<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>1.- Si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione nella controversia concernente la domanda con la quale si assume la violazione del diritto di ottenere i contributi correlati al rilascio dei cc.dd. certificati bianchi per effetto della revoca conseguente all’annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle relative richieste di verifica e di certificazione.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>A sostegno dell’attribuzione della controversia al giudice ordinario la società fa leva sulla natura contrattuale del rapporto che s’instaura tra il Gestore dei servizi energetici, i soggetti proponenti e i titolari del progetto di efficienza energetica, esemplato sulla figura di un contratto tipo prefigurato dal decreto ministeriale dell’11 gennaio 2017 emesso dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>2.- La giurisdizione spetta, invece, <strong>al giudice amministrativo</strong>.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Queste sezioni unite hanno già avuto occasione di stabilire che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in tema di <strong>energia</strong> prevista dall’art. 133, comma 1, <strong>lett. o),</strong> cod. proc. amm. si estende anche alle controversie con il Gestore dei servizi energetici in tema di misure d’incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Il Gestore, difatti, seppur nella veste di società per azioni, il cui azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, svolge <strong>funzioni di natura pubblicistica</strong> nel settore elettrico e in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché provvede alla gestione del relativo sistema pubblico (tra varie, Cass., sez. un., 7 maggio 2019, n. 11932; sez. un., 10 aprile 2019, n. 10020; sez. un., 2 novembre 2018, n. 28057; sottolinea, da ultimo, che il Gestore è soggetto privato che svolge pubbliche funzioni, sia per la partecipazione pubblica totalitaria da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia per la natura dei poteri esercitati, Corte cost. 13 novembre 2020, n. 237, punto 6).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>2.1.- Che la materia sia integralmente riferibile al sistema pubblico e alle scelte di segno pubblicistico emerge anche dalla giurisprudenza unionale (da ultimo, Corte giust. 11 luglio 2019, cause riunite C-180/18, C-286/18 e C-287/18), la quale ha fatto leva sulla discrezionalità lasciata agli Stati membri in ordine all’introduzione di misure di sostegno alla produzione di energia (in quel caso, mediante impianti solari fotovoltaici), che comporta la possibilità di modificare e anche di sopprimere le misure di sostegno.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>In tal caso, la tutela dell’affidamento degli operatori economici, espressione del principio di certezza del diritto, postula pur sempre che la possibilità di modifica o di soppressione non fosse prevedibile da un operatore economico accorto e prudente.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>3.- La giurisdizione esclusiva non viene meno per la circostanza che il Gestore abbia fatto ricorso a strumenti negoziali. E ciò perché egli non è chiamato a intervenire nella veste di mera controparte della convenzione (capace, perciò, di soli atti paritetici), ma come pubblica amministrazione, destinata ad operare in posizione di supremazia mediante l’esercizio di poteri autoritativi finalizzati ad assicurare l’attuazione della superiore volontà di legge (Cass., sez. un., 13 dicembre 2017, n. 29922).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>D’altronde, sono devolute alla giurisdizione amministrativa anche le controversie sulle cc.dd. rimodulazioni degli incentivi, comunque dotate di carattere autoritativo (Cass., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10795).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>3.1.- Non è destinata a incrinare il consolidato orientamento di queste sezioni unite la prospettazione della società, che lamenta la violazione di un proprio diritto soggettivo: se la natura pubblicistica di un atto va ricondotta alla norma che regola quell’atto, è evidente che anche l’attività di accertamento va regolata dal medesimo statuto pubblicistico.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>4.- E’ quindi applicabile l’art. 133, primo comma, lettera o), cod. proc. amm., che contempla «le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricom prese o da ricom prendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti».</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Infatti, nel caso di specie, il Gestore dei servizi energetici, nell’ambito della gestione del sistema pubblico d’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile e nell’esercizio dei poteri di competenza, ha accertato l’inadempimento dell’obbligo di conservazione della documentazione e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la revoca dei benefici.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>4.1.- E la controversia – concernendo l’esclusione dei benefici – comunque riguarda un provvedimento relativo all’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare: attiene, quindi, alla «produzione di energia», considerato che la previsione di contributi tariffari è un efficace strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale (conf., tra varie, Cass., sez. un., n. 28057/18, cit.; sez. un., 27 aprile 2017, nn. 10409, 10410 e 10411 e n. 10795/17, cit.)</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>5.- È per conseguenza dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale sono rimesse le parti, anche per la regolazione delle spese.</em></p> <strong><em>Emilio Barile La Raia</em></strong>