<p style="text-align: justify;"><u>Consiglio di Stato, V, sentenza del 22.04.2020, n. 2552</u></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La concessionaria di un bene pubblico comunale non è titolare di alcuna aspettativa al rinnovo di un rapporto, il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza dell’agire amministrativo, è parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza di concessione, con conseguente facoltà dell’ente locale di non procedere al rinnovo della concessione di suolo pubblico che si intenda riservare ad una destinazione più adeguata ed idonea alle caratteristiche del bene e alla realizzazione degli interessi generali; né la pregressa considerevole durata della concessione può incidere, affievolendolo, sul potere discrezionale dell’amministrazione a destinare il proprio bene ad usi più coerenti all’interesse pubblico.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;">TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">La sentenza appellata ha bene evidenziato che il provvedimento impugnato richiama gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 63 dell’8 giugno 2018 e le motivazioni ivi riportate a fondamento del diniego all’istanza di rinnovo.</p> <p style="text-align: justify;">Con tale deliberazione, adottata alla naturale scadenza della concessione, si evidenziavano le ragioni per cui l’Amministrazione aveva inteso richiedere alla società la rilocalizzazione dell’impianto e negare il rinnovo novennale della concessione, demandando al Responsabile del Settore Tecnico di comunicarle alla Tamoil e di adottare, all’esito del contraddittorio, il provvedimento finale.</p> <p style="text-align: justify;">Tanto evidenziato, non ha base l’assunto della società appellante secondo cui mancherebbe nella fattispecie in esame il provvedimento, presupposto del diniego, di riassetto ambientale ed urbanistico dell’area interessata.</p> <p style="text-align: justify;">Ed infatti, è con la deliberazione 63/2018, richiamata nel provvedimento di diniego impugnato (che non è perciò privo di motivazione) che l’Amministrazione ha manifestato la volontà di favorire un nuovo assetto architettonico dell’area interessata, “restituendole la fruibilità pedonale, nel tratto di viale alberato” e di migliorare il centro storico (in cui detta area ricade), sia con l’abbellimento del viale che fiancheggia edifici recanti elementi architettonici di pregio ed in parte anche sottoposti a vincolo della Soprintendenza, sia sotto il profilo della viabilità generale della zona interessata dall’impianto, costituente un ingombro e una cesura alla continuità e all’armonico sviluppo del viale alberato.</p> <p style="text-align: justify;">Ne consegue che, a ragione, la sentenza appellata ha ritenuto che la riqualificazione proposta dal Comune, con motivazione puntuale, coincide con la delocalizzazione dell’impianto che appare distonico rispetto al contesto ambientale in cui è ubicato, senza necessità di ulteriori e non precisate attività programmatorie di riassetto architettonico o viabilistico o della loro adozione da parte di altri organi.</p> <p style="text-align: justify;">Sono dunque esternate compiutamente nel provvedimento impugnato le ragioni oggettive di pubblico interesse che giustificano il diniego del rinnovo e la ricollocazione del distributore di carburanti in funzione della riqualificazione dell'area.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di gravame, l’appellante contesta, inoltre, la sentenza impugnata laddove ha ritenuto insussistenti i presupposti per la violazione del legittimo affidamento della società titolare al rinnovo della concessione dell’area su cui, da moltissimi anni, l’impianto è autorizzato ed insiste e alla prosecuzione dell’attività economica ivi esercitata.</p> <p style="text-align: justify;">Va del pari respinto il secondo motivo di ricorso.</p> <p style="text-align: justify;">Sovvengono al riguardo le previsioni di cui all’art. 10 del Regolamento TOSAP del Comune secondo cui “Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza”.</p> <p style="text-align: justify;">Deve, dunque, anzitutto rilevarsi come, intervenuta la scadenza naturale della concessione, non sussiste alcun diritto di insistenza in capo al concessionario né alcuna aspettativa ad ottenere il rinnovo della concessione, ma una mera facoltà per l’Amministrazione di disporre, su istanza dell’interessato, detto rinnovo, che può essere denegato allorquando ricorrano oggettive ragioni di pubblico interesse.</p> <p style="text-align: justify;">Pertanto, le oggettive ragioni di pubblico interesse che sorreggono il provvedimento impugnato, ampiamente esternate nella deliberazione richiamata a fondamento del diniego e correlate ad esigenze di valorizzazione ambientale ed architettonica del centro storico comunale, unitamente alla ricostruzione dei fatti risultante dagli atti di causa, consentono di escludere che vi sia stata una lesione del legittimo affidamento della società appellante ad ottenere il rinnovo del titolo concessorio venuto a scadenza e che ricorrano, nel caso di specie, i prospettati elementi di illogicità o illegittimità nell’operato del Comune.</p> <em>Silvia Lucietto</em>