<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><b>Massima</b></span></p> <p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">L’accordo raggiunto in sede di separazione personale dei coniugi deve essere interpretato alla stregua del consolidato principio di interpretazione del contratto di cui all’art.1362 c.c., valutando unitamente sia il criterio letterale sia il comportamento assunto dalle parti successivamente alla stipula del contratto, al fine di definire la comune volontà dei contraenti (nel caso de quo, si trattava di un contratto ad effetti reali).</span></p> <p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Inoltre, il suddetto accordo (nel caso de quo che riconosce ed opera il trasferimento di diritti reali immobiliari in capo ad uno dei due coniugi) inserito nel verbale d’udienza assume la veste di atto pubblico e costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell’art.2657 c.c., diventando prova della volontà degli ex coniugi. </span></p> <p align="justify"><i><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Ylenia Menchise</span></i></p>