TAR LOMBARDIA – MILANO, IV – sentenza 09.02.2022 n. 314
MASSIMA
Può essere emanata un’ordinanza contingibile ed urgente per la realizzazione di una canna fumaria o di esalazione, in quanto l’ordinamento prevede per le esigenze sanitarie di carattere esclusivamente locale questo tipo di provvedimento (art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000). Deve inoltre escludersi che la denuncia di un solo cittadino dequoti la questione ad un affare di natura privatistica in quanto le norme del Regolamento locale di igiene hanno natura pubblica perché regolano lo svolgimento delle attività economiche in modo tale da garantire l’interesse pubblico alla salubrità delle aree pubbliche e private.
Se l’accertamento dei fatti non avviene in contraddittorio, prima di adottare l’ordinanza sindacale il Comune ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento agli interessati (art. 7, comma 1, l. 241/1990 e art. 41, comma 2, CDFUE – principio comunitario direttamente applicabile).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Meda n. 23 del 30/11/2021, notificata in pari data, con la quale le è stato ordinato di attuare, nel termine di 60 giorni, “una soluzione tecnica che provveda la possibilità di convogliare le esalazioni prodotte dall’attività di lavanderia self service in apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto” e la nota prot.n. 85926/21 del 2/11/2021 a firma del Direttore della UOC Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS Brianza, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, che – facendo seguito a segnalazione – chiedeva al Sindaco del Comune di Meda di adottare un provvedimento nei confronti del titolare di detta attività volto a far eseguire opere provvisionali atte a convogliare le esalazioni prodotte dall’attività in questione oltre il tetto dello stabile .
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost., della L. 241/90, del DPR 380/01 e della L.R. Lombardia n. 12/05, del D. Lgs. 152/2006 e del D. Lgs. 267/2000 – violazione e falsa applicazione del Regolamento Locale d’Igiene e del Regolamento della Regione Lombardia n. 5 del 1/02/2018 – eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste, violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. – istruttoria carente, erronea considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione – illegittimità derivata – violazione del principio di proporzionalità – ultroneità – difetto di legittimazione passiva della ricorrente.
La ricorrente contesta in primis il suo difetto di legittimazione passiva in quanto le è stato intimato di realizzare un’opera edilizia in una porzione immobiliare di cui non è proprietaria.
In secondo luogo il termine assegnato nell’ordinanza (60 giorni) non consentirebbe comunque di reperire tutti i consensi degli aventi diritto e neppure di ottenere il corrispondente titolo abilitativo edilizio.
In terzo luogo la soluzione indicata non solo non sarebbe giuridicamente percorribile, ma risulterebbe altresì di impossibile realizzazione da un punto di vista tecnico.
In quarto luogo contesta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento in quanto, se fosse stata notiziata del procedimento, avrebbe potuto chiarire che l’attività esercitata non prevede l’uso di sostanze chimiche o solventi e che pertanto non vi sono emissioni moleste o tali da comportare problematiche di tipo igienico-sanitario.
In quinto luogo rileva l’illegittimità dello strumento utilizzato – ordinanza contingibile ed urgente – atteso che nella situazione in oggetto non ricorrono i presupposti per l’esercizio del potere extra-ordinem di cui al D.Lgs. 267/2000, artt. 50 e 54.
In sesto luogo sussisterebbe nell’atto impugnato in via principale illegittimità per difetto di motivazione poiché il Comune di Meda si è limitato a prendere atto della nota ATS del 2.11.2021 la quale, a sua volta, non faceva riferimento ad alcuna attività di verifica.
In settimo luogo l’ordinanza gravata, così come la nota dell’ATS, sarebbero pure erroneamente motivate avendo rilevato la presunta violazione di talune prescrizioni del regolamento d’igiene del tutto irrilevanti (se non inesistenti).
In ottavo luogo l’ordinanza sindacale sarebbe viziata da invalidità derivata dai vizi dell’atto dell’ATS Brianza.
In nono luogo sussisterebbe eccesso di potere per sviamento in quanto sia l’ATS che il Comune si sarebbero ingeriti in una lite tra privati.
Da ultimo il Comune, nell’esercitare il potere di ordinanza extra ordinem, non avrebbe rispettato il principio di proporzionalità.
Il Comune ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 04 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma semplificata.
- In primo luogo occorre sgombrare il campo in via preliminare dal denunciato vizio di legittimazione passiva della ricorrente.
Infatti l’adempimento richiesto è conseguenza dello svolgimento dell’attività economica di lavaggio self service che la ricorrente svolge nei locali di cui è conduttrice. Ne consegue che è onere della medesima acquisire dal proprietario dei locali e dagli eventuali condomini l’autorizzazione per svolgere tutti i lavori che sono a suo carico in quanto necessari allo svolgimento dell’attività imprenditoriale di cui è titolare.
- Ugualmente deve escludersi che il convogliamento dei fumi e degli odori sia impossibile, in quanto la relazione versata in atti dalla ricorrente prova solo uno stato di soggettiva difficoltà nella realizzazione delle opere che non assurge ad oggettiva impossibilità.
- Ciò premesso, il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di comunicazione di avvio del procedimento.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L. 241/90, “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.”
E’ inoltre ormai principio di diritto comunitario direttamente applicabile “il diritto di ogni persona ad essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio” (così comma 2 dell’art. 41 della Carta dei Diritti dell’Unione Europea).
Ne consegue che, se, come nel caso di specie, l’accertamento dei fatti non avviene in contraddittorio, sussiste l’obbligo del Comune di comunicare l’avvio del procedimento agli interessati prima di adottare l’ordinanza sindacale.
Il contraddittorio nel caso di specie ha per oggetto la condizione di fatto e di diritto dei luoghi, fermo restando che il Regolamento d’Igiene Locale (R.I.L.) risulta applicabile anche ai vapori prodotti dall’attività della ricorrente, in quanto l’utilizzo commerciale delle macchine lavatrici per la quantità e la durata dell’uso non è equiparabile all’uso casalingo e familiare. Tali fumi debbono quindi essere captati ed allontanati.
Da ultimo occorre precisare che, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, ben può essere emanata un’ordinanza contingibile ed urgente per la realizzazione di una canna fumaria o di esalazione, in quanto l’ordinamento prevede per le esigenze sanitarie di carattere esclusivamente locale questo tipo di provvedimento (art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000). Deve inoltre escludersi che la denuncia di un solo cittadino dequoti la questione ad un affare di natura privatistica in quanto le norme del Regolamento locale di igiene hanno natura pubblica perché regolano lo svolgimento delle attività economiche in modo tale da garantire l’interesse pubblico alla salubrità delle aree pubbliche e private.
- In definitiva quindi il ricorso va accolto con riferimento al difetto di comunicazione di avvio del procedimento dell’ordinanza sindacale.
- Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.