Corte di cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 11 marzo 2025 n. 6422
PRINCIPIO DI DIRITTO
Nell’ambito di un contesto lavorativo privatistico, è legittimo che un contratto collettivo aziendale possa modificare in pejus il trattamento economico dei dipendenti eliminando benefici non insorti in forza del contratto individuale, bensì sulla base di attribuzioni individualmente ed unilateralmente effettuate dall’organo amministrativo di vertice dell’impresa, operando in tal modo l’azienda nel pieno rispetto dell’accordo collettivo.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- I due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.
- Rileva il Collegio che la Corte territoriale aveva considerato:
- a) che l’attribuzione agli avvocati aziendali delle somme recuperate da terzi, a titolo di competenze ed onorari, era stato oggetto della deliberazione Acotral n. 326 del 25.3.1988, adottata quando Acotral non era una società commerciale, ma un’azienda consortile pubblica;
- b) che dalla lettura di detta deliberazione emergeva pianamente che la stessa non era stata adottata per aderire alle richieste avanzata singolarmente dai propri legali, come dedotto dagli allora appellanti (richieste, infatti, nemmeno ivi menzionate), bensì per adeguarsi alla tradizione normativa facente capo all’Avvocatura Generale dello Stato, delle avvocature degli enti pubblici e di quelle comunali;
- c) che Acotral, quindi, aveva disposto unilateralmente l’attribuzione economica in favore degli avvocati aziendali che, contrariamente a quanto asserito dagli allora appellanti, non integrava una pattuizione aggiuntiva del contratto individuale di lavoro;
- d) che le deliberazioni succedutesi nel tempo, per confermare l’attribuzione (la deliberazione n.
112/2007 di MET.RO. Spa e quella di ATAC del 28.1.2011, n. 15172), dimostravano in maniera non equivoca l’inesistenza di una pattuizione inseritasi nei contratti individuali di lavoro degli appellanti e confermavano, invece, la natura di mera attribuzione economica unilaterale disposta dal datore di lavoro;
- e) che, per le ragioni esposte, non sussisteva l’uso aziendale, in proposito allegato in subordine dagli impugnanti, e che, seppure fosse esistito, comunque il contratto collettivo aziendale del 30 novembre 2011 (fatto valere dalla convenuta e già valorizzato dal primo giudice) lo avrebbe legittimamente inciso disponendone la revoca;
- f) che, rispetto alle deliberazioni adottate da Acotral, Metroferro e ATAC che gli appellanti richiamavano alla stregua di disposizioni amministrative da cui sarebbe insorto il loro diritto, anzitutto Cass. n. 17941/2006, invocata dagli stessi, si riferiva ad una fattispecie di pubblico impiego, mentre nel caso di specie era sicuro che, con le successive fusioni e trasformazioni, gli allora appellanti erano dipendenti di una società privata, seppure di proprietà pubblica, e il loro rapporto di lavoro, tranne che le speciali disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016, era interamente regolato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa;
- g) che, in tale contesto privatistico, era legittimo che un contratto collettivo aziendale possa modificare in pejus il trattamento economico dei dipendenti eliminando benefici non insorti in forza del contratto individuale, bensì sulla base di attribuzioni individualmente ed unilateralmente effettuate dall’organo amministrativo di vertice dell’impresa;
- h) che, pertanto, l’azienda, con l’eliminazione di tale trattamento accessorio, aveva operato nel pieno rispetto dell’accordo collettivo del 30.9.2011, la cui possibilità e capacità di incidere sul trattamento stesso non poteva essere messa in dubbio.
- Ciò premesso, osserva il Collegio che la massima parte delle considerazioni testé riassunte (che esprimono la ratio decidendi della Corte di merito in rapporto ai molteplici motivi d’appello all’epoca formulati) non è attualmente censurata in questa sede di legittimità, ma in certo senso il ricorrente ne prende spunto, segnatamente nel primo motivo di ricorso.
5.1. Più nello specifico, si è visto che la Corte d’Appello, nel disattendere le principali doglianze degli allora appellanti, aveva a più riprese evidenziato che i trattamenti retributivi rivendicati dagli stessi erano derivati, non da pattuizioni che si fossero aggiunte al contratto individuale di lavoro di ognuno di essi (come da loro sostenuto, in via principale soprattutto sulla base dell’originaria deliberazione Acotral n. 326/1988, secondo loro emanata su loro richieste) oppure da un uso aziendale (come dedotto in subordine dagli stessi), bensì da attribuzioni individualmente ed unilateralmente effettuate dall’organo di vertice dell’impresa (ormai di natura privatistica).
- Ebbene, traendo argomento segnatamente da quest’ultima conclusione raggiunta dalla Corte distrettuale l’attuale ricorrente ora sostiene la tesi che appunto degli atti unilaterali, vale a dire, sempre le tre deliberazioni pure considerate dai giudici di merito (cfr. pagg. 8-9 del ricorso), sarebbero come tali la fonte diretta del diritto da lui rivendicato; tesi in precedenza non fatta valere in questi termini giuridici dal ricorrente.
6.1. Questa attuale prospettazione è sostenuta in base anzitutto all’ art. 1173 c.c., norma in tema di “Fonti delle obbligazioni”, che quando, con clausola generale, si riferisce anche ad “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”, non contempla certamente in modo espresso le deliberazioni degli organi di vertice di una società. E già la Corte di merito aveva evidenziato che, nella specie, si trattasse sì di società c.d. in house, a cui si applicano “le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato” (cfr. ora l’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, salve le deroghe previste nel medesimo decreto).
6.2. Del resto, il ricorrente non indica la specifica norma avente valore e forza di legge in base alla quale dovrebbe ritenersi che delibere di tale natura privatistica possano rientrare tra gli atti come tali fonti di obbligazioni. Detta norma, ovviamente, non può essere l’art. 1334 c.c., che si limita a stabilire che: “Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”, ma di certo non sancisce di per sé che l’effetto sia sempre di natura obbligatoria per chi emette l’atto unilaterale ove tale effetto non sia già previsto per tale atto; né può essere l’art. 1324 c.c., pure richiamato dal ricorrente, disposizione che, “salve diverse disposizioni di legge”, e nei limiti di compatibilità, estende “le norme che regolano i contratti” agli “atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”. Ma tale estensione non può far sì che qualsiasi atto unilaterale sia produttivo di obbligazioni (ex art. 1987 c.c. anche “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”).
6.3. Opportunamente, allora, la Corte territoriale aveva sottolineato che l’originaria delibera n. 326/1988 da Acotral “non era stata adottata per aderire alle richieste avanzate singolarmente dai propri legali” (v. in extenso par. 2.1. dell’impugnata sentenza). Invero, solo ove tanto fosse invece avvenuto, sarebbe stato sostenibile che l’attribuzione delle somme recuperate da terzi, a titolo di competenze ed onorari, rifletteva una pattuizione di natura contrattuale, integratasi in forza di un meccanismo analogo a quello della proposta (dei lavoratori interessati, in forma di richiesta) e dell’accettazione (da parte dell’allora azienda consortile pubblica, mediante la deliberazione), e così entrata a far parte del contratto individuale di lavoro di ognuno degli avvocati interessati.
6.4. Per altro verso, questa Corte di legittimità in passato aveva affermato che l’erogazione di un emolumento nel corso del rapporto di lavoro, quando non sia imposta dalla legge, dal contratto o da pattuizioni individuali, indipendentemente dalla sua denominazione, deve considerarsi come facente parte della retribuzione, se assuma i caratteri di predeterminazione, stabilità e di coerente continuità, estendendosi alla generalità dei dipendenti; ma tanto sul rilievo che si tratti di compenso riconosciuto dall’uso aziendale (cfr. ex multis Cass. n. 1693/2003; Cass. n. 3220/1988). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte distrettuale ha argomentatamente escluso che in proposito si fosse integrato un uso aziendale (peraltro, confermando che, anche in tale ipotesi, l’accordo del 30.11.2011, in quanto contratto collettivo aziendale, poteva legittimamente disporre la revoca del trattamento in questione; v. in extenso par. 3.1. della sua sentenza). E tali statuizioni non hanno formato oggetto di censure in questa sede di legittimità.
- Nello sviluppo del primo motivo il ricorrente sottolinea che nella parte motiva della delibera dell’A.D. di ATAC Spa n. 15172/2011 si era parlato a proposito dell’attribuzione in questione di “diritto acquisito”.
7.1. Trattasi, però, di rilievo fattuale, che non può essere preso in considerazione in questa sede di legittimità, che, peraltro, non risulta trattato nell’impugnata sentenza e che non risulta dedotto che fosse compreso nei pur molteplici motivi d’appello esaminati dalla Corte territoriale.
7.2. Del resto, l’opinione giuridica che l’organo deliberante si fosse formata circa la natura dell’attribuzione in questione quale “diritto quesito” non sarebbe ovviamente vincolante e, soprattutto, non toglie che la delibera del 2011, come le due precedenti, aveva natura di atto unilaterale della datrice di lavoro non produttiva di proprio obbligo e del correlativo diritto dell’attuale ricorrente.
- Non è pertinente, ancora, da parte del ricorrente il richiamo al principio di irriducibilità della retribuzione. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte (anche di recente confermata: cfr. nella motivazione Cass. n. 26320/2024), infatti, tale principio, dettato dall’art. 2103 c.c., implica che la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto (cfr. ex plurimis Cass. n. 4055/2008; n. 19092/2017; n. 23205/2023).
8.1. Nel caso in esame, invece, il trattamento retributivo di cui si discute non rientrava nella retribuzione concordata al momento dell’assunzione (né dipendeva da successiva pattuizione tra le parti del rapporto, o da uso aziendale, oppure ancora da disposizione collettiva di qualsiasi livello). 9. Quanto, poi, alla questione dell’interpretazione delle norme dell’accordo del 30.11.2011 che il ricorrente pone già nell’ambito del primo motivo ed ex professo nel secondo, si osserva quanto segue.
9.1. La Corte distrettuale, nel respingere il quinto motivo d’appello, concernente appunto tale questione, ha ritenuto infondata la tesi dell’allora appellante che detto accordo “avrebbe contenuto un’affermazione programmatica che avrebbe potuto trovare attuazione solamente in occasione di eventuali aumenti tabellari, passaggi di categoria, scatti di anzianità, ecc.”. Dopo aver riportato il tenore testuale dell’accordo in parte qua, ha considerato che: “Dal tenore delle suddette clausole risulta, quindi, la chiara volontà delle parti sociali di procedere all’immediata eliminazione delle indennità e trattamenti non previsti dalla contrattazione collettiva, ciò nello spirito collaborativo di attuazione del Piano industriale 2011-2015 di ATAC. Spa La previsione dell’assorbimento dei trattamenti individuali in sede di aumenti salariali è prevista solamente a titolo esemplificativo e, comunque, si presta ai trattamenti erogati mensilmente in misura fissa in busta paga, e non a quelli oggetto del presente giudizio calcolati trimestralmente in misura variabile sulla base di somme versate all’azienda dalle controparti, a seguito di apposito procedimento destinato sceverare le somme di competenza del datore di lavoro da quelle corrisposte ai legali. Per questi ultimi l’unico modo di agire, in esecuzione dell’accordo, è quello adottato da ATAC Spa, cioè l’eliminazione dell’attribuzione”.
9.2. Ritiene il Collegio che tale linea interpretativa dell’accordo del 30.11.2011 nella parte che qui rileva sia condivisibile, perché non offende alcuno dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.
9.3. In particolare, in ossequio a quanto previsto anzitutto dall’art. 1362, comma primo, c.c. (a termini del quale: “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”), ma anche al canone dell’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c., la Corte esattamente ha fatto riferimento allo “spirito collaborativo di attuazione del Piano industriale 2011-2015 di ATAC Spa”. Infatti, detto Piano Industriale è a più riprese menzionato nelle premesse dell’accordo stesso, “premesse e considerazioni” che, a loro volta, a termini dell’art. 1 dell’accordo stesso costituivano “parte integrante del presente accordo che costituisce un corpo normativo unico”. Ivi perciò le parti dell’accordo collettivo aziendale avevano esplicitato anche la natura “normativa” di tale contratto.
9.4. Nota inoltre il Collegio che le specifiche previsioni da considerare si collocano nella lettera a) dell’art. 2 dell’accordo che, sotto la rubrica “Politiche Retributive”, disciplina la prima materia che le parti collettive avevano inteso “regolamentare”. Ebbene, il primo alinea di tale lett. a) recita: “In considerazione della necessità di rendere trasparente la politica retributiva, in un’ottica di ricostruzione di una equilibrata rispondenza tra i trattamenti economici del personale previsti dalla contrattazione collettiva e le qualifiche professionali ricoperte, le parti condividono la necessità di revisionare il sistema retributivo aziendale, introducendo criteri condivisi ispirati ai principi di rigore, trasparenza e coerenza “. Nei commi seguenti si legge: “In tale contesto le Parti condividono di procedere alla revoca dell’orario c.d. “fiduciario” e relativa indennità a tutto il personale, ad eccezione di coloro che rivestano la qualifica di quadro con incarico di posizione, salvo eccezioni motivate e condivise dalle Parti. Le Parti concordano, inoltre, sull’obiettivo di “azzerare” trattamenti economici individuali non derivanti dalla contrattazione collettiva. Conseguentemente, si procederà agendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sull’assorbimento dei trattamenti in occasione di eventuali aumenti dei minimi tabellare, passaggio di categoria e scatti di anzianità, degli aumenti retributivi accessori individuali riconosciuti sino alla data odierna al personale, in misura corrispondente agli aumenti stessi. Viene pertanto condivisa l’opportunità di avviare un confronto tecnico, volto al riordino degli strumenti economici collettivi di secondo livello, anche di natura premiale, che tengano conto di eventuali situazioni individuali. Da ultimo le Parti concordano sull’opportunità di individuare criteri condivisi, ai quali l’Azienda si dovrà attenere, per il riconoscimento di elementi legati alla peculiarità della prestazione e/o di particolari meriti del dipendente”.
9.5. Osserva allora il Collegio che la clausola di cui al terzo comma, alla quale ha fatto capo la Corte di merito, è senz’altro riferibile all’emolumento di cui è causa che, per quanto sin qui detto, rientrava tra i “trattamenti economici individuali non derivanti da contrattazione collettiva”, perché dipendeva da sempre (per la precisione, dal 1988) solo e soltanto da atti unilaterali ad personam adottati dalle datrici di lavoro nel tempo succedutesi (vale a dire, dalle più volte richiamate delibere dei loro organi di vertice).
9.6. A livello strettamente letterale, poi, sul rilievo del ricorrente circa il termine “obiettivo”, che lo stesso intende come “scopo”, “fine” o “meta” da raggiungere, prevalgono due notazioni: l’uso del verbo “concordano” al modo indicativo presente, significativo di un’attuale ed immediata condivisione delle parti collettive sul punto disciplinato, e l’adozione retorica, ma significativa del verbo “azzerare” (tra virgolette già nel testo), che rende del tutto chiara l’intenzione delle parti di eliminare subito tal genere di trattamenti individuali. Tanto, peraltro, risponde evidentemente ai “principi di rigore, trasparenza e coerenza”, premessi al primo alinea, perché proprio “trattamenti individuali non derivanti dalla contrattazione collettiva” possono integrare privilegi o comunque condizioni di miglior favore poco “trasparenti”.
9.7. Quanto alla variazione lessicale tra la “revoca” di cui si parla a proposito dell’orario c.d. “fiduciario” e il concordare sull’obiettivo di “azzerare” i trattamenti economici individuali non derivanti da contrattazione collettiva, essa depone in senso esattamente opposto a quello perorato dal ricorrente. Nel primo caso, infatti, rispetto a profili di matrice contrattual-collettiva aveva senso tecnico-giuridico che il contrarius actus fosse una revoca, parimenti di natura contrattuale collettiva. Nel caso, invece, dei “trattamenti economici individuali non derivanti da contrattazione collettiva” non si potevano revocare atti che non avevano origine collettiva e/o natura contrattuale e obbligatoria.
9.8. Che la norma non rivestisse carattere meramente programmatico o obbligatorio (rispetto alle sole parti del contratto aziendale) è, poi, riprovato da una serie di ulteriori rilievi. Le parti collettive, infatti, condivisero “l’opportunità di avviare un confronto tecnico” solo in relazione al “riordino degli strumenti economici collettivi di secondo livello, anche di natura premiale”, ma il trattamento in questione non rientrava tra gli “strumenti economici collettivi di secondo livello”, non avendo matrice collettiva e contrattuale in assoluto. Analogamente, nell’ultima clausola della lett. a) un ulteriore confronto delle parti era previsto solo per ” il riconoscimento di elementi legati alla peculiarità della prestazione e/o di particolari meriti del dipendente”; il che, a sua volta, era coerente con l’intento di far sì che eventuali trattamenti individuali, subito azzerati se “non derivanti dalla contrattazione collettiva”, d’ora innanzi passassero dal filtro del confronto sindacale a livello aziendale. Nulla del genere, invece, era pattuito per i “trattamenti economici individuali non derivanti da contrattazione collettiva”.
9.9. In ordine, poi, al quarto comma della lett. a), restano condivisibili le osservazioni della Corte territoriale, perché, da un lato, l’assorbimento ivi prefigurato era solo una delle modalità, che, a livello esemplificativo (ma non esaustivo), poteva essere adottata, e, dall’altro, la cadenza (trimestrale) della quantificazione del trattamento di cui è causa e la sua variabilità mal si prestavano alla tecnica dell’assorbimento (appropriata alle “classiche” voci retributive indicate).
9.10. Il ricorrente si riferisce, altresì, alle “Norme finali e transitorie” nel punto in cui è scritto che: “Le disposizioni contenute nei punti 2 e 3 lett. d) troveranno immediata applicazione, tuttavia il presente accordo avrà integrale decorrenza a valle del processo di assessment che dovrà terminare entro il mese di aprile 2012. Al termine del suddetto processo l’Azienda fornirà relativa ed adeguata informativa alle Organizzazioni Sindacali”. Ma non possono condividersi le conseguenze che il ricorrente vorrebbe desumere da tali previsioni collettive di diritto intertemporale. Esse, infatti, a pag. 14 del testo dell’accordo, si collocano nella parte sub lett. c) dell’art. 2 dell’accordo circa i “Quadri di Posizione” (lettera in cui sono presenti i punti 2 e 3 d) richiamati). Del resto, il testo dell’accordo dopo quelle previsioni prosegue con altri ben 7 articoli (dal n. 3 al n. 10). E le norme in tema di “Politiche Retributive” sub lett. a) dell’art. 2 almeno quanto al comma secondo (sulla revoca dell’orario c.d. “fiduciario”) e quanto al terzo comma (circa l’azzeramento dei “trattamenti economici individuali non derivanti dalla contrattazione collettiva”) erano immediatamente efficaci ed autosufficienti. In definitiva, la disciplina transitoria richiamata dal ricorrente non era riferibile all’intero accordo e comunque alle disposizioni collettive che qui rilevano.
9.11. Infondatamente, inoltre, il ricorrente opina violato l’art. 1362, secondo comma, c.c. perché sin dall’aprile 2011 l’azienda aveva cessato ogni versamento relativo a competenze ed onorari introitati, quindi anteriormente all’accordo del 30 novembre 2011. Infatti, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti anche successivo alla stipula è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall’iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni (v. ex plurimis Cass. n. 25090/2020; n. 21244/2019). A tacer d’altro, quindi, la mera cessazione di fatto dell’erogazione dall’aprile 2011, essendo riconducibile solo alla parte datoriale, al pari degli altri “comportamenti” attribuiti dal ricorrente alla controparte, pure successivi all’accordo (v. pagg. 19-22 del ricorso), non può assumere il rilievo esegetico sostenuto dal ricorrente, tanto più che le parti dell’accordo collettivo aziendale concordarono, pochi mesi dopo quella cessazione, proprio nel senso dell’eliminazione del trattamento di cui è causa.
9.12. Alla stregua di tutti i superiori rilievi neanche può trovare spazio di applicazione al caso il principio di “conservazione del contratto” ex art. 1367 c.c. Invero, già il concorrente uso dei principali criteri ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. conduce a ritenere incensurabile la conclusione già tratta dalla Corte territoriale nel senso che la volontà delle parti sociali era di procedere all’immediata eliminazione di trattamenti non previsti dalla contrattazione collettiva, come quello che ci occupa, sicché altrettanto correttamente la stessa Corte ha concluso che alla datrice di lavoro non restava che, in esecuzione dell’accordo, eliminare l’attribuzione, peraltro già cessata di fatto in precedenza.
- Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.