Corte di giustizia UE, sentenza 19 settembre 2024, C 236-23
PRINCIPIO DI DIRITTO
Alla luce della motivazione che precede, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 3, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/103 devono essere interpretati nel senso che, salvo che il giudice del rinvio constati l’esistenza di un abuso di diritto, essi ostano a una normativa nazionale che consente, da un lato, di opporre al passeggero di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, che è vittima di tale incidente, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità civile auto risultante da una falsa dichiarazione di tale contraente, resa al momento della conclusione di detto contratto, in merito all’identità del conducente abituale del veicolo di cui trattasi e, dall’altro, all’assicuratore, nell’ipotesi in cui una siffatta nullità sia effettivamente inopponibile a un tale «passeggero vittima», di ottenere il rimborso della totalità delle somme che egli ha versato a tale passeggero in esecuzione del contratto di assicurazione mediante un ricorso proposto contro quest’ultimo, fondato sul comportamento doloso dallo stesso tenuto al momento della conclusione di tale contratto, dal momento che un siffatto rimborso porterebbe a privare di ogni effetto utile le disposizioni di tale direttiva, limitando in modo sproporzionato il diritto della vittima di ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
La Corte ha dichiarato che l’obiettivo di tutela delle vittime osta a che una normativa nazionale restringa indebitamente la nozione di passeggero coperto da assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Delgado Mendes, C-503/16, EU:C:2017:681, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, per quanto concerne la qualità di vittima di un sinistro stradale, di contraente dell’assicurazione e di proprietario del veicolo coinvolto in tale incidente, la Corte ha dichiarato che tale obiettivo impone che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo di quest’ultimo al momento di detto incidente in qualità di passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro «passeggero vittima» di detto incidente (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Delgado Mendes, C-503/16, EU:C:2017:681, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha altresì considerato che detto obiettivo impone anche che la posizione giuridica della persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era passeggero di tale veicolo al momento dello stesso incidente, sia assimilata a quella di qualsivoglia altro «passeggero vittima» di tale incidente e che, pertanto, la circostanza che una persona fosse assicurata per guidare il veicolo all’origine dell’incidente non consente di escludere tale persona dalla nozione di «terzo vittima», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/103, qualora essa fosse passeggero, e non conducente, di tale veicolo (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Delgado Mendes, C-503/16, EU:C:2017:681, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il fatto che un passeggero in occasione di un sinistro stradale fosse il contraente dell’assicurazione non consente di escludere tale persona dalla nozione di «terzo vittima», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/103 (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2017, Delgado Mendes, C-503/16, EU:C:2017:681, punto 44 e giurisprudenza ivi citata)