Corte di giustizia dell’Unione Europea, 28.11.2024, causa C-80/23 (ECLI:EU:C:2024:991)
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va interpretato l’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, nel senso che:
qualora una normativa nazionale preveda la raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio ai fini della loro registrazione, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 3, punto 7, di detta direttiva, di verificare e dimostrare il carattere strettamente necessario di tale raccolta, conformemente all’articolo 10 della medesima direttiva, il rispetto di un tale obbligo non può essere assicurato dall’organo giurisdizionale adito da detta autorità competente ai fini dell’esecuzione coattiva di tale raccolta, in quanto è a detta autorità competente che spetta effettuare la valutazione richiesta in forza di tale articolo 10.
PARTE RILEVANTE DELLA DECISIONE
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, lettera a), e dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di V.S. e diretto all’esecuzione coattiva della raccolta dei dati biometrici e genetici di quest’ultima ai fini della loro registrazione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il considerando 37 della direttiva 2016/680 così recita:
«Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali.
(…) Il trattamento di tali dati dovrebbe inoltre essere autorizzato per legge qualora l’interessato abbia esplicitamente dato il proprio consenso al trattamento che sia particolarmente invasivo per questi. Il consenso dell’interessato non dovrebbe tuttavia costituire di per sé la base giuridica per il trattamento di tali dati personali sensibili da parte delle autorità competenti».
4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e obiettivi», al suo paragrafo 1 così dispone:
«La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica».
5 Ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…) 7) “autorità competente”:
- a) qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; o
- b) qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia [contro] e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;(…)».
6 L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri dispongono che i dati personali siano:
- a) trattati in modo lecito e corretto;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;(…)».
7 L’articolo 6 della direttiva 2016/680, intitolato «Distinzione tra diverse categorie di interessati», è così formulato:
«Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento, se del caso e nella misura del possibile, operi una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, quali: a) le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato; (…)».
8 Ai sensi dell’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Liceità del trattamento»:
- Gli Stati membri dispongono che il trattamento sia lecito solo se e nella misura in cui è necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorità competente, per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e si basa sul diritto dell’Unione o dello Stato membro.
- Il diritto dello Stato membro che disciplina il trattamento nell’ambito di applicazione della presente direttiva specifica quanto meno gli obiettivi del trattamento, i dati personali da trattare e le finalità del trattamento».
9 L’articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Trattamento di categorie particolari di dati personali», così dispone:
«Il trattamento di dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o di dati relativi alla vita sessuale della persona fisica o all’orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato e soltanto:
- a) se autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro;
- b) per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica; o
- c) se il suddetto trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato».
Diritto bulgaro
NK
10 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del Nakazatelen kodeks (codice penale), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NK»), i reati sono dolosi quando l’autore di un atto è consapevole della sua natura, o quando il verificarsi del risultato del reato è stato voluto dall’autore, o quando esso lo ha consentito. La maggior parte dei reati previsti nel NK è costituita da reati dolosi.
NPK
11 L’articolo 46, paragrafo 1, e l’articolo 80 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NPK»), prevedono che i reati sono perseguibili o d’ufficio, vale a dire che l’accusa è avviata dalla procura, o su istanza della parte civile. Quasi tutti i reati previsti dal NK sono perseguibili d’ufficio.
12 In forza dell’articolo 219, paragrafo 1, del NPK, «qualora siano raccolte prove sufficienti per ritenere che una determinata persona sia colpevole di aver commesso un reato perseguibile d’ufficio», tale persona è formalmente accusata e ne è informata. Essa può essere oggetto di diverse misure di coercizione procedurale, contro le quali le è possibile difendersi, fornendo spiegazioni o producendo elementi di prova.
13 Ai sensi del NPK, le misure investigative attuate nel corso della fase preliminare del procedimento penale al fine di raccogliere elementi di prova, e che comportano un pregiudizio alla sfera privata delle persone fisiche, sono soggette, in linea di principio, alla previa autorizzazione di un giudice.
14 Nell’ambito di tali misure investigative figura in particolare l’esame della persona, previsto all’articolo 158 del NPK. Tale esame mira, in sostanza, ad accertare le caratteristiche fisiche della persona e può includere, se necessario, lo scatto di foto, il rilevamento di impronte dattiloscopiche nonché il prelievo di campioni per l’elaborazione di un profilo del DNA.
Tale esame viene effettuato con il consenso della persona. Qualora quest’ultima rifiuti, esso viene effettuato coattivamente, previa autorizzazione del giudice, salvo in caso di urgenza, nel qual caso una domanda di approvazione giudiziaria deve essere presentata a posteriori.
15 In tale contesto, il fascicolo del procedimento penale viene sottoposto al giudice competente, il quale può esaminare tutta la documentazione al fine di valutare se la domanda di previa autorizzazione o di approvazione a posteriori sia fondata.
ZMVR
16 Ai sensi dell’articolo 6 dello zakon sa Ministerstvo na vatreshnite raboti (legge sul Ministero degli Affari interni) (DV n. 53, del 27 giugno 2014) nella versione applicabile nel procedimento principale (in prosieguo: lo «ZMVR»), il Ministero degli Affari interni svolge determinate attività principali, tra cui un’attività di ricerca operativa e di monitoraggio, attività di indagine relative ai reati e un’attività di intelligence.
17 Ai sensi dell’articolo 27 dello ZMVR, i dati registrati dalla polizia ai sensi dell’articolo 68 di tale legge sono utilizzati solo nel contesto della salvaguardia della sicurezza nazionale, della lotta contro la criminalità e della tutela dell’ordine pubblico.
18 L’articolo 68 dello ZMVR è così formulato:
«1. Le autorità di polizia registrano le persone formalmente accusate di un reato doloso perseguibile d’ufficio. (…)
- La registrazione da parte della polizia costituisce una categoria di trattamento di dati personali delle persone di cui al paragrafo 1, che si esegue alle condizioni della presente legge.
- Ai fini della registrazione, le autorità di polizia:
1) raccolgono i dati personali indicati all’articolo 18 dello [zakon za balgarskite lichni dokumenti (legge sui documenti d’identità bulgari)];
2) procedono al rilevamento delle impronte digitali delle persone e le fotografano;
3) prelevano campioni per l’elaborazione di un profilo del DNA delle persone.
- Per svolgere le attività di cui al paragrafo 3, punto 1, non è richiesto il consenso della persona.
- Le persone sono tenute ad essere collaborative, a non ostacolare o impedire l’esercizio da parte delle autorità di polizia delle attività di cui al paragrafo 3. In caso di rifiuto della persona, le attività di cui al paragrafo 3, punti 2 e 3, vengono eseguite coattivamente sulla base di un’autorizzazione del giudice di primo grado competente per il reato perseguibile d’ufficio per il quale la persona è stata formalmente accusata. (…)».
NRISPR
19 Il naredba za reda za izvarshvane i snemane na politseyska registratsia (regolamento che disciplina l’esecuzione della registrazione da parte della polizia) (DV n. 90, del 31 ottobre 2014), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NRISPR»), precisa le modalità di applicazione della registrazione da parte della polizia prevista all’articolo 68 del ZMVR.
20 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del NRISPR, alla persona che deve essere oggetto di una registrazione da parte della polizia è presentata una dichiarazione da compilare nella quale può esprimere il suo consenso o il suo disaccordo in merito alle misure consistenti nello scatto di fotografie, nel rilevamento delle impronte digitali e nel prelievo di DNA. In forza del paragrafo 4 dell’articolo 11 del NRISPR, in caso di disaccordo da parte di tale persona, la polizia presenta richiesta al tribunale competente affinché sia autorizzata l’esecuzione coattiva di tali misure.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
21 Con ordinanza del 1º marzo 2021, V.S. è stata formalmente accusata, sulla base dell’articolo 255 e dell’articolo 321, paragrafi 2 e 3, del NK, di aver partecipato, insieme ad altre tre persone, ad un’organizzazione criminale costituita a fini di arricchimento, nell’ambito dell’attività di due società commerciali, al fine di commettere in maniera concordata in territorio bulgaro delitti di frode nella liquidazione e nel pagamento di debiti tributari in materia di imposta sul valore aggiunto.
22 A seguito della notifica di detto provvedimento di accusa formale, V.S. è stata invitata dalle autorità di polizia, che sono le autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, punto 7, della direttiva 2016/680, a sottoporsi alla registrazione da parte della polizia prevista all’articolo 68 dello ZMVR.
Le è stato sottoposto un formulario nel quale essa ha dichiarato di essere stata informata dell’esistenza di una base giuridica che consentiva di procedere a tale registrazione e che essa rifiutava di sottoporsi alla raccolta dei dati dattiloscopici e fotografici che la riguardavano, ai fini della loro registrazione, nonché a un prelievo di campioni per l’elaborazione del suo profilo del DNA.
Dette autorità di polizia non hanno proceduto a tale raccolta e hanno adito lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) ai fini della sua esecuzione coattiva.
23 La richiesta rivolta dalle autorità di polizia a tale organo giurisdizionale indicava che erano state raccolte prove sufficienti della colpevolezza degli indagati nell’ambito del procedimento penale di cui si tratta, ivi compresa V.S.
Vi si precisava che quest’ultima era ufficialmente indagata per aver commesso un reato di cui al paragrafo 3, punto 2, dell’articolo 321 del NK, in combinato disposto con il paragrafo 2 di tale articolo, e che si era rifiutata di sottoporsi alla raccolta dei dati dattiloscopici e fotografici che la riguardavano ai fini della loro registrazione, e a un prelievo di campioni per l’elaborazione di un profilo del DNA, e si menzionava la base giuridica per la raccolta di tali dati. Infine, in tale richiesta, si chiedeva a detto organo giurisdizionale di autorizzare l’esecuzione coattiva di tale raccolta.
A detta richiesta sono state allegate solo le copie del provvedimento di accusa formale di V.S. e della dichiarazione che essa aveva compilato.
24 Nutrendo dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della procedura di registrazione da parte della polizia, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha sottoposto alla Corte, con decisione del 31 marzo 2021, una domanda di pronuncia pregiudiziale.
25 Più in particolare, con la sua terza questione, tale organo giurisdizionale chiedeva, in sostanza, se l’articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680 nonché gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») dovessero essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio di cooperare spontaneamente alla raccolta, ai fini della loro registrazione, dei dati biometrici e genetici che la riguardano, il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare l’esecuzione coattiva di tale raccolta.
In questo caso il giudice non ha il potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che l’interessato abbia commesso il reato di cui è formalmente accusato [sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia), C‑205/21, EU:C:2023:49, punto 77; in prosieguo: la «sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I»].
26 La sua quarta questione era poi volta a determinare, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, dovesse essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica, ai fini della loro registrazione, di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio.
Ciò senza l’obbligo, per l’autorità competente, di determinare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall’altro, che tali obiettivi non possono essere raggiunti raccogliendo solo una parte dei dati di cui trattasi (sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, punto 114).
27 A seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) è stato sciolto e il procedimento principale è stato trasferito, a partire da tale data, al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), che è il giudice del rinvio.
28 Nella sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I (punto 110 e punto 2 del dispositivo), in risposta alla terza questione, la Corte ha dichiarato che l’articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680 nonché gli articoli 47 e 48 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio di cooperare spontaneamente alla raccolta dei dati biometrici e genetici che la riguardano, ai fini della loro registrazione, il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare una misura di esecuzione coattiva di tale raccolta.
Il giudice in questo caso deve agire senza avere il potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che l’interessato abbia commesso il reato di cui è formalmente accusato, purché il diritto nazionale garantisca successivamente il controllo giurisdizionale effettivo delle condizioni di tale messa in stato di accusa formale, da cui risulta l’autorizzazione a procedere a detta raccolta.
29 Nell’ambito della risposta alla quarta questione, la Corte ha constatato che una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio è contraria, in linea di principio, al requisito enunciato all’articolo 10 della direttiva 2016/680, secondo cui il trattamento delle categorie particolari di dati di cui a tale articolo deve essere autorizzato «solo se strettamente necessario» (sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, punto 128).
30 Per quanto riguarda le conseguenze che spettava al giudice del rinvio trarre da tale considerazione, la Corte, al punto 133 di detta sentenza, ha precisato che spettava a quest’ultimo verificare se, al fine di garantire l’effettività dell’articolo 10 della direttiva 2016/680, fosse possibile interpretare la normativa nazionale che prevede tale esecuzione coattiva in modo conforme al diritto dell’Unione.
In particolare, spettava al giudice del rinvio verificare se il diritto nazionale consentisse di valutare il carattere «strettamente necessario» della raccolta sia dei dati biometrici sia dei dati genetici della persona interessata, ai fini della loro registrazione.
In particolare, occorrerebbe, a tale titolo, verificare se la natura e la gravità del reato di cui la persona interessata, nel procedimento penale principale, è indiziata o se altri elementi pertinenti possano costituire circostanze tali da dimostrare un simile carattere «strettamente necessario». Inoltre, occorrerebbe assicurarsi che la raccolta dei dati di stato civile, anch’essa prevista nell’ambito della registrazione da parte della polizia, non consenta, già di per sé, di raggiungere gli obiettivi perseguiti.
31 Al punto 134 della medesima sentenza, la Corte ha indicato che, nell’ipotesi in cui il diritto nazionale non garantisse un simile controllo della misura di raccolta dei dati biometrici e genetici, spettava al giudice del rinvio garantire la piena efficacia di detto articolo 10, respingendo la richiesta delle autorità di polizia di autorizzare l’esecuzione coattiva di tale raccolta.
32 Pertanto, alla luce di tutti i motivi enunciati ai punti da 116 a 134 della sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, la Corte ha dichiarato, in risposta alla quarta questione, che l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio.
La raccolta dei dati si intende ai fini della loro registrazione, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, di verificare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è strettamente necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall’altro, che tali obiettivi non possono essere raggiunti mediante misure che costituiscono un’ingerenza meno grave nei diritti e nelle libertà della persona interessata (sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, punto 135 e punto 3 del dispositivo).
33 A seguito della pronuncia di tale sentenza, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze da trarre dalla risposta della Corte alla quarta questione, in particolare alla luce delle considerazioni ricordate al punto 30 della presente sentenza, al fine di statuire sulla richiesta, da parte delle autorità di polizia, di esecuzione coattiva della raccolta dei dati personali di cui si tratta nel procedimento principale.
34 A tal riguardo, da un lato, esso ritiene di non poter procedere alle verifiche indicate a tale punto sulla base dei documenti che gli sono stati trasmessi da tali autorità, vale a dire il provvedimento di accusa formale di V.S. nonché il formulario con il quale V.S. rifiuta che siano raccolti i suoi dati biometrici e genetici, menzionati al punto 23 della presente sentenza.
Esso ritiene che, a tal fine, dovrebbe disporre dell’intero fascicolo, il che presupporrebbe che esso applichi non già la norma speciale prevista, nell’ambito del procedimento di registrazione da parte della polizia, all’articolo 68, paragrafo 5, seconda frase, dello ZMVR, bensì le norme generali del NPK applicabili al rilascio di un’autorizzazione giudiziaria preventiva a procedere a misure investigative che ledono la sfera privata delle persone fisiche, e in particolare l’articolo 158 di tale codice.
35 Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che, ai punti 100 e 101 della sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, la Corte ha dichiarato che non era contrario all’articolo 47 della Carta il fatto che il giudice, investito di una domanda di autorizzazione a procedere all’esecuzione coattiva della raccolta di dati biometrici e genetici della persona formalmente accusata, non disponga degli elementi di prova che hanno condotto a tale messa in stato di accusa formale, e non possa pertanto procedere a una valutazione di tali elementi.
36 Tuttavia, esso ritiene che tale considerazione si basi sull’erronea premessa che la valutazione da parte del giudice delle prove che giustificano la messa in stato di accusa formale, durante la fase preliminare del procedimento penale, potrebbe ostacolare lo svolgimento dell’indagine penale nel corso della quale tali dati sono raccolti.
37 In particolare, il giudice del rinvio sottolinea che, nell’ambito della procedura disciplinata dall’articolo 158 del NPK, il legislatore bulgaro ha previsto l’esercizio di un controllo giurisdizionale effettivo nonché la trasmissione del fascicolo della causa al giudice, ma che ciò non avviene nell’ambito della registrazione da parte della polizia.
A suo avviso, le ragioni di tale differenza di regime giuridico sono, da un lato, che la raccolta dei dati nell’ambito di tale registrazione è richiesta dalla polizia e non dal pubblico ministero e, dall’altro, che detta raccolta avviene unicamente ai fini di un eventuale uso futuro di tali dati, qualora ciò dovesse risultare necessario.
Per contro, l’assenza di un tale controllo giurisdizionale effettivo in una situazione del genere non avrebbe lo scopo né di rispettare il segreto istruttorio né di non ostacolare le future misure investigative nell’ambito del procedimento penale di cui si tratta.
38 In tali circostanze, il giudice del rinvio ritiene che, prima di esigere dalle autorità competenti la trasmissione del fascicolo del procedimento penale, esso debba ottenere dalla Corte la conferma che una tale richiesta non contraddice i punti 100 e 101 della sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I o, al contrario, l’indicazione che le verifiche di cui al punto 133 di tale sentenza devono essere effettuate unicamente sulla base del provvedimento di accusa formale della persona interessata e della dichiarazione con cui quest’ultima rifiuta che i suoi dati biometrici e genetici siano raccolti.
39 Inoltre, nel caso in cui la Corte fornisca una tale conferma, il giudice del rinvio ritiene che, una volta che esso disponga del fascicolo del procedimento penale, dovrebbe procedere alla valutazione della fondatezza di detta messa in stato di accusa formale.
40 In tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il requisito della verifica del carattere “strettamente necessario” ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2016/680 come interpretato dalla Corte al punto 133 della sentenza [Registrazione di dati biometrici e genetici I] sia soddisfatto, qualora tale verifica venga effettuata unicamente sulla base del provvedimento di accusa formale della persona e sulla base del suo rifiuto scritto a che siano raccolti i suoi dati biometrici e genetici.
Oppure per tale verifica se sia necessario che il giudice disponga dell’intera documentazione relativa al procedimento, la quale gli viene messa a disposizione in forza del diritto nazionale in presenza di una domanda di autorizzazione alla conduzione di atti di indagine lesivi della sfera giuridica delle persone fisiche, laddove tale domanda venga presentata nell’ambito di un procedimento penale.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il giudice, una volta che gli sia stato messo a disposizione il fascicolo del procedimento, possa anche verificare, nell’ambito della valutazione del carattere “strettamente necessario”, ai sensi dell’articolo 10 in combinato disposto con l’articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680, se vi siano fondati motivi di ritenere che la persona formalmente accusata abbia commesso il reato indicato nell’atto di accusa».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
41 La Commissione europea sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. A tal riguardo, essa ritiene che, nella sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, la Corte abbia fornito al giudice del rinvio l’interpretazione del diritto dell’Unione da cui dipende la soluzione della controversia di cui è investito.
Peraltro, essa sostiene che le questioni pregiudiziali si basano su una comprensione non corretta di tale sentenza. Infatti, da un lato, al punto 133 di detta sentenza, la Corte non si sarebbe pronunciata sul controllo che il giudice nazionale deve effettuare prima di autorizzare una misura di raccolta di dati biometrici e genetici e non avrebbe quindi imposto al giudice del rinvio una verifica specifica in relazione a tale raccolta.
Dall’altro lato, tale organo giurisdizionale avrebbe errato nel dedurre dai punti 100 e 101 della sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I che la Corte ha ritenuto conforme al diritto dell’Unione il controllo giurisdizionale limitato previsto all’articolo 68, paragrafo 5, dello ZMVR e nel concludere, pertanto, per l’esistenza di una contraddizione tra tali punti e il punto 133 di tale sentenza.
42 In primo luogo, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.
Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
43 Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
44 In secondo luogo, occorre altresì ricordare che l’autorità inerente alla sentenza pregiudiziale non osta a che il giudice nazionale destinatario della sentenza stessa possa ritenere necessario rivolgersi nuovamente alla Corte prima di dirimere la controversia principale.
Tale domanda può essere giustificata, in particolare, quando il giudice nazionale si trova di fronte a difficoltà di comprensione o di applicazione della sentenza, quando sottopone alla Corte una nuova questione giuridica oppure quando le sottopone nuovi dati di valutazione che possano indurla a risolvere altrimenti una questione che è già stata sollevata (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2003, Kaba, C‑466/00, EU:C:2003:127, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 9 marzo 2023, Pro Rauchfrei II, C‑356/22, EU:C:2023:174, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
45 Nel caso di specie, con le sue questioni, il giudice del rinvio intende ottenere dalla Corte precisazioni riguardanti il requisito relativo al controllo giurisdizionale del carattere «strettamente necessario» della raccolta di dati biometrici e genetici, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2016/680, che, a suo avviso, sarebbe stato enunciato al punto 133 della sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, al fine di statuire sulla richiesta, da parte delle autorità di polizia bulgare, di esecuzione coattiva della raccolta di tali categorie di dati, richiesta che è appunto all’origine delle questioni pregiudiziali alle quali la Corte ha risposto in tale sentenza.
Ne consegue che le questioni sollevate hanno un rapporto diretto con la controversia principale e sono pertinenti al fine di consentire al giudice del rinvio di risolverla.
46 Quanto all’argomento della Commissione relativo all’asserita erronea interpretazione, da parte del giudice del rinvio, dei punti 100, 101 e 133 della sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, esso riguarda, in realtà, il merito delle questioni sollevate e non può quindi, per definizione, condurre all’irricevibilità di queste ultime [v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, Proximus (Elenchi telefonici elettronici pubblici), C‑129/21, EU:C:2022:833, punto 59 e giurisprudenza ivi citata].
47 Da quanto precede risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
48 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.
Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (sentenza del 30 gennaio 2024, Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR – Sofia, C‑118/22, EU:C:2024:97, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
49 Nel caso di specie, come risulta dai punti da 29 a 32 della presente sentenza, la Corte ha esaminato, ai punti da 116 a 135 della sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, la questione se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che non prevede l’obbligo, per le autorità competenti, di verificare e dimostrare che sia «strettamente necessario» procedere alla raccolta sia dei dati biometrici sia dei dati genetici della persona interessata ai fini della loro registrazione.
50 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 3, punto 7, della direttiva 2016/680 definisce la nozione di «autorità competente», nella quale rientrano le autorità di polizia di cui si tratta nel procedimento principale, come qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, nonché qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici a tali fini.
51 Inoltre, dato che, al punto 135 e al punto 3 del dispositivo della sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, la Corte ha fatto riferimento, per quanto riguarda la risposta alla quarta questione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, all’interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, si deve ritenere che la presente questione riguardi anch’essa l’insieme di tali disposizioni.
52 Pertanto, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, in che senso debba essere interpretato l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.
Questo articolo deve, dunque, essere interpretato, qualora una normativa nazionale preveda la raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio, ai fini della loro registrazione, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 3, punto 7, di detta direttiva, di verificare e dimostrare il carattere strettamente necessario di tale raccolta, conformemente all’articolo 10 della medesima direttiva, il rispetto di un tale obbligo può essere garantito dall’organo giurisdizionale adito da tale autorità competente ai fini dell’esecuzione coattiva di detta raccolta, eventualmente esigendo la trasmissione del fascicolo del procedimento penale.
53 Occorre ricordare che l’articolo 10 della direttiva 2016/680 costituisce una disposizione specifica che disciplina il trattamento di categorie particolari di dati personali, in particolare i dati biometrici e genetici.
Tale disposizione mira a garantire una maggiore protezione dell’interessato, in quanto i dati di cui trattasi, a causa della loro particolare sensibilità e del contesto nel quale sono trattati, possono comportare, come risulta dal considerando 37 di detta direttiva, rischi significativi per le libertà e i diritti fondamentali, quali il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta (sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, punto 116, e sentenza del 30 gennaio 2024, Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR – Sofia, C‑118/22, EU:C:2024:97, punto 47).
54 A tal fine, come risulta dai termini stessi di tale articolo 10, il requisito secondo cui il trattamento dei dati sensibili è autorizzato «solo se strettamente necessario» deve essere interpretato nel senso che esso definisce condizioni rafforzate di liceità del trattamento di tali dati-
Questo alla luce di quelle che risultano dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, le quali si riferiscono soltanto alla «necessità» di un trattamento di dati rientrante, in generale, nell’ambito di applicazione di detta direttiva [v., in tal senso, sentenze Registrazione di dati biometrici e genetici I, punto 117, nonché del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali conservati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punto 107].
55 Pertanto, nella sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 3, punto 7, di detta direttiva, di verificare e dimostrare il carattere «strettamente necessario» di tale raccolta.
Ciò conformemente all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 10 della direttiva 2016/680, è contraria, in linea di principio, a detto articolo 10, dal momento che una tale normativa può condurre, in modo indifferenziato e generalizzato, alla raccolta dei dati biometrici e genetici della maggior parte delle persone formalmente accusate (v., in tal senso, sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, punti 128, 129 e 135).
56 In tale contesto, la Corte ha tuttavia indicato, al punto 133 della sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I, che spettava al giudice del rinvio verificare, in particolare, se, al fine di garantire l’effettività dell’articolo 10 della direttiva 2016/680, il diritto nazionale potesse essere interpretato in modo conforme al diritto dell’Unione.
Pertanto, così facendo, la Corte ha invitato tale giudice a stabilire se il diritto nazionale consentisse alle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 3, punto 7, di tale direttiva, di valutare se sia «strettamente necessario» procedere alla raccolta sia dei dati biometrici sia dei dati genetici della persona interessata ai fini della loro registrazione.
In tal senso, la Corte ha inteso ricordare a tale giudice che il principio del primato gli imponeva, in particolare, di interpretare, quanto più possibile, il suo diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto di ingresso in Ungheria) C‑528/21, EU:C:2023:341, punto 99 e giurisprudenza citata].
Di conseguenza, detto punto si limitava a indicare a tale organo giurisdizionale che esso doveva verificare se il diritto nazionale potesse essere interpretato nel senso che le autorità competenti a procedere a tale trattamento di dati fossero in grado di effettuare la valutazione ad esse spettante in forza di tale articolo 10.
57 Ne deriva che, come sottolineato dall’avvocato generale, in particolare ai paragrafi 24 e 55 delle sue conclusioni, contrariamente alla premessa sulla quale si fondano gli interrogativi posti dal giudice del rinvio, in assenza di un obbligo per l’autorità competente, in forza del diritto nazionale, di procedere alla valutazione del carattere «strettamente necessario» del trattamento che ha effettuato o che intende effettuare, un organo giurisdizionale adito al fine di conoscere di un tale trattamento di dati personali operato da tale autorità competente non può garantire, al posto di quest’ultima, il rispetto dell’obbligo incombente a detta autorità ai sensi di detto articolo 10.
58 Pertanto, è giocoforza constatare che l’interpretazione del diritto nazionale sulla base della quale il giudice del rinvio ipotizza di valutare esso stesso il carattere «strettamente necessario» della raccolta dei dati biometrici e genetici della persona interessata non è idonea a garantire la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale come quella di cui al punto 57 della presente sentenza, in quanto essa non consente, in ogni caso, di ovviare all’assenza di un obbligo per le autorità competenti, in forza di tale normativa, di verificare e dimostrare il carattere «strettamente necessario» di una siffatta raccolta.
59Una tale conclusione è peraltro corroborata dal fatto che la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda, come risulta dai punti 18, 20, 22 e 23 della presente sentenza, una normativa nazionale che prevede che la raccolta dei dati biometrici e genetici delle persone formalmente accusate di un reato doloso perseguibile d’ufficio sia oggetto di un’esecuzione coattiva autorizzata, su richiesta delle autorità competenti, dall’organo giurisdizionale competente, qualora l’interessato non acconsenta a tale raccolta.
Per contro, come confermato dal governo bulgaro in udienza in risposta a un quesito della Corte, qualora l’interessato vi abbia acconsentito, una tale autorizzazione giudiziaria non è richiesta, cosicché le autorità competenti possono procedere a detta raccolta sulla sola base di tale consenso.
60 Di conseguenza, in una situazione del genere, l’organo giurisdizionale competente non è in grado, per definizione, di garantire la tutela giuridica delle persone interessate che abbiano espresso un tale consenso, in particolare, per quanto riguarda il controllo del rispetto, da parte delle autorità competenti, del requisito del carattere strettamente necessario della raccolta, come interpretato dalla giurisprudenza menzionata ai punti da 53 a 55 della presente sentenza.
61 Da tutto quanto precede risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, qualora una normativa nazionale preveda la raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio ai fini della loro registrazione.
Quanto sopra senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 3, punto 7, di detta direttiva, di verificare e dimostrare il carattere strettamente necessario di tale raccolta, conformemente all’articolo 10 della medesima direttiva, il rispetto di un tale obbligo non può essere assicurato dall’organo giurisdizionale adito da detta autorità competente ai fini dell’esecuzione coattiva di tale raccolta, in quanto è a detta autorità competente che spetta effettuare la valutazione richiesta in forza di tale articolo 10.
Sulla seconda questione
62 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.