Cassazione penale, Sez. III, sentenza 17 luglio 2024, n. 28704
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il reato di frode in commercio implica l’applicazione della confisca obbligatoria a
norma dell’art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 2C15 del 19/11/1992, dep. 1993, Nicastri, Rv.193210-01).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- La configurabilità del reato di frode nell’esercizio del commercio, anche nella
forma tentata, legittima la confisca delle lampade in sequestro.
Ed invero, la giurisprudenza già in epoca risalente ha rilevato che il reato di frode in
commercio implica l’applicazione della confisca obbligatoria a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 2C15 del 19/11/1992, dep. 1993, Nicastri, Rv.193210-01).
Stante la legittimità della confisca per il reato di tentativo di frode nell’esercizio
del commercio, deve rilevarsi la superfluità dell’esame delle censure formulate con il terzo motivo, concernenti la configurabilità de reato di cui all’art. 517 cod. pen.