<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza 16 marzo 2020, n. 10093</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>PRINCIPIO DI DIRITTO</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>La fattispecie della truffa contrattuale si distingue da quella della frode in commercio perché l’una si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa sia stato determinante per la conclusione del contratto, mentre l’altra si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici; la truffa contrattuale ha, quindi, un plus costituito dall’artificio o dal raggiro non presente nella frode in commercio.</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Il ricorso risulta fondato, invece, relativamente alla qualificazione giuridica del reato, se truffa o frode in commercio. L’appello sul punto con il 4° motivo aveva specificamente sottoposto alla Corte di appello il problema della qualificazione giuridica dei fatti alla luce delle dichiarazioni dell’acquirente D. che riferiva di essere stato ingannato sulle caratteristiche del mezzo acquistato ("se volevo un motorino, andavo ad acquistare un motorino").</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La Corte di appello sullo specifico motivo di appello risponde con una motivazione carente e manifestamente illogica: "Quanto al reato di truffa esso poteva semmai concorrere, ricorrendone la procedibilità con quello di frode in commercio".</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Per il ricorrente al momento della conclusione del contratto (l’accordo) ci sarebbe stato un artificio nell’ingannare D. facendogli credere che il mezzo acquistato fosse una bicicletta e non un motorino con i relativi obblighi (casco, assicurazione, permesso di guida ecc.). Come emerge dalla stessa sentenza impugnata nel negozio del ricorrente c’erano locandine che specificavano "Bici con pedalata assistita no patente no assicurazione"; questa circostanza non è stata analizzata in relazione alla volontà di D. di concludere il contratto di acquisto che altrimenti non avrebbe concluso ("se volevo un motorino, andavo ad acquistare un motorino").</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Sul punto, la Corte richiama la propria giurisprudenza che individua il reato di <strong>truffa contrattuale quando l’inganno sia stato determinante per la conclusione del contratto</strong> e, invece, la <strong>frode in commercio quando si consegna una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita ma con un contratto liberamente intervenuto, senza alcun raggiro o artificio</strong>: "La fattispecie della truffa contrattuale si distingue da quella della frode in commercio perché l’una si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa sia stato determinante per la conclusione del contratto, mentre l’altra si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici. (Fattispecie di annullamento di sentenza di condanna per il reato ex art. 515 c.p., avendo la Corte ravvisato il diverso reato ex art. 640 c.p. nella consegna di autovettura, in cambio di denaro, previa induzione ad acquistarla mediante inganno sulle caratteristiche del motore della stessa)" (Sez. 3, n. 40271 del 16/07/2015 - dep. 07/10/2015, Manconi, Rv. 26516301).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nello stesso senso già Sez. 6, n. 11914 del 17/06/1977 - dep. 29/09/1977, ARNALDI, Rv. 13686801: "Il delitto di truffa si distingue da quello di frode in commercio per l’esistenza del raggiro o dell’artificio, che costituisce un plus rispetto alla frode in commercio e può realizzarsi anche nella fase di esecuzione del contratto. Pertanto, risponde del delitto di truffa il venditore che, in sede di esecuzione del contratto, avvalendosi di artifici e raggiri, induca l’altra parte ad accettare condizioni diverse da quelle pattuite".</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>I due reati, precisa la Corte, sono alternativi - tranne ipotesi particolari e specifiche che non risultano nel caso in giudizio - e non concorrono, poiché il reato di truffa si distingue da quello di frode in commercio per l’esistenza del <strong>raggiro o </strong>dell’<strong>artificio</strong>, che costituisce un <strong>plus</strong> rispetto alla frode in commercio.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>L’analisi in fatto su questi elementi è mancata da parte della Corte di appello, pur in presenza di specifico motivo di impugnazione.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Francesca Senia</em></p>