Cassazione penale, Sez. V, sentenza 19 settembre 2024, n. 35235
PRINCIPIO DI DIRITTO
Integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
[…] Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento.
L‘ordinanza impugnata […] minimizza – senza spiegarne le ragioni – il precedente episodio occorso nello steso mese di febbraio del 2024 (il giorno 3, precisamente), laddove, secondo la giurisprudenza di questa Corte – con la quale il provvedimento impugnato non si confronta in alcun modo – integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
In conseguenza delle considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per essere l’arresto stato legittimamente eseguito.