<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, ordinanza 14 gennaio 2021 n. 4</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va sospesa l’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Considerato che viene in esame l’istanza di sospensione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e dell’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che tale istanza sollecita la sospensione dell’intera legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che con tale legge regionale la Regione ha, tra l’altro, selezionato attività sociali ed economiche il cui svolgimento è consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche in deroga a quanto contrariamente stabilito dalla normativa statale, recante misure di contrasto alla pandemia da Covid-19;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che in primo luogo va riconosciuta la sussistenza del <strong>fumus boni iuris</strong> (ordinanza n. 107 del 2010);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che infatti la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della <strong>profilassi internazionale</strong> di <strong>competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q),</strong> Cost.;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che sussiste altresì «il rischio di un <strong>grave e irreparabile pregiudizio</strong> all’interesse pubblico» nonché «il rischio di un <strong>pregiudizio grave e irreparabile</strong> per i diritti dei cittadini» (art. 35 della legge n. 87 del 1953);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che difatti la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell’esercizio della predetta competenza esclusiva, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio <strong>possa accelerare di intensità</strong>, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore; il che prescinde dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l’interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che i limiti propri dell’esame che è possibile condurre in questa fase cautelare impediscono una verifica analitica delle singole disposizioni contenute dalla legge regionale impugnata;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, pertanto, l’efficacia dell’intera legge reg. Valle D’Aosta n. 11 del 2020 va sospesa nelle more della decisione delle questioni promosse, la cui trattazione è già fissata per l’udienza pubblica del 23 febbraio 2021.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Visti gli artt. 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e l’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>