MASSIMA
La L. 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto nell’ordinamento il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, procedibile d’ufficio, la cui disciplina trova spazio nel nuovo art. 590-bis c.p., in cui è previsto, al comma 1, che “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”. La fattispecie è stata introdotta come reato procedibile d’ufficio e solo con l’entrata in vigore del D.Lgs. 150 del 2022 è stata disposta la procedibilità a querela di parte.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in caso di abbagliamento, il conducente del veicolo deve moderare la velocità ed anche arrestare la marcia fino a quando la condizione impeditiva sussista. La Corte ha precisato come il fenomeno dell’abbagliamento dai raggi solari non rientri nelle ipotesi di caso fortuito per le quali è ipotizzabile un esonero di responsabilità del soggetto agente, trattandosi di un fenomeno naturale, la cui insorgenza è del tutto prevedibile in determinate circostanze. In particolare proprio in base all’art. 141 CDS, norma di carattere generale contenente precise indicazioni sui comportamenti da adottarsi nella circolazione stradale, in ragione della presenza di luce abbagliante, le stesse Corti minori hanno dedotto che occorre procedere a passo d’uomo per essere in grado di arrestare tempestivamente la marcia in presenza di prevedibili ostacoli.
L’art. 2, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 150 ha previsto la punibilità a querela della persona offesa della fattispecie di cui all’art. 590-bis c.p. ove non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dal medesimo articolo. In virtù del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 che ha fissato la data di efficacia del D.Lgs. 150 del 2022 al 30 dicembre 2022, alla data di deliberazione e pubblicazione della sentenza in analisi, il nuovo dispositivo non essendo ancora efficace, é esclusa la possibilità di applicazione retroattiva della legge favorevole all’imputato.
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- Con sentenza resa in data 11/11/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Sondrio a carico di S.I. per il reato di lesioni stradali in danno di B.N.
Si contestava all’imputato di avere, alla guida di un autocarro, in violazione dell’art. 141, comma 3, C.d.S., omettendo di prestare la dovuta attenzione e di regolare adeguatamente la velocità del veicolo in relazione alle circostanze di luogo (centro urbano fiancheggiato da edifici, presenza di attraversamento pedonale) e di tempo (visibilità ridotta per l’abbagliamento del sole), tamponato un autobus che si trovava parcheggiato sul lato destro della carreggiata, cagionando lesioni personali a B.N. , passeggera dell’autocarro, e P.P. , conducente dell’autobus tamponato.
Il Tribunale di Sondrio, accertata la ricorrenza di lesioni gravi cagionate alla passeggera trasportata, condannava il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 590-bis c.p. in danno di B.N.
Dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.I. per il reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. in danno di P.P. per mancanza della condizione di procedibilità della querela.
La difesa articola due motivi di ricorso, lamentando quanto segue.
- I) Violazione dell’art. 590 c.p.; illogicità e carenza di motivazione.
Il ragionamento espresso dalla Corte di merito in ordine alla responsabilità dell’imputato sarebbe censurabile sotto molteplici profili.
È risultato pacificamente che il sinistro si è verificato, oltre che per la condotta imprudente del conducente del veicolo tamponato, per l’improvviso accecamento subito dal ricorrente alla guida del veicolo.
I giudici di merito hanno ritenuto che l’imputato non avesse adeguato la velocità allo stato dei luoghi e alle condizioni atmosferiche e non si fosse accorto dell’ostacolo sulla sua traiettoria, essendo stato abbagliato dal sole.
In tal modo è stata ravvisata nei fatti la violazione dell’art. 590-bis c.p. I giudici avrebbero dovuto, invece, riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 590 c.p. individuandosi nella condotta serbata dal ricorrente una colpa generica e non specifica, essendosi il sinistro verificato per un’errata percezione di ciò che rientrava nel campo visivo del conducente a causa del sole abbagliante, in assenza di violazioni riguardanti il limite di velocità.
L’art. 140 C.d.S. si limita a prescrivere un generale dovere di diligenza e prudenza. La sua formulazione induce a ritenere che il comando ivi descritto non possa ritenersi specifico.
Le successive norme del codice della strada, artt. 141 e seguenti, contengono ben determinate direttive in ordine alla condotta di guida.
Il comma 2 dell’art. 141 C.d.S. impone al conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. La norma tiene conto degli umani tempi di reazione. La Biomeccanica forense ha individuato un tempo medio di reazione di un secondo tra la percezione dell’evento e l’attuazione da parte del conducente delle manovre necessarie ad arrestare il veicolo.
Per l’addebito di colpa i giudici avrebbero dovuto considerare la velocità a cui viaggiava l’imputato ed il tempo di reazione. Se un conducente viaggia ad una velocità inferiore al limite stabilito, in condizioni ottimali, gli può essere addebitata solo una colpa generica e non specifica.
Il fatto ascritto all’imputato, pertanto, avrebbe dovuto essere sussunto sotto la fattispecie di cui all’art. 590 c.p.; di conseguenza i giudici di merito avrebbero dovuto emettere pronuncia di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità della querela.
- II) Violazione dell’art. 590-bis c.p.; carenza di motivazione.
L’art. 590-bis c.p. è una norma che si innesta sulla più generale previsione di cui all’art. 590 c.p., rispetto alla quale si specificano la gravità delle lesioni e la natura della colpa dell’autore del reato, costituita dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. Tali aspetti depongono per una qualificazione non autonoma della fattispecie in esame, per la quale dovrebbe ammettersi la procedibilità a querela, trovando applicazione la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 590 c.p., in base alla quale la procedibilità d’ufficio è riservata ai fatti commessi con violazione di norme in materia di lavoro.
- Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria difensiva nella quale chiede il rinvio della trattazione del ricorso ad una udienza successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, che ha previsto la procedibilità a querela del reato di lesioni stradali. All’uopo rappresenta che la persona offesa B.N. , moglie di S.I. , come da dichiarazione allegata alla memoria, ha manifestato la volontà di non sporgere querela nei confronti del marito per i fatti relativi al sinistro per cui è processo. Il rinvio consentirebbe di dichiarare l’estinzione del reato per difetto di querela.
- I motivi di doglianza sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con argomentare confuso la difesa sovrappone la fattispecie contestata di cui all’art. 590-bis c.p., alla fattispecie di cui all’art. 590 c.p..
La L. 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto nell’ordinamento il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, la cui disciplina trova spazio nel nuovo art. 590-bis c.p., in cui è previsto, al comma 1, che “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.
Da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha affermato la natura autonoma della fattispecie in questione rispetto alla previsione di cui all’art. 590 c.p. (cfr. Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Venni, Rv. 270918 – 01:”Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotti dall’art. 1 della L. 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose”; Sez. 4, Sentenza n. 27425 del 24/05/2018, P.M. in proc. Bertani, Rv. 273409 – 01).
La fattispecie introdotta dalla L. 41/2016 è procedibile d’ufficio (solo con l’entrata in vigore della riforma prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2022, di cui infra, il reato di cui si discute sarà procedibile a querela).
Non trova applicazione, proprio in base all’autonomia della norma in questione, la previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 590 c.p., in base alla quale il reato di lesioni colpose è procedibile a querela dell’offeso ad eccezione di quello commesso con violazione delle norme antinfortunistiche.
È il caso di aggiungere, per completezza argomentativa, come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 248/2020, abbia dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 590-bis c.p. in relazione all’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela di parte delle lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- Il fatto, come risulta ricostruito nelle due sentenze di merito conformi, è stato correttamente sussunto sotto la fattispecie di cui al’art. 590-bis c.p.
L’imputato ricorrente, nel condurre l’autocarro, rimasto abbagliato dal sole, andò a collidere contro un autobus parcheggiato sul lato destro della carreggiata.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, in caso di abbagliamento, il conducente del veicolo deve moderare la velocità ed anche arrestare la marcia fino a quando la condizione impeditiva sussista (cfr. Sez. 4, n. 17390 del 21/02/2018, Rv. 272647 – 01).
Si è precisato come il fenomeno dell’abbagliamento dai raggi solari non rientri nelle ipotesi di caso fortuito per le quali è ipotizzabile un esonero di responsabilità del soggetto agente, trattandosi di un fenomeno naturale, la cui insorgenza è del tutto prevedibile in determinate circostanze (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 8928 del 16/06/1992, Barlati, Rv. 191826 – 01).
Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente avesse violato il disposto di cui all’art. 141 C.d.S.: l’imputato, proprio in ragione della presenza di luce abbagliante, si legge in motivazione, avrebbe dovuto procedere a passo d’uomo per essere in grado di arrestare tempestivamente la marcia in presenza di prevedibili ostacoli.
Non è sostenibile la prospettata assenza della violazione di norme specifiche in relazione alla condotta di guida del ricorrente. L’art. 141 C.d.S., sebbene definita quale norma “elastica”, contiene precise indicazioni sui comportamenti da adottarsi nella circolazione stradale; la sua violazione, pertanto, integra una ipotesi di colpa specifica.
- L’art. 2, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 150 ha previsto la punibilità a querela della persona offesa della fattispecie di cui all’art. 590-bis c.p. ove non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dal medesimo articolo.
Il citato decreto legislativo ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 01/11/2022, tuttavia, prima della scadenza di tale termine, è stato emanato il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che, all’art. 6, ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. n. 150 del 2022, l’art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo entrerà in vigore il 30 dicembre 2022. Pertanto, alla data della deliberazione della presente sentenza le disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2022 non sono entrate in vigore. Ne deriva la non applicabilità al caso in esame della previsione della procedibilità a querela del reato. L’istanza di rinvio formulata dalla difesa nella memoria difensiva non può essere accolta, traducendosi, in sostanza, nella richiesta di disapplicazione della normativa vigente.
- Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
Cass. pen., IV, ud. dep. 01.02.2023, n. 4155