<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>Corte di Cassazione, II, ordinanza del 24.05.2021, n. 14106</b></span></span></p> <strong><em>In materia di contratti del consumatore, va data continuità all'orientamento secondo cui è professionista di cui all'art. 3 D.lgs 6 settembre 2006, n. 205, con conseguente esclusione dall'ambito soggettivo di disciplina di tutela, non soltanto il soggetto che agisca per finalità imprenditoriali o professionali, ma anche per finalità accessorie alle prime.</em></strong> <strong>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</strong> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del deposito della memoria da parte del ricorrente in quanto tardivamente depositate in data 16 novembre 2020 oltre i dieci giorni antecedenti l’adunanza camerale del 25.11.2020.</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">1.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1490 c.c., e art. 1497 c.c., e della Convenzione di Vienna del 1980, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il ricorrente assume che il telefono consegnato in sostituzione, di colore diverso da quello scelto dall’acquirente non era conforme a quello previsto dal contratto, era diverso dalla descrizione fattane dal venditore e dal campione. Nell’argomentare la censura, si evidenzia che il concetto di conformità contrattuale è più ampio del concetto di vizio della cosa venduta, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 129. Nel caso di specie, quindi, la peculiarità del colore e del modello avrebbe contraddistinto il telefono scelto rispetto ai cellulari presenti sul mercato.</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’erronea interpretazione dei fatti di causa, il mancato esame della documentazione in atti e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in quanto il giudice di merito non avrebbe considerato che, dopo aver ritirato l’apparecchio telefonico in sostituzione, in data 10.7.2003, avrebbe provveduto a restituirlo dopo soli cinque giorni, in data 15.7.2003 e che la contestazione sarebbe stata riscontrata dalla Motorola s.p.a. il 21.7.2003. Il ricorrente contesta l’omessa applicazione dell’istituto della vendita a distanza, nonostante il cellulare fosse stato consegnato per posta ed avrebbe sottoscritto la ricevuta dell’avvenuta consegna, pur non potendo controllare il colore. Infine il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere il diritto al risarcimento per i disagi connessi al ritardo di circa sei mesi per le riparazioni dei vizi riscontrati.</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">2.1. I motivi, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta, sono infondati.</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">2.2.In primo luogo, alla fattispecie in esame non è applicabile la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, ratificata dall’Italia con L. n. 765 del 1985, sulla vendita internazionale in quanto il contratto non riguarda la vendita di merci tra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi aderenti alla Convenzione ma tra soggetti aventi residenza e nel territorio dello Stato.</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">2.3. Il riferimento alla vendita su campione ed a distanza con coglie nel segno, avendo il Tribunale accertato che il telefono ricevuto in sostituzione venne ritirato presso il centro di assistenza e non spedito a mezzo posta.</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">2.4. In relazione alla differenza di colore, grigio e non bianco perla, il giudice di merito ha tenuto conto dell’utilizzo dell’apparecchio come strumento di lavoro e non come bene voluttuario, circostanza non contestata dal ricorrente. Tanto bastava per escludere la disciplina del Codice del Consumo trattandosi di acquisto ad uso professionale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sé esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale (Cassazione civile sez. III, 26/09/2018, n. 22810).</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">2.5. In applicazione di questo principio si è escluso, ad esempio, che possa acquistare la veste di "consumatore", l’avvocato che abbia acquistato riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale (Sez. 6-2, Ordinanza n. 17466 del 31/07/2014) o abbia stipulato un contratto di utenza telefonica con riferimento ad un apparecchio del quale faceva uso anche per l’esercizio della sua attività professionale (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11933 del 22/05/2006).</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">2.6. Il Tribunale, oltre a mettere in luce la destinazione del bene acquistato per uso professionale, ha escluso, anche sotto il profilo della disciplina consumeristica, che un telefono di colore diverso, consegnato in sostituzione di quello non funzionante, della medesima marca e modello, possa essere qualificato come prodotto difettoso, in quanto idoneo all’uso al quale era destinato, nè privo delle qualità promesse ai sensi dell’art. 1497 c.c..</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">2.7. Non poteva quindi profilarsi un grave inadempimento del venditore per vizi della cosa venduta, tanto più il N. aveva ritirato personalmente il nuovo apparecchio telefonico presso il centro assistenza, constatandone le caratteristiche ed il funzionamento e, anche se di colore diverso, aveva accettato un prodotto di suo gradimento.</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">2.8. Il ricorso va pertanto rigettato.</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.</span></span></p> <p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;"><span style="font-size: medium;">3.1. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.</span></span></p>