Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7 novembre 2024, n. 28722
PRINCIPIO DI DIRITTO
In materia di responsabilità civile inerente il nesso causale derivante dalla mancata apertura degli airbags ed il danno causato, la Suprema Corte ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Venezia in quanto in sede di merito non ha tenuto conto del principio del “più probabile che non”.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc. Si duole che la Corte d’Appello abbia erroneamente escluso la sussistenza del nesso causale materiale tra il malfunzionamento degli airbags laterali e i danni causati dal ricorrente, laddove trattandosi di fattispecie a eziologia multifattoriale, avrebbe dovuto in concreto accertare l’efficienza causale di tale difetto nel verificarsi dell’evento dannoso, applicando la regola del “più probabile che non”, e non già escludere il rapporto di causalità per la presenza di concause.
Con il secondo motivo denunzia il travisamento della prova in relazione ad un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cpc). Si duole che, in ordine al nesso di causalità, la corte di merito abbia completamente travisato le risultanze della CTU, “ritenendo che gli apprezzamenti peritali fossero rimasti nel campo delle mere possibilità quanto all’apprezzamento del nesso di causa, quando invece: (a) per i consulenti, in particolare per il medico legale, la mancata apertura degli airbags laterali “ha certamente causato ulteriori violenti spostamenti di massa cerebrale all’interno della teca cranica completando il danno lesivo finale”, anche se v’è difficoltà di stabilire con una ragionevole e scientifica “certezza” quali delle molteplici lesioni del ricorrente fossero riconducibili al difetto di tali airbags;(b) la relazione peritale “non ha mai escluso l’efficienza eziologica della mancata apertura degli airbags laterali rispetto ai danni da costui lamentati”
Con il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 .c., con riferimento all’art. 360, 1 comma n. 3, cpc, “per aver il collegio lagunare opinato nel senso che, in assenza della prova certa di quante e quali sarebbero state le lesioni evitabili in caso di funzionamento del sistema di sicurezza degli airbag laterali, non vi sarebbe alcun danno differenziale risarcibili”.
Alla luce di quanto su descritto, avendo la Suprema Corte constatato che, la Corte di Appello di Venezia, ha escluso l’esistenza del nesso di causalità materiale tra il malfunzionamento degli airbags laterali e i danni subiti dal ricorrente in quanto non si è accertati l’efficienza causale di tale difetto nel verificarsi l’evento dannoso applicando la regola del “più probabile che non” e non già escludere il rapporto di causalità per la presenza di concause.
Sostiene la Corte di Cassazione che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” o del “più probabile che non”, il nesso causale è più provato quando la tesi a favore è più probabile di quella contraria. A tal proposito il giudice di merito avrebbe dovuto eliminare le ipotesi meno probabili per poi valutare quelle più probabili, dovendo scegliere quelle ipotesi con un grado più elevato di elementi di fatto avente natura di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. Il giudice di merito deve scegliere, tra i fatti rappresentati, quelle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile che non debba porsi come quella ipotesi di più alta probabilità.. Quindi, nella relativa valutazione il giudice del merito deve compiere una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell’indagine probatoria, e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori giuridici, quale appunto è l’esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale.
Pertanto, in tema di responsabilità civile non può al contrario negarsi il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia “più probabile che non”, in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Laddove tale accertamento non sia possibile, soccorre l’art. 41 c.p.in base al quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto tra le cause e l’evento non essendo riconducibile esclusivamente ad una di esse.
Non solo, la Corte di Cassazione afferma, sulla base di precedenti sentenze, che il danneggiato deba essere risarcito di tutte le conseguenze dannose cui rimane esposto in conseguenza di uno specifico antecedente causale (sono conseguenze dannose non solo quelle legate all’evento dannoso da un rapporto giuridico ma anche quelle legate da un rapporto di causalità specifica; pertanto il danneggiato dovrà essere risarcito, in virtù dell’esposizione dello specifico antecedente causale avuto dal danneggiante la cui condotta qualifica “un danno diretto” I giudici di merito si sono soffermati solo sul stabilire se ci fosse stato un nesso causale tra la mancata apertura degli airbag e i danni lamentati perchè impossibilitati ad affermare che l’attivazione degli airbag laterali avrebbe impedito l’evento lesivo al capo o avrebbe comportato delle conseguenze lesive apprezzabilmente minori senza aver approfondito se il conducente fosse privo di coscienza fin dal principio del sinistro e pertanto se il suo corpo invece di essere proteso e tonico nel tentativo di limitare gli effetti delle sollecitazioni ricevute dalla carambola, si fosse comportato come un peso morto. Là dove ha affermato che “l’apertura degli airbag laterali non era avvenuta perché l’urto era stato lieve. Non vi è stato un unico impatto frontale contemporaneo a quello laterale ma due urti distinti rilevati dalla centralina: il primo frontale e il secondo, laterale, talmente contenuto da non giustificare l’apertura degli airbag laterali”.
Alla luce di quanto su esposto la Corte di Cassazione rinvia alla Corte di Appello di Venezia il caso che, in diversa composizione procederà al nuovo esame tenendo conto dei principi che, nella sentenza precedente sono stati disattesi.