di autorizzazione; sia per l’eccessiva e non proporzionata misura dell’aumento della sanzione, relativa alla infrazione meno grave in materia di pubblicità, operato senza alcuna plausibile ragione. E ciò, per di più, con il duplice distorsivo effetto di rendere, per un verso, più conveniente per il privato la condotta totalmente abusiva e, per altro verso, ampiamente più remuneratoria per l’autorità di vigilanza la verifica di conformità dei cartelli autorizzati. Il novellato comma 12 dell’art. 23 cod. strada va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte relativa alla misura della sanzione amministrativa, con la conseguenza che l’infrazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative contenute nel comma stesso ricade nella generale previsione sanzionatoria di cui al comma 11 del medesimo art. 23 («[c]</em>hiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695<em>»). Una eventuale non unitaria e più graduata risposta sanzionatoria alle due fattispecie della “</em>installazione difforme<em>” e di quella “</em>abusiva<em>”, che tenga conto del rispettivo diverso disvalore, attiene all’ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore. L’operata </em>reductio ad legitimitatem<em> della disposizione censurata non incide poi sulla previsione di solidale responsabilità, con il contravventore, del soggetto pubblicizzato, introdotta dal medesimo comma 10-bis dell’art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall’art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista.</em></p>