<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, ordinanza 18 dicembre 2020 n. 271</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarato inammissibile l’intervento di J.E. N. nel giudizio de quo</em></strong>.</p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Considerato che l’intervento nel giudizio costituzionale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo è regolato dagli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, ai sensi dell’art. 4-bis delle Norme integrative, l’interveniente può chiedere alla Corte di prendere visione e trarre copia degli atti processuali, dopo che questa – con deliberazione da assumere in camera di consiglio prima dell’udienza pubblica – abbia dichiarato ammissibile il suo intervento;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che J.E. N. ha chiesto a questa Corte di dichiarare ammissibile il proprio intervento e, conseguentemente, di essere autorizzata a prendere visione degli atti processuali e a trarne copia;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che l’art. 4, comma 7, delle Norme integrative stabilisce che «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte in merito all’ammissibilità dell’intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, in base a tale giurisprudenza, l’intervento di detti soggetti è ammissibile soltanto in quanto essi si assumano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all’udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all’udienza del 15 gennaio 2020, n. 253 del 2019 con allegata ordinanza letta all’udienza del 22 ottobre 2019, n. 206 del 2019 con allegata ordinanza letta all’udienza del 4 giugno 2019, n. 173 del 2019 con allegata ordinanza letta all’udienza del 18 giugno 2019; ordinanze n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale» (sentenza n. 159 del 2019; sentenza n. 194 del 2018 con allegata ordinanza letta all’udienza del 25 settembre 2018);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, nel caso di specie, non risulta che J.E. N., “madre gestazionale” di P. B.F., nato in Canada tramite maternità surrogata, sia mai stata designata come genitore del minore, né nell’atto di nascita formato dalle autorità canadesi e rettificato a seguito dell’order della Supreme Court of British Columbia, né nei registri di stato civile italiani;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, d’altra parte, J.E. N. si è limitata a prospettare il mero rischio di essere in futuro considerata titolare di diritti e doveri nei confronti del minore «in termini di alimenti, mantenimento e successioni»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, inoltre, il giudizio a quo, pendente innanzi alla Corte di cassazione e relativo al riconoscimento, in Italia, dell’efficacia di tale order, riguarda unicamente la posizione giuridica di P. F. (“padre biologico”) e di F. B. (“padre d’intenzione”), nei confronti del minore P. B.F.;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, dunque, l’esito del giudizio costituzionale non è atto a produrre effetti giuridici diretti e immediati nella sfera della “madre gestazionale” J.E. N.;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, in difetto di un’immediata e diretta incidenza dell’esito del giudizio incidentale sulla situazione giuridica di J.E. N., non è sufficiente a fondare la legittimazione all’intervento l’aspirazione della “madre gestazionale” a introdurre nel contraddittorio la «propria storia personale, [la] propria identità, [la] propria dignità che si presuppone lesa»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, infine, resta estranea alla valutazione della legittimazione all’intervento della “madre gestazionale” qualsiasi considerazione relativa all’allegato interesse del minore al riconoscimento in Italia dell’efficacia dell’order della Supreme Court of British Columbia;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, pertanto, l’intervento di J. E.N. deve essere dichiarato inammissibile.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Emilio Barile La Raia</em></strong></p>