MASSIMA
Il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi commessi a seguito della violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari.
Precisamente, il criterio della prevedibilità in concreto presuppone di ragguagliare la prevedibilità alle diverse classi di agenti modello nonché a tutte le specifiche contingenze del caso concreto, essendo incompleta un’analisi del caso che rapporti la prevedibilità ad un rischio siccome cautelato astrattamente da una norma. In tema di circolazione stradale, il criterio della prevedibilità in concreto si applica, pertanto, anche nel caso della violazione di una regola cautelare elastica, che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, investendo entrambi la questione dell’evitabilità dell’evento e della prevedibilità della condotta della persona offesa.
Si tratta di motivi fondati, nei sensi di cui appresso.
Occorre sgombrare il campo dalle questioni, pure proposte dal ricorrente, riguardanti la ricostruzione della dinamica del sinistro: dinamica che, invero, risulta pacifica. È incontestato fatto che, giunto al semaforo, il P. aveva svoltato a sinistra a velocità moderata; è altrettanto pacifico che, nell’opposto senso di marcia, fosse fermo al semaforo un autotreno di grosse dimensioni, che impediva al P. la visuale dello spazio lasciato dallo stesso autotreno sulla sua destra, spazio nel quale si era però inserito lo S. che, conducendo il proprio velocipede a velocità sostenuta, superava l’autotreno e raggiungeva il centro dell’incrocio, ove però urtava la parte antero-laterale destra dell’auto del P. .
Il giudizio della Corte di merito con il quale è stata ritenuta insufficiente la cautela del P. nell’affrontare a bassa velocità la manovra di svolta a sinistra, in relazione all’incertezza circa possibili veicoli che sopraggiungessero dalla destra della corsia di marcia ove si trovava l’autotreno, non sembra tenere conto della peculiarità del caso: anche a prescindere dal fatto che per il ciclista il semaforo segnasse luce verde o rossa, l’elevata velocità con la quale egli affrontava un incrocio – con l’evidente possibilità che altri veicoli transitassero dallo stesso impegnando la corsia di transito del velocipede – pone il problema di accertare se, nelle circostanze date, il P. avesse in concreto la possibilità e il tempo di rendersi conto del sopraggiungere della bicicletta dello Starai, che procedeva a velocità elevata e che, nel superare a destra l’autotreno (sia pure in corrispondenza di un incrocio semaforico) ebbe certamente a violare le disposizioni e le regole di prudenza di cui all’art. 148 C.d.S., comma 2.
È al riguardo pertinente il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza in tema di principio di affidamento, in base alla quale detto principio trova applicazione anche in relazione ai reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari (Sez. 4, Sentenza n. 46741 del 08/10/2009, Minunno, Rv. 245663: nella fattispecie era stata ritenuta in concreto imprevedibile per l’imputato – che, a bordo di una autovettura, percorreva una strada statale, e stava avviando manovra di svolta a sinistra per accedere ad un’area di servizio che si trovava sul lato opposto della carreggiata, profittando del fatto che alcuni veicoli, tra cui in particolare un autoarticolato, che procedevano nell’opposto senso di marcia, si erano fermati per favorire la manovra – la condotta della parte lesa, una ciclomotorista che aveva sorpassato scorrettamente sulla destra la colonna ferma di autoveicoli, omettendo inoltre di fermarsi o rallentare in prossimità dell’ingresso all’impianto di distribuzione di carburanti).
Il criterio della prevedibilità in concreto si sostanzia nell’assunto che la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, non massimata sul punto). Inoltre, considerato che le regole di cautela che nel caso di specie si assumono violate si presentano come regole “elastiche”, che indicano, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello (Sez. 4, n. 37606 del 06/07/2007, Rinaldi, Rv. 237050).
Tali richiami giurisprudenziali, riportati al caso che ne occupa, pongono il problema della concreta prevedibilità ed evitabilità nelle condizioni date, da parte del ricorrente, dello sviluppo antigiuridico della condotta dello S. , anche in considerazione del fatto che la valutazione in concreto della prevedibilità non può, nella specie, prescindere dal fatto, pacificamente acclarato, che la vittima non era visibile mentre, affrontando un incrocio, effettuava la ridetta manovra di sorpasso a velocità sostenuta e sicuramente tale da rendere meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l’avvicinamento al crocevia; ciò, com’è agevole comprendere, rendeva vieppiù necessaria una completa caratterizzazione e ricostruzione del fatto.
Vi è poi da osservare che, in tale contesto, non pare neppure esaustiva l’analisi del comportamento alternativo lecito del P.: ossia di quale condotta, diversa da quella di procedere a lenta velocità nella manovra di svolta a sinistra, egli avrebbe dovuto tenere per evitare, nelle circostanze date, l’impatto tra la sua autovettura e la bicicletta della persona offesa.
Si manifesta perciò l’esigenza che, nella ricostruzione dell’accaduto, sia compiutamente chiarito l’aspetto della concreta possibilità, per il P., di avvistare il sopraggiungere del velocipede condotto dallo S. e di arrestare in tempo la marcia, alla luce delle circostanze predette, in ordine alle quali la motivazione resa dalla Corte gigliata si appalesa carente. La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio ad altra Sezione della predetta Corte, per nuovo giudizio.
Cass. pen., IV, ud. dep. 19.10.2021, n. 37717