Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 12 luglio 2024, n. 19253
PRINCIPIO DI DIRITTO
Le valutazioni delle commissioni esaminatrici, inserite in un procedimento
amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri preventivamente adottati dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato del Giudice amministrativo, nel caso in cui risultino affette da illogicità manifesta, travisamento del fatto o irragionevolezza grave ed evidente, senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 2/01/2024, n. 1; 13/02/2020, n. 3562; 9/05/ 2011, n. 10065)
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso è parzialmente fondato. In tema di concorsi pubblici, queste Sezioni
Unite hanno ripetutamente affermato che le valutazioni delle commissioni esaminatrici, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri preventivamente adottati dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato del Giudice amministrativo, nel caso in cui risultino affette da illogicità manifesta, travisamento del fatto o irragionevolezza grave ed evidente, senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 2/01/2024, n. 1; 13/02/2020, n. 3562; 9/05/ 2011, n. 10065).
Tali valutazioni non costituiscono infatti espressione di discrezionalità in senso
proprio, non essendo attribuita alla commissione alcuna ponderazione di interessi né la potestà di scegliere soluzioni alternative, ma Corte di Cassazione – copia non ufficiale 6 dovendo essa soltanto accertare, sulla base di criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), che i partecipanti alla selezione siano in possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale, la cui sussistenza od insussistenza dev’essere conclusivamente giustificata mediante l’assegnazione di un punteggio, eventualmente accompagnato da una motivazione, conformemente alla disciplina legale di ciascun concorso.
Agli stessi principi si è costantemente attenuta anche la giurisprudenza amministrativa,
la quale ha riconosciuto che i giudizi delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, la cui sottoposizione al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo è circoscritta al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio, sintomatici di un macroscopico travisamento dei fatti o della manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 14/09/2023, n. 8319; 13/04/2023, n. 3733; Cons. Stato, Sez. IV, 25/07/2023, n. 7262).