Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 14 maggio 2024, n. 13227
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va posto in risalto che il requisito oggettivo dell’eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (v., tra le tante, ass. n. 20232/2023; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 1896/2012), nonché, a maggior ragione, allorché alla sottrazione del cespite dal patrimonio del debitore non consegua neanche l’acquisizione nel medesimo patrimonio di un corrispettivo in denaro, alla stregua della effettuata compensazione legale (Cass. n. 2552/2023).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
In proposito, va posto in risalto che il requisito oggettivo dell’eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (v., tra le tante, ass. n. 20232/2023; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 1896/2012), nonché, a maggior ragione, allorché alla sottrazione del cespite dal patrimonio del debitore non consegua neanche l’acquisizione nel medesimo patrimonio di un corrispettivo in denaro, alla stregua della effettuata compensazione legale (Cass. n. 2552/2023). Il tutto puntualizzandosi che, con riguardo all’esercizio dell’azione da parte del curatore, in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da soggetto successivamente dichiarato fallito, allo stesso curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, è accollato l’onere di riscontrare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare, la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale del soggetto fallito che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall’atto dispositivo (Cass. n.19515/2019; Cass. n. 9565/2018; Cass. n. 8931/2013), condizioni che sussistevano ed erano state riscontrate nella fattispecie, secondo le congrue – e, perciò, insindacabili – argomentazioni precedentemente esposte adottate dalla Corte d’appello.