In tema di consegna di cittadino straniero alle autorità giudiziarie estere in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo (MAE), come si accerta il legittimo ed effettivo radicamento del “consegnando” sul territorio dello Stato al quale la consegna si richiede?
A cosa occorre avere riguardo per accertare la “doppia punibilità” tanto nello Stato che richiede la consegna quanto in quello che ne è richiesto?
In relazione ai limiti di pena, ci si riferisce alla pena edittale (astratta) o a quella concretamente comminata al consegnando?
Risponde brevemente (anche) a queste domande Cass, Sezione VI penale, ordinanza 28 maggio 2024, n.21176
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
- […]
- […].
- Il terzo motivo è manifestamente infondato ed aspecifico.
Va, innanzitutto, premesso che a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 6 giugno 2023, C-700/21, e della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2023, il legislatore, con il d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, ha modificato l’art. 18, comma 2, legge n. 69 del 2005, estendendo il motivo di rifiuto [di consegna] ivi previsto anche al cittadino di uno Stato terzo.
Il citato d.l. n. 69 del 2023, recependo sostanzialmente un consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, ha, inoltre, introdotto all’art. 18-bis il comma 2-bis, in cui sono stati positivizzati gli indici sintomatici del legittimo ed effettivo radicamento dell’interessato. La norma prevede, infatti, che ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante.
La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione.
4.1 Tenendo ferme dette coordinate normative, ritiene il Collegio che la Corte territoriale, pur facendo erroneamente riferimento alla condizione del consegnando, quale cittadino di uno Stato terzo, ha, comunque, adeguatamente argomentato in ordine alla insussistenza degli elementi fattuali necessari a ritenere che lo stesso sia radicato nel territorio in italiano.
In particolare, la Corte ha reputato non rilevante l’unico documento prodotto dalla difesa, sulla cui rilevanza insiste il motivo in esame, rilevando che la comunicazione dell’assunzione a tempo indeterminato del consegnando, datata 26 febbraio 2024, non solo è in contrasto con la dichiarazione resa da costui all’udienza di convalida di non svolgere alcun lavoro, ma è, comunque, inidonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti della legittima ed effettiva residenza o dimora nel territorio da almeno cinque anni.
- Il quarto motivo è inammissibile in quanto dedotto per la prima volta in questa Sede e, comunque, manifestamente infondato.
Va, infatti, considerato che l’art. 7 della legge n. 69 del 2005 prevede che la verifica del requisito della doppia punibilità deve essere effettuata indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato, avendo riguardo al fatto, come descritto nel mandato di arresto europeo sul piano naturalistico-strutturale, ed alla sua previsione come reato dalla legge nazionale.
A tale proposito, questa Corte ha già condivisibilnnente affermato che ai fini della verifica del requisito della doppia punibilità, presupposto indispensabile per potersi far luogo alla consegna, non è necessario che coincidano la qualificazione giuridica ed i singoli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici previste dallo Stato richiedente e da quello richiesto (cfr. Sez. 6, n. 21336 del 26/05/2021).
Accanto alla astratta punibilità del fatto, l’art. 7 richiede, inoltre, che questo sia punito con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a dodici mesi (comma 3) e che, qualora si tratti di un ni.a.e. esecutivo, già la pena o la misura di sicurezza inflitte abbiano una durata non inferiore a quattro mesi (comma 4).
Con riferimento a tale ultima ipotesi, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, occorre fare riferimento non alla pena edittale, ma a quella concretamente comminata dall’autorità giudiziaria straniera (cfr. Sez. 6, n. 13367 del 22/03/2018), pena che, nel caso di specie, è superiore al limite previsto dal citato art.7, comma 4.
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