Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 20 marzo 2025 n. 7402
PRINCIPIO DI DIRITTO
La proposizione del ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense deve avvenire con la necessaria instaurazione del contraddittorio – attraverso il deposito del ricorso presso i locali del Consiglio dell’Ordine ovvero mediante la notifica dell’atto al medesimo Consiglio dell’Ordine – entro i termini stabiliti dalla legge, la cui mancanza impedisce il prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda e l’instaurazione del giudizio.
L’eventuale deposito del reclamo direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – come nella specie avvenuto, di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio dell’Ordine.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Appare opportuno, preliminarmente, delineare il quadro normativo rilevante.
6.1. In materia di cancellazione dall’Albo professionale, l’art. 17, comma 14, l. n. 247 del 2012 prevede
“L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione”.
Il successivo art. 36, comma 1, l. n. 247 del 2012 individua l’ambito della competenza giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense e ne precisa i criteri e le regole procedurali, disponendo che “Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37”.
Il comma 6 dell’art. 36 cit. dispone altresì che “Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge”.
L’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, infine, prevede:
“Il ricorso alla Commissione centrale [oggi Consiglio Nazionale Forense] è presentato negli Uffici del Direttorio [oggi Consiglio dell’Ordine degli Avvocati] che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.
Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell’art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui è stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato, e, nel caso di più professionisti, alla data dell’ultima notificazione.
L’Ufficio del Direttorio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al pubblico ministero è anche comunicata la data dell’ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.
Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli Uffici del Direttorio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all’art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.
Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
Il ricorso e gli altri atti nonché le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi alla Commissione centrale.”.
Va precisato, con riguardo a quest’ultima disposizione, che, contrariamente a quanto sostenuto in memoria dal ricorrente, resta privo di rilievo che l’art. 59 cit., nella sua formulazione originaria, si riferisse alla “Commissione centrale” e agli “Uffici del Direttorio” posto che a tali organi, la cui denominazione deriva dal precedente ordinamento corporativo, sono subentrati, rispettivamente, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
- Il su illustrato quadro normativo permette di evidenziare che:
- a) il ricorso al Consiglio Nazionale Forense ha pacificamente natura giurisdizionale e non di ricorso amministrativo-gerarchico;
- b) il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati distrettuale è il soggetto preposto al procedimento (nella specie, quello per la cancellazione e/o iscrizione all’Albo professionale), ossia non è un terzo, né un “organo giudiziale”, ma il soggetto che ha adottato l’atto impugnato, dunque una parte, seppure qualificata, del giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense, la quale, a fronte delle contestazioni del ricorrente sulla regolarità e sulla fondatezza della procedura, vanta un prioritario interesse alla sua conservazione;
- c) l’applicazione dell’art. 59 r.d. n. 37 del 1934 deriva non da una asserita ultrattività dell’originaria previsione ma da una espressa scelta del legislatore, operata con la stessa legge n. 247 del 2012, di riconoscere piena vigenza ed efficacia alla norma;
- d) la specificità della posizione del […], infine, giustifica la sua considerazione da parte del legislatore in termini centrali nell’avvio del giudizio di impugnazione: una volta depositato il ricorso, infatti, ricade sul […] l’avvio delle fasi successive, ossia, in particolare, l’attivazione del contraddittorio rispetto alle altre eventuali parti e la trasmissione dell’impugnazione al Consiglio Nazionale Forense, organo competente a decidere.
7.1. Tali rilievi consentono di comprendere, in termini più lineari, la rilevanza e l’incidenza del complesso delle norme che governano, in parte qua, il giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense.
L’art. 17, comma 14, e l’art. 36, comma 1, primo periodo, infatti, individuano nel Consiglio Nazionale Forense l’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso (nella specie, sulla cancellazione dall’Albo).
Il richiamo operato dall’art. 36, ultimo periodo, l. n. 247 del 2012 all’art. 59 r.d. n. 37 del 1934 non modifica tale attribuzione poiché attiene ad un diverso piano, procedurale, identificando solamente le modalità per la proposizione del mezzo di impugnazione, giustificata dalla peculiare posizione del […].
7.2. Occorre sottolineare, del resto, che, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, il deposito presso “gli uffici del […]” è del tutto equivalente alla notificazione del ricorso al medesimo.
Questa Corte, nell’interpretare l’art. 59 cit. – sia pure nell’ambito del contenzioso elettorale e in materia disciplinare, ma tali rilievi valgono anche per il presente contenzioso – ha esplicitamente chiarito che “appare arbitrario assumere che il termine «presentazione» imponga il deposito quale unica modalità di impugnazione, con esclusione della notificazione. In realtà la disposizione relativa alla «presentazione del reclamo negli uffici del […]» si limita ad individuare il destinatario del reclamo stesso (gli uffici del […]), senza circoscrivere le modalità di proposizione dell’impugnazione”, sicché “detto ricorso si propone non mediante il suo deposito presso lo stesso destinatario dell’impugnazione, bensì mediante notificazione dell’atto nei suoi confronti” e, ove quest’ultima sia eseguita tramite servizio postale, ai fini della tempestività, rileva il momento della spedizione dell’atto al […], stante il generale principio, costituzionalmente rilevante, della scissione soggettiva degli effetti della notificazione (v. Sez. U, n. 26857 del 14/11/2017; Sez. U, n. 13983 del 06/06/2017; da ultimo Sez. U, n. 30885, 3 dicembre 2024).
Ciò conferma, dunque, che la proposizione del ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense deve avvenire con la necessaria instaurazione del contraddittorio – attraverso il deposito del ricorso presso i locali del Consiglio dell’Ordine ovvero mediante la notifica dell’atto al medesimo Consiglio dell’Ordine – nei confronti del […] entro i termini stabiliti dalla legge, la cui mancanza impedisce il prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda e l’instaurazione del giudizio.
Va sottolineato, sul punto, che l’eventuale deposito del reclamo direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – come nella specie avvenuto, di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio dell’Ordine, condizione qui, invece, non verificatasi.
7.3. Da tutto ciò emerge pure l’infondatezza dell’eccepito difetto di legittimazione del (Omissis) a resistere con controricorso al ricorso presentato per cassazione.
- Pertanto, va escluso che vi sia contrasto o incoerenza tra l’art. 17 l. n. 247 del 2012e l’art. 59 r.d. n. 37 del 1934, non ponendosi un profilo di successione di norme.
Le due norme attengono a piani differenti seppur collegati: la prima individua l’organo competente a decidere il reclamo; la seconda, applicabile per l’esplicito richiamo dell’art. 36 l. n. 247 del 2012, regola le modalità, procedurali, per la presentazione del reclamo stesso, la cui inosservanza determina l’inammissibilità del ricorso che non può ritenersi ritualmente e/o tempestivamente presentato.
8.1. Tale interpretazione, inoltre, non è sicuramente illogica, rispondendo, anzi, a evidenti ragioni di sistema: il deposito del ricorso presso il […], difatti, è funzionale a consentire l’attivazione del contraddittorio con le altre parti (e con il Procuratore Generale della Corte di cassazione) e, al contempo, la trasmissione, in uno con il ricorso, degli atti del procedimento, delle eventuali ulteriori deduzioni, nonché dei documenti allegati dalle altre parti, sì da permettere al Consiglio Nazionale Forense una più ampia (e unitaria) trattazione del relativo contenzioso.
8.2. Infine, neppure sussiste contrasto rispetto a quanto previsto dall’art. 33 del Reg. CNF n. 2 del 21 febbraio 2024, il cui comma 3, nel prevedere che il ricorso deve essere presentato a mezzo posta o pec nella segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto, fornisce una regolamentazione del tutto coerente all’art. 59 cit.
8.3. Per completezza, giova anche evidenziare che il peculiare meccanismo di impugnazione previsto per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense non è inedito nell’ordinamento.
Questa modalità, infatti, è assimilabile a quella prevista per l’impugnazione nel giudizio penale: l’art. 582 cod. proc. pen. prevede che l’impugnazione della sentenza debba avvenire con deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso la sentenza d’appello proposto direttamente alla Corte di cassazione (v. Cass. pen. Sez. 2 – , Sentenza n. 7844 del 29/01/2020).
- Da ultimo, va escluso, in relazione alle conclusioni depositate dal Procuratore Generale, che possa assumere rilievo il meccanismo della translatio iudicii che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza.
Nella specie, la violazione investe l’esatta applicazione delle norme per la presentazione del ricorso e non l’errata identificazione dell’organo competente, qui neppure in rilievo.
- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.