<p style="text-align: justify;"><strong>SULLA NATURA OGGETTIVA O SOGGETTIVA DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 416 BIS C.P. : LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Con l'ordinanza n. 40846 del 04.10.2019 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione inerente la natura giuridica della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis, 1 comma, cod.pen., che aumenta, inasprendo, la pena quando la condotta tipica venga posta in essere al solo fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.</p> <p style="text-align: justify;">Il tenore letterale della previsione codicistica non consente una univoca interpretazione, dando vita, dunque, a varie opzioni ermeneutiche, che si dividono tra orientamenti che sostengono che l'aggravante in esame sia di natura oggettiva, in quanto concerne le modalità dell'azioni, e orientamenti che invece la qualificano come soggettiva, in quanto concerne la direzione della volontà.</p> <p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, dunque, con la summenzionata ordinanza torna ad interrogarsi su un dubbio che in sede giurisprudenziale ha radici remote, precisando però, che in ogni caso, la circostanza può essere imputata solamente nell'ipotesi in cui sussista effettivamente un evento materiale ed obiettivo dal quale palesemente emerge l'intento agevolatore.</p> <p style="text-align: justify;">Lo scrutinio condotto dalla Corte ha come oggetto la copertura volitiva dell'elemento materiale essendo necessario chiarire se tale intento posso imputarsi ex art. 59, comma 2, c.p. a titolo di ignoranza colposa (prevedendo anche la possibilità di trasmetterla ai concorrenti nel reato), o se invece l'aggravante in questione preveda una indagine sull'intendo psicologico di ogni singolo agente e sulla sussistenza, dunque, del dolo specifico ai fini della applicabilità dell'art. 416 bis 1 comma cod. pen., ricadendo pertanto nella disciplina dell'art. 61, n.2 , c.p..</p> <p style="text-align: justify;">Premesso ciò la Corte ripercorre i vari orientamenti sorti in giurisprudenza a sostegno dell'una o dell'altra qualificazione, registrando in materia due orientamenti opposti ed uno intermedio.</p> <p style="text-align: justify;">Il primo orientamento, favorevole al riconoscimento della natura oggettiva, ritiene che la circostanza in esame sia imputabile laddove sussiste consapevolezza che l'attività concretamente posta in essere sia in grado di agevolare l'associazione mafiosa ed è pertanto sufficiente l'emersione di un atteggiamento riconducibile all'ignoranza colposa per estendere tale elemento aggiunto anche ai concorrenti nel reato.</p> <p style="text-align: justify;">Dunque, se da un lato è necessaria la consapevolezza dello scopo, dall'altra risulta non necessaria la condivisione di tale consapevolezza tra tutti i concorrenti nel reato.</p> <p style="text-align: justify;">Il secondo orientamento, che si pone in una posizione antagonista alla tesi appena esposta, predilige la natura soggettiva della circostanza dell'art. 416 bis c.p. .</p> <p style="text-align: justify;">E' una corrente di pensiero emersa nel 2017 la quale, basandosi su precedenti pronunce della Corte di Cassazione (Sez.Unite n. 10 del28/03/2001, Cimalli e Sez. Unite n. 337 del 18/12/2008, Antonucci) sostiene che l'aggravante in esame possa essere imputata quando la condotta del soggetto risulti essere assistita da dolo specifico, dovendo sussistere dunque una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale.</p> <p style="text-align: justify;">Le pronunce menzionate hanno riconosciuto due diverse ma connesse forme di manifestazione dell'aggravante dell'art. 416 bis. c.p. : una forma oggettiva, che implica l'uso del metodo mafioso nella commissione di singoli reati, ed una forma soggettiva, che invece si caratterizza per la specifica volontarietà del soggetto che compie l'azione nel condurre la propria attività criminosa nella direzione di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività della consorteria mafiosa.</p> <p style="text-align: justify;">Parte dei sostenitori di tale orientamento hanno inoltre specificato che la natura soggettiva dell'aggravante comporta che la condotta posta in essere si fonda su una particolare motivazione a delinquere la quale può risultare dalle modalità delle azioni che, dunque, si configurano come criteri di indagine del substrato psicologico di tale aggravante.</p> <p style="text-align: justify;">Il terzo orientamento analizzato, ponendosi in una posizione intermedia, fa dipendere la natura oggettiva o soggettiva dell'aggravante dalla concreta manifestazione e dal tipo di condotta posta in essere non potendo, a priori, dare una netta ed indiscutibile qualificazione nell'uno o nell'altro senso.</p> <p style="text-align: justify;">Infatti l'aggravante si atteggia come oggettiva qualora riguarda il modo di essere, dal punto di vista strutturale dell'associazione e dunque dalle modalità di compimento del fatto, laddove si atteggia a soggettiva se, oltre alla consapevolezza di favorire l'interesse della compagine mafiosa, il soggetto agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dall'azione criminosa.</p> <p style="text-align: justify;">Chiarite, dunque, le diverse ed opposte posizioni presenti in giurisprudenza, non resta altro che attendere la pronuncia da parte delle Sezioni Unite.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><em>Silvia Lucietto</em></p>