Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 26.02.2025 n. 1684
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il principio fondamentale che regola il potere di annullamento in autotutela è quello espresso dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Tale norma attribuisce all’Amministrazione un margine di discrezionalità che si concretizza nella valutazione dell’interesse pubblico rispetto all’affidamento del destinatario dell’atto. È necessario che sussistano i presupposti dell’originaria illegittimità del provvedimento e dell’interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, tenendo conto delle posizioni giuridiche soggettive consolidate. La mancanza di motivazione, la genericità nel richiamo all’interesse pubblico e la mancata valutazione degli interessi dei destinatari possono configurare l’illegittimità dell’annullamento in autotutela.
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- L’appello è infondato nel merito.
- La qualificazione degli atti amministrativi oggetto di giudizio spetta al giudice amministrativo, potere ufficioso che non è vincolato né dell’intitolazione dell’atto né tanto meno dalle deduzioni delle parti in causa, dovendo l’esatta qualificazione di un provvedimento essere effettuata solo alla luce del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, e anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall’Amministrazione, con la conseguenza che l’apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell’atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza, e inoltre neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell’atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato (Cons. Stato, sez. V, 02/02/2024, n. 1076).
- Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, nel caso di specie, siamo di fronte ad un annullamento d’ufficio e non ad una revoca.
- Il principio fondamentale che regola il potere di annullamento in autotutela è quello espresso dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Tale norma attribuisce all’Amministrazione un margine di discrezionalità che si concretizza nella valutazione dell’interesse pubblico rispetto all’affidamento del destinatario dell’atto. È necessario che sussistano i presupposti dell’originaria illegittimità del provvedimento e dell’interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, tenendo conto delle posizioni giuridiche soggettive consolidate. La mancanza di motivazione, la genericità nel richiamo all’interesse pubblico e la mancata valutazione degli interessi dei destinatari possono configurare l’illegittimità dell’annullamento in autotutela.
- Declinando questi principi nel caso di specie è agevole rilevare che:
(i) a fondamento dell’atto impugnato è posta una circostanza (evidenziata dallo stesso richiedente, ovvero l’esistenza di pendenze fiscali) già nota al momento del rilascio del rinnovo novennale della licenza per la gestione della rivendita di tabacchi lavorati. Di fronte a tale dato è escluso che si possa qualificare come revoca l’atto impugnato: esso è un atto di annullamento. Era compito dell’Amministrazione analizzare la rilevanza di tale circostanza prima del rilascio della licenza;
(ii) il regime dell’annullamento in autotutela è quello descritto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Perché l’autotutela possa considerarsi legittima è necessario che esista un interesse pubblico all’esercizio del potere di autotutela, che pacificamente non si riduce al mero interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell’efficacia dell’atto, che deve risultare, all’esito, meritevole di minor tutela. Nell’atto impugnato non è dato rinvenire alcuna enunciazione relativa all’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento né tanto meno esso contiene la comparazione tra l’interesse pubblico e l’affidamento ingeneratosi nel privato;
(iii) il provvedimento impugnato è stato adottato il 3 febbraio 2023, quindi oltre il termine di 12 mesi (dal 20 agosto 2021) previsto dal comma 1 dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Di qui l’illegittimità dell’atto impugnato.
- Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.