Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 2 luglio 2024, n. 18098
PRINCIPIO DI DIRITTO
La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.
Per la validità delle donazioni indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall’art. 782 cod. civ., non è però richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: l’art. 809 cod. civ., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama, infatti, l’art. 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico per la donazione.
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1362, 1936 e 1937, cod. civ. Deduce che il Tribunale ha erroneamente interpretato il contenuto della scrittura privata del 3.4.2007, con la quale Villa Gavotti non aveva assunto alcuna garanzia, ma si era obbligata ad estinguere i mutui in solido con B.B.: il giudice avrebbe perciò dovuto valutare se questa obbligazione (e non quella assunta dal legale rappresentante della società) inerisse o meno a una causa onerosa, mentre ha omesso ogni indagine al riguardo.
- Con il secondo mezzo A.A. denuncia, in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ. in quanto il Tribunale non ha interpretato la clausola della citata scrittura che stabiliva il prezzo della cessione e le modalità del suo versamento insieme (o per mezzo) di quella successiva, che prevedeva l’obbligo di estinzione dei mutui, ma ha, al contrario, fatto derivare l’interpretazione di questa seconda clausola da quella della precedente, così giungendo a una conclusione palesemente errata, perché dalla documentazione prodotta si evinceva che i mutui erano stati contratti dalla società poi fallita e da lui garantiti mediante le ipoteche iscritte sui suoi immobili.
- Con il terzo motivo il ricorrente, in ulteriore subordine, deduce la nullità del decreto impugnato ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 782 e 809 cod. civ. rilevando che, pur dato per ammesso che l’obbligo di estinzione dei mutui assunto da Villa Gavotti costituisse atto di liberalità, esso avrebbe dovuto essere qualificato come donazione indiretta, valida anche se non effettuata nella forma dell’atto pubblico ma, come nella specie, con scrittura privata.
4.1 È fondato e va accolto il quarto motivo del ricorso, che riveste priorità logica (con conseguente assorbimento degli altri motivi) in quanto in caso di validità dell’obbligazione assunta (in proprio o quale terza garante) da Villa Gavotti nella scrittura del 4.3.2007, qualificata dal Tribunale come atto di liberalità, risulterebbe superflua ogni ulteriore indagine in ordine all’eventuale erroneità di detta qualificazione.
4.1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. n. 9379 del 2020).
Per la validità delle donazioni indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall’art. 782 cod. civ., non è però richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: l’art. 809 cod. civ., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama, infatti, l’art. 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass. n. 14197 del 2013; Cass. n. 5333 del 2004, Cass. n. 23297 del 2009).
4.1.3 Ciò posto, pur data per scontata la qualificazione di atto di liberalità dell’obbligazione dedotta in giudizio, deve concludersi che il Tribunale, non tenendo conto dello strumento utilizzato dalle parti e della distinzione fra donazione diretta ed indiretta, non ha fatto corretta applicazione dei sopra enunciati principi. 5. All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Verbania in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.