Corte costituzionale, sentenza 1° dicembre 2022, n. 241
Va dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; va annullata, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 2021.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1.– Il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (reg. confl. poteri n. 4 del 2021), chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali procede a carico del membro del Parlamento Stefano Esposito, per il delitto di cui agli artt. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, commesso in danno di D. L., G. V. e G. R., concernono opinioni espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il ricorso chiede, pertanto, l’annullamento della deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A).
2.– Deve essere confermata l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 35 del 2022.
In particolare, nessun dubbio sussiste sulla legittimazione del Tribunale di Torino a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, trattandosi di organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli (ex plurimis, sentenze n. 110 del 2021 e n. 133 del 2018; ordinanza n. 148 del 2020).
Analogamente, è pacifica la legittimazione passiva della Camera, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (ex multis, sentenze n. 133 e n. 59 del 2018 e n. 144 del 2015).
La circostanza che Stefano Esposito fosse senatore della Repubblica al tempo della proposizione dell’odierno conflitto non incide sul riconoscimento alla sola Camera della legittimazione passiva, posto che le dichiarazioni di cui si è affermata la insindacabilità sono state rilasciate quando l’imputato era deputato (sentenze n. 110 del 2021, n. 30 del 2002 e n. 252 del 1999).
3.– La Camera ha reputato insindacabile, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. la seguente dichiarazione pubblicata da Stefano Esposito sulla propria pagina Facebook il 1° settembre 2012: «stanotte durante l’attacco al cantiere di Chiomonte indovinate un po’ chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia? [G. V.]. Il tutto coordinato da [D. L.], portavoce di [G. R.] che è agli arresti domiciliari e quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!».
Il Tribunale di Torino ritiene che tale frase, testualmente riprodotta nel ricorso per conflitto di attribuzioni, non sia divulgativa di alcun atto parlamentare attribuibile al deputato Esposito, con la conseguenza di non poter essere ritenuta opinione espressa nell’esercizio della funzione.
La difesa della Camera dei deputati obietta che Stefano Esposito ha posto in essere, durante il proprio mandato in Parlamento, «un’intensa attività parlamentare», volta sia a «stigmatizzare le manifestazioni di protesta» contro i lavori relativi alla realizzazione in Val di Susa della linea ferroviaria dell’alta velocità (TAV), sia a sottolineare che tali manifestazioni erano degenerate in reiterati atti di violenza, anche nei confronti delle forze dell’ordine.
Quanto a questi episodi, il deputato Esposito avrebbe più volte denunciato il ruolo di sostenitori e fiancheggiatori svolto sia da sindaci locali, sia da membri di centri sociali, così coinvolgendo le persone offese dal reato, che rivestono l’una il ruolo di vice sindaco di un Comune della Val di Susa, e le altre quello di attivisti di un centro sociale che si oppone ai lavori.
La Camera ha indicato numerosi atti parlamentari attribuibili all’on. Esposito, a comprova di tali affermazioni.
Ne deriverebbe che le dichiarazioni pubblicate su Facebook, e riferite ad un «attacco al cantiere di Chiomonte» nella sera del 31 agosto 2012, dovrebbero essere valutate non in «maniera singola, separata, frammentaria ed episodica», ma come una divulgazione delle opinioni più volte espresse dal deputato Esposito, mediante gli atti parlamentari così indicati.
4.– Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per ravvisare un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che le stesse possano essere riconosciute come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 59 del 2018 e n. 144 del 2015), vale a dire che assumano carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest’ultima (sentenze n. 265 del 2014, n. 221 del 2014, n. 55 del 2014, n. 81 del 2011 e n. 420 del 2008).
Si è aggiunto che non è «da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l’insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare» (sentenze n. 133 del 2018).
5.– Il conflitto in esame concerne la delibera parlamentare di insindacabilità di una dichiarazione resa extra moenia, con la quale l’on. Esposito non si è limitato a segnalare alla pubblica opinione la circostanza che il cantiere TAV veniva reso oggetto di azioni violente da parte di membri di gruppi sociali, con il sostegno di amministratori locali non meglio identificati, come più volte denunciato con atti tipici in Parlamento.
Difatti, la dichiarazione oggetto del processo penale non solo si riferisce ad un episodio particolare, ossia alla presunta aggressione del 31 agosto 2012 in danno del cantiere, ma soprattutto aggiunge l’attribuzione alle persone offese dal reato, nominalmente individuate, di un fatto specifico, ossia di avere avvisato i «teppisti» dei «movimenti della polizia», così dando loro un «supporto» operativo del tutto peculiare, attraverso un’attività di delazione che sarebbe stata avviata dal vice sindaco G. V., e sfruttata da D. L. e G. R. per coordinare l’azione violenta.
5.1.– Ciò premesso, né la relazione della Giunta per le autorizzazioni, né la deliberazione della Camera del 24 marzo 2021, né la difesa della Camera stessa indicano atti parlamentari dell’on. Esposito, anteriori o contestuali alle dichiarazioni oggetto dell’imputazione, che abbiano un contenuto corrispondente a quanto pubblicato su Facebook, vale a dire che denuncino la pretesa delazione appena indicata, e l’uso di coordinamento dell’azione violenta che ne sarebbe stato fatto.
6.– A tal fine, non possono avere rilievo – secondo la giurisprudenza di questa Corte – gli atti parlamentari posteriori alla dichiarazione reputata insindacabile, perché, per definizione, quest’ultima non può essere divulgativa dei primi (ex plurimis, sentenza n. 55 del 2014).
Ciò vale anzitutto per gli interventi in aula dell’8, 14 e 28 maggio 2013 e del 3, 11 e 23 luglio 2013, menzionati nell’atto di costituzione della Camera. Analoga conclusione va poi tratta quanto all’intervento in aula del 4 ottobre 2012, che non solo non accenna al fatto specifico oggetto dell’imputazione penale, riferendosi genericamente alle azioni violente contro il cantiere TAV dell’estate 2012, ma si situa comunque ad una significativa distanza temporale dalla dichiarazione su Facebook del 1° settembre precedente (ex plurimis, sentenza n. 258 del 2006, che esclude il nesso funzionale quando l’atto parlamentare è successivo di oltre dieci giorni dalla dichiarazione resa extra moenia; inoltre, sentenza n. 435 del 2002, con riferimento ad una cesura di otto giorni).
Si può perciò escludere la «sostanziale contestualità» tra atto parlamentare e dichiarazione incriminata (sentenza n. 97 del 2008), e che il primo fosse «già preannunciato» o comunque «prevedibile sulla base della specifica situazione» il 1° settembre 2012, quando tale dichiarazione è stata resa pubblica (sentenza n. 335 del 2006).
7.– Con riguardo agli atti di esercizio della funzione parlamentare da parte del deputato Esposito anteriori al 1° settembre 2012, indicati dalla difesa della Camera e in parte già valutati dal Tribunale di Torino, molti di essi hanno senza dubbio per oggetto le violente azioni di sabotaggio al cantiere TAV, paventate o attribuite talvolta a esponenti dei centri sociali, con l’appoggio di amministratori locali.
Si tratta, in particolare, degli interventi in aula svolti durante le sedute n. 384 e n. 386, rispettivamente del 18 e 20 ottobre 2010, la seduta n. 489 del 21 giugno 2011, la seduta n. 494 del 30 giugno 2011, la seduta n. 611 del 26 marzo 2012; la seduta n. 614 del 29 marzo 2012 e la seduta n. 644 del 24 aprile 2012.
Analogo contenuto hanno l’intervento relativo alla mozione n. 1-00437 del 22 settembre 2010, l’interpellanza urgente n. 2-01137 del 28 giugno 2011, la mozione n. 1-00711 del 15 settembre 2011, nonché la mozione n. 1-00980 del 29 marzo 2012.
In tutti i citati casi non vi è alcun riferimento specifico alle persone dei querelanti, né ad una loro specifica attività di propalazione e di successivo impiego di informazioni riservate, concernente «i movimenti della polizia», ovverosia il fatto che connota la dichiarazione apparsa sulla pagina Facebook dell’on. Esposito il giorno 1° settembre 2012.
Nessun rilievo possono, infine, assumere l’interrogazione e l’interpellanza parlamentare n. 3-00906 del 9 febbraio 2010 e n. 2-00961 dell’8 febbraio 2011, posto che tali atti si riferiscono all’opportunità di realizzare l’opera TAV, senza recare cenno a episodi di violenza o boicottaggio.
8.– In definiva, non risulta alcuna opinione, resa nell’esercizio della funzione parlamentare, che abbia un contenuto nella sostanza corrispondente al fatto specifico denunciato dall’on. Esposito su Facebook con la dichiarazione reputata insindacabile.
Ne consegue che la deliberazione della Camera dei deputati del 24 marzo 2021, affermando erroneamente la insindacabilità di tale dichiarazione, ha menomato le attribuzioni del Tribunale di Torino, perché difetta il nesso funzionale tra le affermazioni oggetto del procedimento penale e l’attività compiuta in sede parlamentare dall’on. Esposito.
Tale deliberazione va perciò annullata.