Corte di Cassazione, ordinanza 27 giugno 2024, n. 17813
PRINCIPIO DI DIRITTO
La Suprema Corte in tema di vaglio in ordine alla titolarità del diritto di proprietà in
capo a soggetto terzo, estraneo al procedimento penale che ha condotto alla confisca del bene, ha ripetutamente statuito la competenza a decidere del giudice civile e, nel merito, la prevalenza dei diritti acquistati in data anteriore alla misura di prevenzione.
Si è detto che la speciale disciplina dettata dall’art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l’art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell’istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale;
viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie
di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell’art. 2915 c.c., l’opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art.104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all’acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo pleno iure.
Il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non
può adire direttamente il giudice civile, perché l’art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell’esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all’avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale e prevede l’intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell’esecuzione penale, solo ove quest’ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà del bene.
In tema di confisca di prevenzione, il terzo che non abbia partecipato al relativo
procedimento ed accampi l’avvenuta usucapione del bene, non ancora accertata in sede civile, ha l’onere di chiedere ed ottenere in sede di incidente di esecuzione la revoca della confisca sul presupposto del proprio possesso ultraventennale, prima di adire il giudice civile, competente in via esclusiva a pronunciarsi sulla fattispecie acquisitiva del diritto reale.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 9
c.p.c. e dell’art. 25 Cost in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. La statuizione – si sostiene – è errata perché resa in violazione del disposto di cui all’art. 9 c.p.c., in tema di competenza del Tribunale civile e dell’art. 25 Cost. a mente del quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Difatti, la Suprema Corte in tema di vaglio in ordine alla titolarità del diritto di
proprietà in capo a soggetto terzo, estraneo al procedimento penale che ha condotto alla confisca del bene, ha ripetutamente statuito la competenza a decidere del giudice civile e, nel merito, la prevalenza dei diritti acquistati in data anteriore alla misura di prevenzione.
In relazione all’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, la ricorrente afferma
la prevalenza dei diritti dei terzi maturati in data precedente alla confisca (sul punto la Cass Civ., sent. n. 845/2007).
1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata è conforme
all’orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità tanto in sede civile che in quella penale.
Il tema in esame, infatti, è stato affrontato sia dalle Sezioni Unite civili che da quelle penali.
Quelle civili hanno esaminato l’eventuale conflitto che può sorgere tra il creditore
ipotecario che abbia iscritto ipoteca sul bene sottoposto a confisca, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, anteriormente alla trascrizione del sequestro ed a maggiore ragione del provvedimento di confisca, evidenziando come dal punto di vista Corte di Cassazione – copia non ufficiale Ric. 2020 n. 6650 sez. S2 – ad. 23/05/2024 8 sostanziale il suddetto conflitto non può risolversi solo sulla base della priorità della iscrizione dovendosi accertare, invece, l’inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.
Solo in questo caso, infatti, può trovare una base giustificativa la tutela del terzo di
fronte al provvedimento autoritativo di confisca, adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia(Cass. civ. Sez. Unite, 07/05/2013, n. 10534).
Peraltro si è precisato che l’acquisto da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla
misura di prevenzione della confisca ex lege n. 575 del 1965 ha, dopo l’entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa, ed essendo tale nuova disciplina applicabile a tutte le misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, ex art. 1, comma 194, della cit. l. n. 228, la stessa, in base al principio tempus regit actum, trova immediata utilizzazione, quale ius superveniens, anche nei giudizi in corso (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12586 del 18/05/2017, Rv. 644278 – 01).
La citata norma di diritto transitorio prevista dall’art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come interpretata e applicata dalle sezioni unite civili, non regola il caso del terzo che rivendichi la proprietà del bene confiscato, ma solo quello dell’inizio o della prosecuzione di azioni esecutive sui beni confiscati, nonché il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta su questi beni anteriormente alla trascrizione della confisca, oltre che dei creditori pignoranti ed intervenuti nelle procedure esecutive iniziate prima della trascrizione del sequestro.
- L’appello è fondato.
Infatti la motivazione del diniego fa correttamente riferimento alla seguente circostanza: “ il documento richiesto è riconducibile agli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Università nella fase precontenziosa e contenziosa […] che a norma dell’art. 27, comma 1, lett.c) del vigente regolamento, emanato con D.R.1804 del 28.03.2019 è escluso dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza”.
Il sopra citato art. 27 del regolamento dell’Ateneo sottrae infatti all’accesso gli atti
e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Università nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale.
Il diniego si fonda sul rilievo che il documento richiesto costituisce un atto
riservato non ostensibile, venendo poi trasmesso alla sola Avvocatura interna che infatti l’ha richiesta all’indomani della impugnativa del prof. -OMISSIS- e, pertanto, esclusivamente per contraddire in giudizio alle censure sollevate.
Il collegio richiama l’orientamento di questo Giudice, secondo cui l’accesso non
può essere accordato nel caso in cui il documento sia stato espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (così Cons. St., III n° 2890 15 maggio 2018).
La relazione richiesta si colloca al di fuori del procedimento amministrativo di
valutazione dei candidati (concorso), conclusosi infatti con il decreto di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice (D.R. 2280/2021).
1.2 Con successiva pronuncia, si è ritenuto che spetti al giudice penale in sede di
procedimento di prevenzione anche la tutela di Corte di Cassazione – copia non ufficiale Ric. 2020 n. 6650 sez. S2 – ad. 23/05/2024 9 diritti reali.
In proposito si è detto che la speciale disciplina dettata dall’art. 55 del d.lgs. n. 159 del
2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l’art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell’istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale;
viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie
di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell’art. 2915 c.c., l’opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art.104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all’acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo iure(Sez. 3, Sentenza n. 28242 del 10/12/2020, Rv. 659887 – 01).
1.3 Anche in relazione alla confisca di cui all’art. 240 c.p. si è affermato un principio
analogo secondo cui: Il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non può adire direttamente il giudice civile, perché l’art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell’esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all’avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale e prevede l’intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell’esecuzione penale, solo ove quest’ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà del bene (Sez. Corte di Cassazione – copia non ufficiale Ric. 2020 n. 6650 sez. S2 – ad. 23/05/2024 10 2, Sentenza n. 24061 del 03/08/2022, conf. Sez. 2, Ordinanza n. 29596 del 2023).
Si è, infatti, evidenziato che nel caso in cui sorga un conflitto fra Stato e privato sulla
proprietà delle cose definitivamente confiscate nell’ambito di un procedimento penale, non è previsto dal sistema processuale il ricorso immediato al giudice civile, come nei conflitti analoghi di natura squisitamente civilistica.
La legge processuale, infatti, attribuisce al giudice dell’esecuzione penale la
competenza a disporre la restituzione all’avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale, e prevede l’intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell’esecuzione penale, solo nell’eventualità in cui quest’ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà della res.
Di conseguenza, va esclusa la possibilità di adire direttamente il giudice civile
per far valere un diritto sulla cosa sequestrata o confiscata che avrebbe dovuto essere rivendicato in sede penale, nelle forme di cui all’art. 676 c.p.p.
1.4 Le Sezioni Unite penali, invece, hanno affrontato il problema del terzo rimasto
estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, e hanno stabilito che egli può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame) (Cass. Pen. Sez. U, Sentenza n. 48126 del 20/07/2017 – Rv. 270938 – 01).
1.5 Con altra pronuncia successiva la sesta sezione penale ha ulteriormente precisato
che: in tema di confisca di prevenzione, il terzo che non abbia partecipato al relativo procedimento ed accampi l’avvenuta usucapione del bene, non ancora accertata in sede civile, ha l’onere di chiedere ed ottenere in sede di incidente di esecuzione la revoca della confisca sul presupposto del proprio possesso ultraventennale, prima di adire il giudice civile, competente in via esclusiva a pronunciarsi sulla fattispecie acquisitiva del diritto reale (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 26346 del 09/05/2019 – Rv. 276382 – 01).
In tale pronuncia, sotto il profilo della competenza a decidere in merito
all’accertamento del diritto di proprietà acquistato per usucapione, il collegio ha dato continuità all’orientamento secondo cui il terzo che accampi un diritto di usucapione non ancora accertato in sede civile, e che non abbia partecipato al procedimento di prevenzione, possa avere tutela in sede penale attraverso l’incidente di esecuzione, e che, solo dopo l’eventuale accoglimento della richiesta di revoca della confisca, possa rivolgersi al giudice civile per richiedere il riconoscimento dell’usucapione, dovendosi ritenere prevalente l’accertamento in sede penale sulla sussistenza o meno del presupposto di fatto del possesso del bene per oltre 20 anni, fatta salva la competenza propria del giudice civile diretta ad accertare l’avvenuta acquisizione del diritto immobiliare sul bene (Cass. Pen. Sez. 5, n. 41428, 05/03/2018, Rv. 274598).