<p style="text-align: justify;"><em>La sentenza in esame delinea i criteri di distinzione tra la contravvenzione ex art. 660 c.p. e il più grave reato di atti persecutori, ribadendo il principio di diritto per il quale la prima viene assorbita dal secondo in presenza di condotte unitarie</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, V, sentenza dell'11.06.2020, n. 17935</strong></p> <p style="text-align: justify;">Testo rilevante della decisione</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>I ricorsi sono inammissibili.</li> <li>La sentenza impugnata ha ampiamente argomentato in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori, ricostruendo una sistematica ed ininterrotta serie di condotte moleste in correlazione alla conseguenze prodotte sulle abitudini di vita delle persone offese, costrette ad una forzosa comunione condominiale tale da indurre uno stato d’ansia e di fondato timore di irriducibile e continua esposizione non solo ad immissioni sonore intollerabili, ma anche all’esternazione di atti minatori e violenti, tali da indurre un significativo mutamento delle abitudini di vita, del tutto ascrivibili alla fattispecie contestata.Risulta, pertanto, ampiamente giustificata la qualificazione giuridica dei fatti in esame nell’alveo previsto dell’art. 612-bis c.p., che ha natura di reato abituale e di danno, ed è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva è la identificabilità dei singoli atti quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento (ex multis Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, P., Rv. 275381). <ul> <li>1. In riferimento al rapporto strutturale tra le fattispecie in comparazione va, peraltro, solo ribadito come la ricostruzione unitaria della complessiva condotta degli agenti e la necessaria puntualizzazione del medesimo coefficiente di previsione e volontà che ha caratterizzato, nel caso in disamina, le plurime condotte, impone di ricondurre ad unità, in termini di progressione criminosa, i diversi fatti molesti. In ogni caso, il delitto di atti persecutori assorbe il reato di molestie quando le medesime costituiscano segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno almeno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p., e siano avvinte dal medesimo elemento soggettivo, integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (V. Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A., Rv. 265230); elementi evidenziati nella sentenza impugnata, che ha dato atto della incessante prosecuzione delle condotte moleste pur a seguito delle reiterate diffide delle persone offese. Deve essere, pertanto, affermato il principio per cui il reato di atti persecutori assorbe la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., sempre che i singoli comportamenti molesti costituiscano segmenti di un’unitaria condotta, sorretta dal medesimo coefficiente psichico, consistente nella volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire.</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Lorenzo Quadrini</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>