Consiglio Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, 1 febbraio 2022, n. 154
MASSIMA
In materia di accesso agli atti, nel caso di diniego parziale opposto da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta presso l’Assemblea Regionale Siciliana, il ricorso avverso tale diniego va spiccato innanzi al G.A.; infatti, la ridetta Commissione non essendo organo di governo non è titolare di poteri di autodichia e non è in grado di produrre atti aventi natura politica, bensì solo atti di natura amministrativa. Diversamente opinando, la eventuale lesione della posizione giuridica soggettiva del richiedente l’accesso rimarrebbe priva di tutela giurisdizionale.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- L’appello è fondato e va di conseguenza accolto.
2.1. L’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione deve essere respinta, in quanto infondata. Il giudice amministrativo, in giurisdizione generale di legittimità, è il giudice naturale dell’esercizio della funzione pubblica. L’art. 7, comma 1, ultima parte, dispone che non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico. Ora, non può sussistere dubbio sul fatto che il parziale diniego opposto dalla Commissione parlamentare all’istanza di accesso agli atti costituisce esercizio di attività amministrativa e non può configurare esercizio di potere politico, sicché non vi sono i presupposti, nemmeno ritraibili da diverse fonti normative che in qualche modo potrebbero determinarne la non assoggettabilità al vaglio giurisdizionale, per escludere la sua sindacabilità dinanzi al giudice amministrativo. Ciò anche in considerazione del fatto che all’Assemblea Regionale Siciliana non spettano poteri di autodichia, le cui previsioni derogatorie rispetto alla giurisdizione comune, in quanto eccezionali, sono insuscettibili di estensione analogica (Cgars, sentenza n. 1032 del 7 dicembre 2021). Pertanto, diversamente opinando, la posizione giuridica soggettiva di cui è chiesta tutela rimarrebbe, senza alcuna plausibile ragione, priva di tutela giurisdizionale.
2.2. Nemmeno può dubitarsi del fatto che il richiedente abbia adeguatamente evidenziato il proprio interesse personale e diretto all’accesso, avendo rappresentato, nella richiesta di riesame del 7 settembre 2020, che, da quanto risulta nella relazione conclusiva della Commissione sul ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana, “il documento consegnato dal dottor -OMISSIS- contiene specifici riferimenti alla mia attività imprenditoriale” e che “ampi stralci di quanto dichiarato dai due ufficiali del NOE compaiono nella Relazione conclusiva della Commissione”.
2.3. Le doglianze di merito proposte dall’ARS, invece, sono fondate. 2.3.1. Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sui fenomeni della mafia e della corruzione in Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana, con atto sottoscritto “d’ordine” da un Consigliere parlamentare, in riscontro ad istanza di accesso acquisita al protocollo della Commissione in data 25 giugno 2020, ha comunicato al dott. -OMISSIS- quanto segue: – circa le audizioni del dott. -OMISSIS- tenutesi durante la scorsa legislatura, quella svolta nell’ambito della seduta n. 21 dell’11 dicembre 2013 è stata segretata, per cui è allegato il resoconto stenografico dell’audizione svolta nel corso della seduta n. 32 del 19 marzo 2014; – la relazione depositata dal dott. -OMISSIS- a margine dell’audizione innanzi alla Commissione è un atto interno predisposto per la Commissione stessa; – l’audizione del dott. -OMISSIS- e del dott. -OMISSIS- ha ad oggetto attività del Nucleo ecologico dei carabinieri (NOE) effettuate nella qualità di polizia giudiziaria, come emerso anche da recenti indagini della procura di Agrigento; – le intercettazioni cui accenna il dott. -OMISSIS- si riferiscono al proc. pen. n. – OMISSIS-; – i documenti depositati dal dott. -OMISSIS- e dall’ing. -OMISSIS- a margine della seduta n. 122 del 14 novembre 2019 si allegano alla presente. L’interessato ha contestato il diniego di accesso alla relazione depositata dal dottor -OMISSIS- ed alla trascrizione stenografica delle audizioni degli ufficiali del NOE. 2.3.2. Il Collegio, in primo luogo, evidenzia che il thema decidendum della controversia è costituito dall’accertamento del diritto dell’appellato ad accedere agli atti richiesti, vale a dire che l’effettivo oggetto del giudizio è costituito dall’accertamento della spettanza o meno del bene della vita, a prescindere dalla motivazione del diniego parziale e dall’eventuale sussistenza di vizi formali.
2.3.3. L’art. 4 dello Statuto Regionale Siciliano, norma di rango costituzionale, attribuisce all’A.R.S. una riserva di regolamento e, conseguentemente, lascia alla sua autonomia di stabilire, in concreto, il contenuto di detta fonte normativa. Tali fonti regolamentari, in ragione della indicata riserva di regolamento, non possono essere assimilate ai comuni regolamenti adottati dagli organi amministrativi delle PP.AA., ponendosi, rispetto alle fonti primarie, in un rapporto improntato al principio di separazione, piuttosto che di gerarchia, e incontrando il solo limite della Costituzione (e dello Statuto Regionale Siciliano). Il regolamento per l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi dell’Assemblea regionale siciliana è stato pubblicato sulla G.U.R.S n. 28 del 20 giugno 2008. La L.R. Sicilia n. 4 del 1991 ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia e, all’art. 2, comma 2, ha stabilito che un apposito regolamento interno disciplina le modalità di esercizio delle sue funzioni e regola anche le forme di pubblicità dei lavori, nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso. La detta Commissione parlamentare, nella seduta n. 4 del 29 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 4 del 1991, ha approvato il vigente regolamento interno. Di talché, al fine di delibare compitamente la controversia in esame, occorre fare riferimento al regolamento per l’accesso agli atti dell’ARS e, soprattutto, al regolamento interno di disciplina della pubblicità degli atti e documenti di cui la Commissione parlamentare viene in possesso che, per la sua specialità, deve ritenersi prevalente rispetto alla disciplina generale. In proposito, anche a voler prescindere dalla circostanza già di per sé dirimente, che il ricorso di primo grado non è stato notificato ai controinteressati, individuabili chiaramente nel dott. -OMISSIS- e negli Ufficiali del NOE dott. -OMISSIS- e dott. -OMISSIS-, il che renderebbe inammissibile il ricorso proposto in primo grado, occorre rilevare la fondatezza nel merito dell’appello proposto dall’Assemblea Regionale Siciliana per le seguenti ragioni: – l’art. 21 del regolamento interno alla Commissione parlamentare, in tema di pubblicazione di atti e documenti, prevede, al primo comma, che “fermo restando quanto previsto nella legge istitutiva e nel presente regolamento riguardo ad atti, delibere e documenti che devono rimanere segreti, l’Ufficio di Presidenza stabilisce quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori della Commissione” e, al secondo comma, che “l’Ufficio di Presidenza delibera quali siano gli atti e i documenti da pubblicare in allegato alle relazioni di cui all’articolo 20”, vale a dire alla relazioni presentate a conclusione di singole inchieste o indagini; – l’art. 13, comma 1, del detto regolamento interno dispone che “la pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante sommari pubblicati nel Bollettino delle Commissioni, fermo restando i limiti di cui all’articolo 21”. Ne consegue, facendo applicazione di tali norme regolamentari, che, con riferimento alla relazione depositata dal dott. -OMISSIS- a margine dell’audizione, il Presidente, nell’implicito esercizio del potere attribuitogli dal richiamato art. 21 del regolamento, ha ritenuto che tale atto non dovesse essere pubblicato e che, con riferimento all’audizione dei dottori -OMISSIS- e -OMISSIS-, al di là delle considerazioni relative allo svolgimento di indagini presso la Procura di Agrigento, ai sensi dell’art. 13 del richiamato regolamento, la pubblicità deli lavori della Commissione è stata assicurata mediante sommari pubblicati nel Bollettino. In definitiva, si rivelano fondate le doglianze articolate in appello dall’ARS e, conseguentemente, il parziale diniego adottato “d’ordine” del Presidente della Commissione, sulla base del regolamento interno della Commissione parlamentare, si rivela immune dai vizi di legittimità prospettati in primo grado ed accolti dal Tar.
- L’accoglimento dell’appello proposto dall’Assemblea Regionale Siciliana determina, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, l’integrale rigetto del ricorso proposto in primo grado. 4. Le spese del doppio grado di giudizio, peraltro, attesa la parziale novità delle questioni trattate possono essere integralmente compensate tra le parti.