Corte Costituzionale, sentenza 04 gennaio 2022 n. 1
Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di giudice del lavoro.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
2.– Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono inammissibili.
2.1.– L’art. 4-ter è stato inserito nel testo del d.l. n. 255 del 2001 in sede di conversione, al duplice scopo, desumibile dai lavori parlamentari, di garantire la parità di genere e di porre rimedio all’incertezza, sorta nel previgente assetto normativo, circa la necessità di applicare alla formazione delle graduatorie del personale educativo la stessa distinzione tra gli istitutori e le istitutrici, rispettivamente destinati alle istituzioni convittuali maschili e femminili, prevista per i ruoli dall’art. 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
A tali esigenze il legislatore ha inteso far fronte unificando tanto i ruoli provinciali del personale educativo di sesso maschile e femminile, di cui al citato art. 446 del d.lgs. n. 297 del 1994 (art. 4-ter, comma 1, del d.l. n. 255 del 2001, come convertito), quanto le correlate graduatorie (art. 4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 255 del 2001).
Per converso, il censurato comma 3 dello stesso art. 4-ter ha mantenuto ferma la distinzione tra gli educatori di sesso maschile e femminile ai fini dell’individuazione, nell’ambito della dotazione organica, dei posti da assegnare partitamente alle attività convittuali destinate agli alunni convittori e alle alunne convittrici.
2.2.– La funzione educativa di cui si tratta, come confermato dalla disciplina di fonte negoziale, è intesa «alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa» (art. 128, comma 1, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007): tant’è che si prevede anche, nell’ambito dell’attività educativa, la funzione di assistenza notturna (art. 133, commi 2 e 3, della medesima fonte).
Proprio allo scopo di adempiere correttamente al complesso di tali funzioni, l’art. 127, comma 1, del CCNL prescrive che «[i]l profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate e integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca».
2.3.– Il criterio discretivo indicato dall’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 255 del 2001, come convertito, ai fini dell’assegnazione dei posti di educatore e di educatrice, esibisce una chiara corrispondenza con l’omologa differenziazione operata dal legislatore nel prevedere distinte istituzioni educative per convittori di sesso maschile e per convittrici di sesso femminile.
In particolare, l’art. 203 del d.lgs. n. 297 del 1994 disciplina i convitti nazionali, i quali «hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti» (comma 1), prevedendo, altresì, che «[a]i convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi» (comma 9); che «[a]gli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che frequentano l’istituto» (comma 12). L’amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, presieduto dal rettore (comma 3).
L’art. 204 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994 regola, invece, gli educandati femminili dello Stato, i quali «hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte» (comma 1), estendendone il regime giuridico «agli altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 e successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali» (comma 12). L’amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione alle cui sedute partecipa, con voto consultivo, la direttrice dell’educandato, «la cui presenza è prescritta, ai fini della validità della seduta, quando si tratti dell’ordinamento e dell’andamento educativo e didattico dell’istituto» (comma 3).
Tale classificazione è stata, inoltre, recepita dall’art. 20, comma 1, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che, nel ridefinire – in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 446, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994 operata dall’art. 24, comma 1, lettera a), del medesimo decreto – i criteri di determinazione delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché delle strutture convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali, ha stabilito appunto che la consistenza di dette dotazioni è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici. Il comma 2 dello stesso art. 20 dispone che «[e]ntro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile».
3.– Il legislatore ha inteso evidentemente configurare un sistema educativo attuato con l’istituzione di strutture convittuali, nel quale la distinzione tra educatori ed educatrici è speculare e funzionale alla separazione tra gli allievi convittori e le allieve convittrici.
Poiché, dunque, la realizzazione delle finalità che la vigente disciplina annette alle istituzioni educative presuppone che la suddetta distinzione operi simmetricamente in relazione a entrambi i termini del rapporto educativo, l’ablazione della norma censurata – che tale differenziazione assicura con riferimento a coloro che svolgono la funzione educativa – inciderebbe sulla funzionalità dell’assetto così congegnato, generando, di conseguenza, disarmonie nel sistema complessivamente considerato.
La verifica della perdurante rispondenza della finalità presidiata dall’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 255 del 2001, come convertito, agli orientamenti e ai valori radicati nella coscienza sociale richiederebbe una rimeditazione della disciplina delle istituzioni educative nella sua globalità, che spetta alla discrezionalità del legislatore. Ad esso solo compete di rimodulare il sistema normativo in esame, apprezzando, «quale interprete della volontà della collettività» (sentenza n. 84 del 2016), la persistente opportunità del filtro selettivo prescritto dalla disposizione in scrutinio attraverso una rivalutazione delle ragioni che sorreggono la distinta configurazione delle istituzioni convittuali per allieve e per allievi.
4.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 255 del 2001, come convertito, sollevate dal Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili.