<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 5 dicembre 2019 n. 31753</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><em> Osserva innanzitutto il Collegio che il conflitto negativo di giurisdizione è stato sollevato dal Tribunale ordinario di Roma nel rispetto dei termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Come puntualmente è stato rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, infatti, la sentenza con la quale il TAR per il Lazio ha declinato la giurisdizione è stata depositata il 9 gennaio 2018 ed è perciò passata in giudicato, ai sensi dell’art. 92 c.p.a., il successivo 9 luglio 2018, non essendovi prova che la stessa sia stata notificata allo scopo di far decorrere il termine breve per l’impugnazione. L’atto di citazione in riassunzione davanti al Tribunale ordinario è stato notificato il successivo 5 ottobre 2018, nel rispetto del termine trimestrale di cui al comma 2 del citato art. 59. Il Tribunale, a sua volta, ha sollevato il conflitto negativo sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di trattazione, il che vuol dire che è stato rispettato anche l’ulteriore termine di cui al comma 3 del medesimo art. 59; né vi è stata già, nella presente vicenda, una precedente pronuncia di queste Sezioni Unite attributiva della giurisdizione.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li style="font-weight: 400;"><em> Si può quindi procedere all’esame del merito.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il Condominio di Via Traversari n. 49/51 di Roma ha impugnato davanti al TAR per il Lazio la determinazione dirigenziale n. 2211, emessa in data 9 dicembre 2015 dall’Unità organizzativa tecnica di Roma Capitale, con cui il ricorrente era stato diffidato ad assumere i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l’incolumità dei cittadini, in relazione ad accertati distacchi di intonaco dal muro condominiale; con avviso che, in difetto, si sarebbe proceduto d’ufficio, ai sensi degli artt. 56 e 94 del Regolamento edilizio urbano vigente, all’adozione dei provvedimenti a tutela dell’incolumità pubblica dei cittadini, a spese dei contravventori.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Entrambi i giudici aditi hanno declinato la giurisdizione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.1. Ciò premesso, ritengono queste Sezioni Unite che la giurisdizione spetti al <strong>giudice amministrativo</strong> per una serie di concorrenti ragioni.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.2. Dalla lettura dell’originario ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio nonché dell’atto di riassunzione davanti al Tribunale ordinario si evince che il Condominio aveva contestato le <strong>modalità di esercizio del potere pubblico</strong>, e <strong>non il diritto di proprietà</strong> o altro diritto di natura economica. Il petitum sostanziale, alla luce del quale si deve ripartire la giurisdizione, era finalizzato a mettere in discussione l’individuazione del soggetto tenuto all’obbligo di manutenzione. Le doglianze erano infatti dirette ad evidenziare eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in particolare in ordine alla corretta individuazione dei proprietari tenuti alla manutenzione; il che vuol dire che col ricorso si contestavano atti nei quali la P.A. aveva esplicato un proprio potere pubblico, come risulta confermato anche dell’avviso rivolto al Condominio di una possibile esecuzione in danno.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il Condominio, come correttamente rileva il Tribunale ordinario, non ha lamentato di aver subito una lesione nel suo diritto di proprietà, quanto, piuttosto, di essere stato individuato come «il soggetto tenuto alla manutenzione e conservazione del muro, e quindi ad ovviare ad un suo pericolo di caduta». In altre parole, non ha messo in dubbio «il potere dell’ente locale di adottare un provvedimento come quello impugnato», bensì ha contestato «il modus operandi dell’ente locale convenuto», avanzando una pretesa che ha natura di <strong>interesse legittimo</strong> e non di diritto soggettivo, giacché non contesta <strong>l’esistenza del potere</strong>, ma il <strong>concreto esercizio</strong> del medesimo. Non è corretto, perciò, quanto è stato rilevato dal TAR Lazio secondo cui, nella specie, non sarebbe stato esercitato alcun potere pubblico.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>È opportuno aggiungere, inoltre, che l’accertamento eventuale della sussistenza del diritto di proprietà in capo al Condominio attore – con conseguente sussistenza o meno degli obblighi imposti – potrà essere oggetto di <strong>accertamento incidentale</strong> da parte del giudice amministrativo senza efficacia di giudicato (art. 8, comma 1, c.p.a.), fermo restando che il fine ultimo del giudizio in esame resta quello di verificare la correttezza del potere pubblico esercitato dall’Amministrazione capitolina.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.3. La giurisdizione del giudice amministrativo deriva, poi, anche da un’ulteriore considerazione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Dalla lettura del provvedimento impugnato – nel quale si fa riferimento anche alla necessità di proteggere l’incolumità dei cittadini, imponendo l’obbligo al Condominio, una volta eseguiti i richiesti lavori, di dare notizia all’Amministrazione dell’eliminazione di ogni pericolo per tale incolumità – risulta evidente la sua natura di <strong>provvedimento contingibile ed urgente</strong>, come rilevato dal Tribunale ordinario e ribadito anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Si tratta, in altri termini, di un provvedimento da ricondurre ai <strong>poteri del sindaco, quale ufficiale del Governo</strong>, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ne consegue che deve essere anche richiamato, come disposizione attributiva della giurisdizione, <strong>l’art. 133, comma 1, lettera q), c.p.a.,</strong> secondo cui spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie «aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato» (v., per un caso analogo, l’ordinanza 5 novembre 2019, n. 28331, pubblicata nelle more tra la decisione del caso odierno e la stesura della presente motivazione).</em></p> <ol start="3"> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti davanti al TAR competente. Non occorre provvedere sulle spese, trattandosi di conflitto negativo sollevato d’ufficio dal Tribunale ordinario.</em></li> </ol>