TAR SICILIA – PALERMO, II – sentenza 08.03.2022 n. 734
Con la sentenza n. 734/2022, il Tar Sicilia -Palermo si è espresso in merito alla individuazione della giurisdizione competente a pronunciarsi in ordine alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale della società a partecipazione pubblica.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE:
Considerato che:
– il ricorso è inammissibile poiché l’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 prevede espressamente che per le società a partecipazione pubblica: “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”;
– pertanto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario dinnanzi al quale il giudizio potrà riproporsi ai sensi dell’art. 11 c.p.a. .