(Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2.08.2021 n. 5679).
E’ manifestamente infondato l’appello presentato (e, pertanto, il Collegio decide nella camera di consiglio per la decisione cautelare, ai sensi dell’art. 60, c.p.a.) dal cittadino straniero che abbia impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. respinge il ricorso proposto avverso il diniego di concessione di cittadinanza italiana ove il diniego sia motivato sulla base della contiguità dello straniero con movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza nazionale.
Lo straniero, infatti, non vanta un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza italiana (l. 91/1992) ed il provvedimento di concessione della stessa si atteggia quale atto di alta amministrazione, connotato, pertanto, da un massimo livello di discrezionalità amministrativa.
Precisa il Consiglio di Stato che, l’Amministrazione competente, dopo aver accertato i presupposti che fondano l’istanza di conseguire la cittadinanza, effettua una valutazione discrezionale ampia che si sostanzia in un giudizio di opportunità circa lo stabile inserimento del soggetto nella comunità nazionale, le ragioni su cui fonda la domanda presentata e contempla anche una prognosi circa la capacità dello straniero di rispettare i doveri che gravano ciascun cittadino. Coinvolte in tale valutazione considerazione di carattere economico e patrimoniale che lascino presumere che il richiedente possa adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti ai cittadini, l’integrazione nel tessuto sociale, la irreprensibilità della condotta.
In forza di tale ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione dalla legge, il controllo del Giudice Amministrativo sui provvedimenti di diniego di concessione della cittadinanza è di tipo estrinseco e formale.
Con riferimento al requisito della irreprensibilità della condotta, precisa il Collegio, un potere di verifica spetta non solo alle Autorità di Pubblica sicurezza (Prefetto e Questore) ma anche agli organismi di sicurezza (con riguardo a tali ultimi enti, appare ragionevole che essi si esprimano con la riservatezza propria di siffatti apparati, funzionale alla tutela della sicurezza nazionale ed è perciò ammissibile una deroga al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, in subiecta materia, recessivo).
Infine, è idonea a giustificare il diniego in commento la mera circostanza che lo straniero richiedente sia contiguo a simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di gravi attività delittuose; ciò perché, la sicurezza della Repubblica è interesse costituzionale di rango superiore a quello dello straniero di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, poiché spia inequivocabile della non piena adesione del soggetto ai valori costituzionali su cui fonda la Repubblica.