Cass. pen., IV, dep. 19.10.2022, n. 39474
PRINCIPIO DI DIRITTO
“La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali”
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
“3.1. Emerge, infatti, in primo- luogo, la denunziata omissione di motivazione quanto al diniego dell’invocata applicazione dell’art. 131-bis c.p., come peraltro evidenziato dal P.G. nella requisitoria scritta.
La sentenza impugnata, limitandosi ad affermare che “il fatto appare grave” (p. 3), non prende in alcuna considerazione gli argomenti valorizzati dalla Difesa e, in effetti, già presenti nelle sentenze di merito: alle pp. 1-3 della sentenza di primo grado si legge, infatti, che “l’intero fatto storico è stato documentato da immagini riprese da una telecamera di sorveglianza puntata esattamente sul luogo dei fatti”, che l’imputato, il quale guidava una moto, ha urtato lateralmente il pedone senza avvedersene, come confermato dal trasportato sul motociclo, che è stato accertato che l’azione dell’imputato si è protratta per un tempo “molto breve”, che l’imputato, ammonito dal teste T., ha tenuto una “condotta positiva” facendo, “immediatamente (…) ritorno sul luogo del sinistro”; e si è ritenuto espressamente sussistere le condizioni per prevedere che l’imputato, incensurato, si astenga per il futuro dalla commissione di ulteriori reati, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
3.2. Ricorrono, inoltre, ad avviso del Collegio, le condizioni per ritenere esistente la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., senza necessità di rinvio alla sede di merito, in quanto le relative circostanza di fatto sono state ritualmente dedotte nei motivi di appello ed i presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali, trattandosi nel caso di specie di comportamento emerso come di minima offensività, non abituale e non emergendo condizioni ostative previste dalla legge (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/20202, Rodio, Rv. 280118: “La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali”; Sez. 4, n. 27241 del 16/09/2020, Resca, Rv. 279959: “Ai sensi. dell’art. 620, lett. I), c.p.p., come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di legittimità può tener conto dei concreti elementi desumibili dalle sentenze di merito, indicativi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata”; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271: “La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p., nel giudizio di legittimità, può essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e no n siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine”; in termini, Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476).
- Consegue l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. proc. pèn.”