Nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ., ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209″.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 141, 144 e 149 cod. assicurazioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che l’art. 141, a tutela del terzo trasportato – danneggiato, trova applicazione anche nei casi di mancanza di coinvolgimento nel sinistro di altri veicoli, secondo quanto risulta desumibile dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 205 del 2008, n. 440 del 2008 e n. 180 del 2009) ed alla luce di Cass. n. 16477 del 2017. Aggiunge che nell’atto di citazione risultava delineato solo il sinistro, senza allegazioni in ordine alla condotta di guida del conducente, in coerenza alla fattispecie dell’art. 141, che richiede solo la prova della qualità di terzo trasportato, del danno sofferto e del nesso eziologico con il sinistro.
- Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che l’art. 141 cod. assicurazioni richiede la presenza in giudizio della sola società assicuratrice e che pertanto in tale procedura non ricorre il litisconsorzio necessario con il responsabile civile.
- I motivi, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
3.1. Secondo Cass. 8 ottobre 2019, n. 25033, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. A tale orientamento deve darsi continuità nei limiti delle precisazioni che seguono.
Deve muoversi dal favor creditoris che anima la disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (ora D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e che si manifesta in primo luogo nell’attribuzione in favore del danneggiato di un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore che non trae origine dal contratto di assicurazione, ma dalla legge. L’art. 141, in particolare, attribuisce al danneggiato un’azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege, non già solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il danneggiato che non sussiste (come negli altri casi di azione diretta), ma anche dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel senso che l’assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo però il limite del caso fortuito.
In particolare, l’art. 141 prevede quanto segue: “1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’art. 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148. 3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’art. 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. 4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 150”.
Come affermato da Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 440 (sul punto richiamata da Cass. 5 luglio 2017, n. 16477), dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, quest’ultima norma costituisce una tutela rafforzata del trasportato danneggiato. Ha in particolare affermato il giudice delle leggi che “i giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso” (ad analoghe conclusioni, con riferimento all’art. 149, perviene Corte Cost. 19 giugno 2009, n. 180).
Si intende da tale passaggio dell’ordinanza n. 440 del 2008 che il rimedio previsto dall’art. 141 non esclude la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all’art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l’azione di cui all’art. 141 e quella di cui all’art. 144 (di “strumento aggiuntivo di tutela” parla anche Cass. 30 luglio 2015, n. 16181). Il fondamento normativo di tale diritto di agire risiede nell’art. 122, comma 2, dove si prevede che l’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti “comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”. Il Codice delle assicurazioni private ha mantenuto senza modifiche l’azione esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ma ha allo stesso tempo inteso rafforzare la tutela dei danneggiati, aggiungendo al rimedio generale altre azioni, che ha attribuito a specifiche categorie di danneggiati. È il caso dei proprietari dei veicoli danneggiati (o delle cose in essi trasportate) ovvero i loro conducenti “non responsabili” che abbiano riportato un “danno non patrimoniale di lieve entità”, i quali possono domandare di essere risarciti anche all’”impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”, alla stregua della procedura di “indennizzo diretto” prevista dall’art. 149, salva la rivalsa della detta impresa nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno. Ed è il caso anche del trasportato che può agire nei riguardi dell’”impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro”, salva, anche in tal caso, la rivalsa di quest’ultima verso l’assicuratore del responsabile del danno, alla stregua dell’art. 141.
La disciplina dell’art. 141 concerne, come enuncia la rubrica della disposizione, il risarcimento del “terzo trasportato”, cioè di colui che non è solo trasportato, ma anche terzo rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti (profilo letterale già segnalato da Cass. n. 25033 del 2019). L’esigenza di tutela rafforzata emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione del vettore “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro”, salvo il limite del “sinistro cagionato da caso fortuito”. Se il trasportato agisse nei confronti del proprio vettore e dell’altro conducente in base al combinato disposto dell’art. 2054 c.c., comma 2, art. 2055 c.c. e art. 144 cod. assicurazioni, il giudizio avrebbe ad oggetto la responsabilità dei conducenti ed il trasportato potrebbe ottenere il risarcimento nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore entro i limiti del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore. Nel caso dell’art. 141, con la contropartita come si vedrà più avanti del limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità (Cass. 13 ottobre 2016, n. 20654), “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito, che, in un giudizio in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo (diversamente Cass. 13 febbraio 2019, n. 4147 include nel caso fortuito di cui all’art. 141 anche la condotta umana del conducente dell’altro veicolo coinvolto conforme a tale pronuncia è Cass. 27 maggio 2019, n. 14388).
Il riconoscimento del risarcimento senza “accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” spiega perché, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 141, l’impresa di assicurazioni che ha effettuato il pagamento abbia diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile: ove nel caso fortuito si includa la condotta colposa dell’altro conducente, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione (ma è lo stesso art. 141, in realtà, a non trovare applicazione, perché nel giudizio non si prescinderebbe dall’accertamento della responsabilità dei conducenti). L’azione prevista dall’art. 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: tale esito è configurabile solo nel caso in cui l’impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio, estrometta l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, come prevede l’art. 141, comma 3, seconda parte. L’art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di caso fortuito. Estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l’azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l’art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, art. 2055 c.c. e art. 144 cod. assicurazioni.
Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l’esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall’art. 141. Ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1 il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall’art. 141, mentre spetta al vettore provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione equivalente all’esimente del caso fortuito previsto dall’art. 141. Sia nel caso dell’art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell’art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L’azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall’art. 144 nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., comma 1.
Tale conclusione non risponde ad una esigenza meramente classificatoria: lo si comprende non appena si presti attenzione al profilo delle conseguenze risarcitorie, che è, in realtà, la chiave della norma dal punto di vista ermeneutico. Nella fattispecie di cui all’art. 141 il terzo trasportato, proprio alla luce della peculiarità dell’azione che è promossa nei confronti del proprio vettore, il quale potrebbe non essere il responsabile del sinistro, è risarcito dall’impresa di assicurazione (del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), non nei limiti del massimale contrattuale, ma di quello minimo di legge, che per ipotesi potrebbe essere inferiore a quello contrattuale. Resta “fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”. Il risarcimento del massimale contrattuale interviene quindi solo in sede di responsabilità sussidiaria dell’assicuratore del responsabile, ed a condizione che sia stato pattuito in polizza un massimale superiore a quello minimo di legge. Il doppio passaggio, prima attraverso l’un massimale e poi attraverso l’altro, rispecchia la pluralità dei veicoli coinvolti.
Si comprende così peraltro perché la norma sottragga all’ambito del caso fortuito la responsabilità dell’altro conducente. Il costo sopportato dal trasportato, per il beneficio dell’esclusione dal campo del caso fortuito della responsabilità dell’altro conducente, è la possibilità di conseguire il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge e non nei limiti del massimale contrattuale. Tale costo non c’è nell’azione generale ai sensi dell’art. 144 dove però può essere opposta e provata la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell’esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, con la perdita del vantaggio per il danneggiato di un coobbligato solidale. Per converso, il beneficio per l’assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell’art. 141, nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo della possibilità di opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista. Dal punto di vista del giudizio di responsabilità il cerchio si chiude, nel caso della previsione di cui all’art. 141, con la responsabilità sussidiaria dell’assicuratore del responsabile e la rivalsa nei confronti di quest’ultimo prevista dal comma 4 (a parte il passaggio al giudizio sulla responsabilità che può aversi nel processo promosso ai sensi dell’art. 141 con l’intervento dell’assicuratore del responsabile civile e l’estromissione dell’assicuratore convenuto).
Ascrivendo l’ipotesi del sinistro in presenza di un solo veicolo all’art. 144 si consente al danneggiato di agire per il danno “entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”. Diversamente, collocando l’azione nell’alveo dell’art. 141, per un verso, pur in presenza di massimale contrattuale più elevato, apparentemente il risarcimento dovrebbe arrestarsi a quello minimo di legge, per l’altro al massimale contrattuale potrebbe accedersi solo in presenza di un giudizio di responsabilità civile, ma in tal caso l’azione non sarebbe diversa dal combinato disposto dell’art. 2054 c.c., comma 1, e art. 144 cod. assicurazioni. Il massimale convenzionale più elevato sarebbe applicabile previa identificazione del responsabile civile, il che non è altro che la fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1. Il trasportato in sinistro con più veicoli coinvolti e quello in sinistro con un solo veicolo allegano la medesima causa petendi, e cioè il danno ed il nesso di causalità, ma, mentre il primo, ove agisca ai sensi dell’art. 141 senza dedurre la responsabilità civile del proprio vettore, può conseguire dal relativo assicuratore il risarcimento entro il massimale minimo di legge, con la possibilità che gli venga opposto il caso fortuito (nei termini in cui la norma lo delimita e che sono stati precisati sopra), il secondo agisce deducendo la responsabilità civile del proprio vettore ai sensi dell’art. 2054, comma 1, con la possibilità sempre che gli venga opposto il caso fortuito (il conducente ha “fatto tutto il possibile per evitare il danno”), al fine di conseguire però il risarcimento entro i limiti della somma per la quale è stata stipulata l’assicurazione. Non si vede in definitiva la ragione per la quale il secondo, qualificando l’azione da lui proposta nei termini di cui all’art. 141, debba vedere il proprio risarcimento arrestarsi al massimale minimo di legge.
Il vero è che la norma di cui all’art. 141 è concepita per l’ipotesi del sinistro con più veicoli coinvolti. Lo si evince anche dal comma 3, che prevede l’estromissione dell’assicurazione del vettore da parte di quella del responsabile, e dal comma 4, che prevede il rapporto di rivalsa fra imprese assicurative. Si tratta di una norma che risolve, in funzione di tutela del trasportato, il problema pratico derivante dall’accertamento della/e responsabilità in un sinistro con una pluralità di veicoli coinvolti, problema che non emerge quando ciò che può essere opposto al danneggiato è, in assenza di altri veicoli nel sinistro, il solo fortuito, naturale o umano. La norma crea pertanto un’agevolazione per il danneggiato, con la contropartita del costo di cui si è detto.
Incoerente rispetto all’articolato normativo in discorso, dal punto di vista sia della ratio che della struttura della norma, risulterebbe l’ascrizione a quest’ultima anche dell’ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato. Se si accedesse ad una simile ipotesi qualificatoria, la distinzione che la norma stabilisce al livello del massimale diventerebbe normativamente irrilevante, dovendosi ad un certo punto optare per l’una o l’altra identificazione di massimale, il che è inammissibile per una fattispecie legale, nella quale ogni elemento ha (deve avere) significato normativo. La questione, in definitiva, è di qualificazione dell’azione e di applicazione corretta della norma di diritto.
In conclusione, allegato da parte del danneggiato, trasportato nell’unico veicolo coinvolto nel sinistro, il danno ed il nesso di causalità con il sinistro, l’azione deve essere qualificata ai sensi dell’art. 144 e non dell’art. 141 cod. assicurazioni. Sul piano probatorio non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo sul punto l’area dell’art. 2054, comma 1, omogenea al caso fortuito di cui all’art. 141, mentre sul piano risarcitorio con chiarezza il trasportato potrebbe agire per il danno “entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”.
3.2. L’ascrizione dell’ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all’art. 144 comporta, come è evidente, che “nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”, da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell’azione promossa ai sensi dell’art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche.
Dal punto di vista letterale, prevede l’art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l’art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all’art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall’art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell’art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell’accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l’altra essendo quella dell’accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell’art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l’assicuratore) ed un terzo soggetto. L’estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall’accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo.
Coerente a tale conclusione è l’indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’amministratore. L’indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020, n. 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all’art. 141.
3.3. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209”.
- L’assenza al momento di proposizione del ricorso di un chiaro indirizzo di questa Corte sulla questione posta dai motivi di ricorso costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Corte di Cassazione, III, sentenza del 23.06.2021, n. 17963